Autentica delle scritture private: potere all’avvocato

Redazione 01/12/17

L’autentica delle scritture private all’avvocato: il DDL

Alla Commissione Giustizia è stato appena trasmesso un disegno di legge che riconosce all’avvocato il potere di autenticare le scritture private. Si tratta del disegno n. 2491, trasmesso lo scorso 17 novembre. Si estenderebbe dunque il potere di autentica che, ad oggi, sussiste solo in relazione alle procure e non è invece esteso alle scritture private. Tale potere comporta che venga assicurata l’identità della persona che sottoscrive il documento, apponendo un’autentica successivamente alla firma.

Si tratta di un potere che viene riconosciuto a soggetti diversi per esigenze diverse e, dunque, risulta per così dire, meccanico, il fatto che occorra l’intervento di un altro soggetto nell’ambito di attività svolta dal legale. E’ più semplice che sia lo stesso avvocato a poter procedere all’autentica, considerando che spesso le scritture private vengono redatte dal professionista stesso.

Nessun conflitto con le altre professioni

Tale previsione, peraltro, non andrebbe ad incidere sull’attività svolta da altri professionisti e consisterebbe semplicemente nell’apposizione di una firma, accompagnata da luogo e data di sottoscrizione. L’autenticazione della firma è poi propedeutica alla trascrizione del relativo atto e, dunque, le operazioni sarebbero notevolmente semplificate se fosse riconosciuto tale potere in capo all’avvocato. Diverso sarebbe nel caso in cui la legge richieda la forma dell’atto pubblico, per il quale dovrà essere incaricato il professionista apposito. In ogni caso, l’intervento dell’avvocato non deve tradursi in maggiori costi a discapito del cliente.

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L’accertamento della validità della scrittura

Il potere di autentica sarà accompagnato dal dovere del professionista di verificare la validità della scrittura privata, che si tradurrà nell’accertamento della sua rispondenza alla legge, senza comunque essere tenuto a indagare fatti o circostanze non conosciuti.

Inoltre, la proposta contiene anche il riconoscimento alla scrittura privata del valore di titolo esecutivo, non solo per la trascrizione, ma anche per l’iscrizione di ipoteca, per l’espropriazione forzata e l’esecuzione in forma specifica. Il professionista sarà peraltro tenuto a conservare un registro, all’interno del quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, tutte le scritture private per le quali si è proceduto ad autentica.

 

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