Atto di cointestazione di un conto corrente non è di per sé idoneo a trasferire anche la titolarità del credito

La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.

Decisione: Ordinanza n. 21963/2019 Cassazione Civile – Sezione 3

La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.

Osservazioni

La questione riguardava l’appropriazione del saldo di un conto corrente e del controvalore di un conto titoli originariamente intestati alla defunta, e successivamente cointestati a due nipoti.

La Suprema Corte non ha fatto altro che richiamare una precedente decisione del 2013 (n. 13614), nella quale era già stato affermato il principio richiamato.

La Cassazione ha evidenziato la differenza tra l’atto unilaterale col quale l’intestatario originario di un conto ne dispone la cointestazione, che è idoneo ad attribuire la legittimazione ad operare sul conto, ma non anche a trasferire la titolarità del credito: quest’ultimo effetto presuppone un contratto per la cessione del credito verso la banca; contratto che potrebbe però essere concluso con accettazione per comportamento concludente a seguito di una cointestazione che sia qualificabile quale proposta contrattuale.

In estrema sintesi: l’atto unilaterale col quale si dispone la cointestazione è inidoneo – di per sé – a trasferire anche la titolarità attraverso un contratto di cessione del credito.

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Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 13614/2013

Graziotto Fulvio

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