Atto dispositivo del debitore anteriore al sorgere del credito: l’intervento delle Sezioni Unite

Guido Zanchi 01/10/24
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Con l’ordinanza n. 32969 del 27 novembre 2023, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha trasmesso ai sensi dell’art. 374, comma 2°, c.p.c., il ricorso sottoposto al suo esame al Primo Presidente affinché valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione interpretativa, oggetto di due orientamenti contrastanti, riguardante la qualificazione (in termini di dolo specifico o dolo generico) dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901, comma 1°, c.c. per la revoca dell’atto dispositivo anteriore al sorgere del credito. Per approfondimenti sul tema, consigliamo il pratico volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024”.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 32969 del 27-11-2023

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Indice

1. Sintesi della vicenda


Il sig. Tizio agiva in giudizio ex art. 2901, comma 1°, n. 1, c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di compravendita immobiliare tra Caio e la società Alfa. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda non ritenendo sussistente l’elemento soggettivo della dolosa preordinazione nella condotta delle parti (debitore e terzo acquirente).
Proposto appello dal sig. Tizio, la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza ritenendo sufficiente, ai fini della dolosa preordinazione (di cui all’art. 2901, comma 1°, n. 1, c.c.), la prova del dolo generico inteso in termini di mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori con l’atto dispositivo. Precisava, inoltre, che sarebbe stato onere del sig. Caio provare che il suo patrimonio residuava in misura sufficiente per garantire la pretesa creditoria di Tizio (sorta successivamente all’atto dispositivo oggetto di revocatoria).
La curatela della società acquirente proponeva ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. L’ordinanza interlocutoria affronta il primo motivo di ricorso (il cui accoglimento comporterebbe l’assorbimento degli altri), relativo alla qualificazione dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901, comma 1°, c.c. Per approfondimenti sul tema, consigliamo il pratico volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024”.

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2. L’azione revocatoria dell’atto dispositivo del debitore anteriore al sorgere del credito


Come noto, l’azione revocatoria è strumento giudiziale di conservazione della garanzia patrimoniale riconosciuto in favore del creditore ([1]). Tale azione consente al creditore (revocante) di domandare la dichiarazione di inefficacia (solo nei suoi confronti, c.d. inefficacia relativa) degli atti di disposizione del patrimonio del debitore pregiudizievoli delle sue ragioni ([2]).
Se l’atto dispositivo (a titolo oneroso) è compiuto dal debitore dopo il sorgere del credito, questo può essere revocato se si prova la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. consilium fraudis)([3]) e che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio.
Se l’atto dispositivo (a titolo oneroso) è compiuto prima del sorgere del credito, l’art. 2901, comma 1°, c.c., richiede la prova che “l’atto fosse dolosamente preordinato” al fine di pregiudicare il soddisfacimento del (futuro) creditore e che il terzo (beneficiario dell’atto dispositivo) fosse partecipe alla dolosa preordinazione del debitore (c.d. partecipatio fraudis).
Quanto agli effetti, è utile ricordare che l’accoglimento dell’azione non determina l’invalidità dell’atto né il rientro del bene nel patrimonio del debitore disponente, ma consente al creditore di aggredire esecutivamente i beni che formano oggetto dell’atto impugnato, secondo le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 e ss. c.p.c.).

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3. Il contrasto tra i due diversi orientamenti


Ciò premesso in termini generali, si è registrato in giurisprudenza un contrasto di orientamenti riguardo l’identificazione dell’elemento soggettivo nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito. All’indirizzo che ritiene sufficiente il mero dolo generico “e cioè la sola previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori” in termini di generica riduzione della consistenza del patrimonio (Cass. Sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. Sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21338; Cass. Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17096; Cass. Sez. III, 4 settembre 2023, n. 25687; Cass. Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5812), si contrappone altro indirizzo (maggioritario) che, invece, esige il dolo specifico. In particolare, si richiede di accertare (anche in via presuntiva) che l’autore dell’atto dispositivo, alla data della sua stipulazione, avesse l’intenzione di contrarre debiti ovvero fosse consapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere della futura obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere più difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto di credito (Cass. Sez. III, ord., 7 giugno 20223, n. 16092; Cass. Sez. III, 15 novembre 2016, n. 23205; Cass. Sez. III, 28 luglio 2017, n. 18770; Cass. Sez. III, 19 settembre 2015, n. 18315; Cass. Sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3461 e Cass. Sez. III, 29 maggio 2013, n. 13446).
In attesa dell’eventuale intervento nomofilattico, si può osservare che la lettera dell’art. 2901, comma 1°, c.c., è chiara nel disciplinare in modo diverso l’intensità dell’elemento soggettivo a seconda che si tratti di atto dispositivo (a titolo oneroso) successivo o anteriore al sorgere del credito ([4]).
Nel primo caso (atto dispositivo successivo al credito), è sufficiente la semplice conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (insieme alla consapevolezza di tale pregiudizio da parte del terzo). Nel secondo caso, invece, è richiesta la prova della dolosa preordinazione del debitore, ossia l’esistenza di una volontà finalisticamente orientata (i.e. organizzata in anticipo in vista di un fine) ([5]) a arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. A questo atteggiamento soggettivo del debitore deve partecipare il terzo, consapevole della dolosa preordinazione del debitore volta a pregiudicare le ragioni dei propri creditori (c.d. partecipatio fraudis, v. Cass. Sez. III, 28 luglio 2017, n. 18770).

Note

  1. [1]

    Secondo Bianca si tratta di un diritto potestativo ad esercizio processuale. (v. Bianca, Diritto Civile, 5, La Responsabilità, II ed., Giuffrè, pag. 454).

  2. [2]

    BIANCA, in Diritto Civile, 5, La Responsabilità, II ed., Giuffrè, pag. 450-451

  3. [3]

    Il codice civile del 1865, nel disciplinare l’azione revocatoria, ne restringeva il campo di azione ai soli atti dispositivi successivi al sorgere del credito. Solo con il codice civile del 1942 l’azione revocatoria è stata prevista anche rispetto agli atti dispositivi anteriori al credito.

  4. [4]

    Invero già con la sentenza n. 18770 del 28 luglio 2017, la terza Sezione Civile della Suprema Corte aveva ben chiarito che la volutas legis era stata quella di diversificare i presupposti di accesso alla tutela revocatoria in funzione del momento di insorgenza del credito rispetto alla realizzazione dell’atto dispositivo pregiudizievole. A tal fine era stato impiegato il “concetto di ‘preordinazione’ (termine il cui piano significato è quello di ordinare in precedenza, prestabilire, predisporre in relazione al raggiungimento di un fine) quale elemento centrale di discrimine”.

  5. [5]

    La Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del 1942 (con cui si è introdotta la revocabilità degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito) spiega la novella nei seguenti termini: “la deroga al principio dell’anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il consilium fraudis”. In altre parole, il legislatore ha voluto subordinare la revocabilità degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito alla prova di un consilium fraudis più intenso rispetto a quello previsto per l’atto dispositivo successivo al credito.

Guido Zanchi

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