Autonomia dell’avvocato anche con collaborazione stabile

La sentenza conferma l’autonomia della figura dell’avvocato anche in presenza di una collaborazione continuativa e stabile con uno studio legale.

Chiara Schena 05/11/24
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Con la sentenza n. 28274 del 2024, la Sezione Lavoro conferma l’autonomia della figura dell’avvocato anche in presenza di una collaborazione continuativa e stabile con uno studio legale. Nessun automatismo, dunque, nella trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato.

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Corte di Cassazione- Sez. Lav.- sent. n. 28274 del 04-11-2024

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Indice

1. La vicenda processuale


La vicenda nasce dalla richiesta di una professionista che, dopo anni di collaborazione con uno studio legale, ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo. Dopo un primo rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello di Milano, l’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione, puntando su una presunta “subordinazione attenuata”.

2. Autonomia della professione forense


La Sezione Lavoro ha confermato la natura autonoma del rapporto di lavoro. Nel richiamare i principi di diritto, i giudici hanno evidenziato come la professione forense sia disciplinata dalla normativa speciale che ne esclude la subordinazione, ribadendo il ruolo centrale offerto dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 e dell’art. 18 della L. 247 del 2012. Entrambe le norme coinvolte sanciscono l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e il lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha dunque sottolineato che la libertà professionale di un avvocato rappresenta un requisito imprescindibile e che come tale non può essere risolto nel rapporto di dipendenza.

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3. Le professioni intellettuali restano escluse dalle collaborazioni etero-organizzate


La sentenza si sofferma poi sull’ambito di applicazione del D.lgs. n. 276 del 2003 e del D.lgs. n. 81/2015 che regolano le collaborazioni coordinate e continuative nonché le collaborazioni etero-organizzate. Secondo i giudici della Sezione Lavoro, la ricorrente non poteva in alcun modo essere inquadrata come collaboratrice etero-organizzata. La professione forense infatti mantiene una caratteristica intrinsecamente autonoma.

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4. Infondatezza della Q.L.C.


I giudici di legittimità hanno anche respinto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente. Quest’ultima, in particolare, aveva sostenuto che l’esclusione dalle professioni intellettuali dalle tutele riservate ai lavoratori subordinati fosse in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, 4 e 35 Cost. La Sez. Lav., richiamando le precedenti pronunce della Corte Costituzionale, sottolinea come l’incompatibilità tra la professione forense e il lavoro subordinato non violi i principi di uguaglianza, ma al contrario tutela l’indipendenza dell’esercizio professionale.

5. Conclusioni


La pronuncia segna un punto fermo per la gestione delle collaborazioni negli studi legali: una collaborazione continuativa con uno studio non implica, di per sé, un rapporto subordinato. La Cassazione afferma che l’avvocato, anche se inserito stabilmente in una struttura organizzativa complessa, mantiene la propria autonomia e libertà organizzativa, elementi distintivi che lo differenziano dal lavoratore subordinato.

Chiara Schena

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