Armando Pellegrino
Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01.06.2017. Si occupa principalmente di appalti, anche come Rup, e contabilità. Laureato magistrale, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale e (3) Giurisprudenza, è inoltre in possesso di vari titoli di master aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca in diritto pubblico, curriculum diritto amministrativo. Per Diritto.it è referente della sezione di diritto amministrativo.
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Articoli dell’autore
Progressioni verticali: la valutazione triennale è un parametro di selezione, non un requisito
Progressioni di carriera all’interno della Pubblica Amministrazione: l’equilibrio tra accesso dall’esterno e valorizzazione del personale interno.
Revoca dell’aggiudicazione e responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione
Negli appalti pubblici non è precluso all’amministrazione di revocare l’aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto.
Il bilanciamento tra riservatezza e trasparenza dei dati
Il rapporto tra due diritti quali riservatezza e trasparenza, che realizzano valori costituzionali, deve trovare nella legislazione un suo bilanciamento.
Il rapporto tra accesso civico e accesso documentale
Il rapporto tra riservatezza e trasparenza deve trovare nella legislazione un suo bilanciamento, per quanto riguarda l’accesso ai dati.
Accesso amministrativo ai documenti: valido finché l’ente li detiene
Accesso ai documenti amministrativi: il diritto si esercita finché la PA è obbligata a detenerli, garantendo trasparenza e tutela degli interessi legittimi.
Appalti: requisiti per la qualifica di procedura negoziata
La sentenza ribadisce i requisiti che caratterizzano una procedura come negoziata, con la deroga al divieto di consecutivo riaffidamento del servizio.
Concorso pubblico: il conflitto di interessi in astratto non invalida automaticamente gli atti
La mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse, di per sé, non invalida gli atti compiuti dall’organo tecnico di valutazione.