Con il processo di riforma del sistema della Giustizia Sportiva attuato sia con la deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014 (di seguito CGS),che con i nuovi Principi di Giustizia Sportiva approvati dal Consiglio Nazionale del Coni con deliberazione n. 1519 del 15/7/2014,vengono introdotti nell’ordinamento rilevanti elementi di novità,come si evince dalla lettura del CGS.
Il titolo I capo I tratta dei principi del processo sportivo,ed è evidente lo spazio riservato alle garanzie ed ai principi,di rango costituzionale,del giusto processo,nonché “per quanto non disciplinato” ai principi e alle norme generali del processo civile,cui gli organi di giustizia sono chiamati a conformare la propria attività.
Il titolo I capo II e precisamente l’art. 3 comma 1, individua gli organi di giustizia presenti in ogni Federazione:il Giudice sportivo nazionale,i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello,il Tribunale federale e la Corte federale di appello.Particolarità importante,per la prima volta,tutti gli organi di giustizia delle varie federazioni si chiamano con lo stesso nome,ma soprattutto,che i gradi interni sono inderogabilmente due per ogni disciplina.
Il comma 2 dello stesso articolo,cita che il Collegio di Garanzia dello Sport è istituito presso il Coni e costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
Il successivo comma 3 stabilisce che gli organi di giustizia “agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza,autonomia e riservatezza”.L’indipendenza è tutelata dalla dichiarazione che ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto a rendere al momento in cui accetta l’incarico.Con tale dichiarazione i giudici garantiscono di non avere,né con la federazione o disciplina di appartenenza,né con tesserati o affiliati,”rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza” o ” altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza”;ed inoltre,di non avere”rapporti di coniugio,di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del consiglio federale,impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze”.Dalla lettura della prima parte della disposizione del comma si nota che la medesima richiama l’ art. 815 n. 51 del c.p.c in tema di ricusazione degli arbitri.
Proseguendo nella lettura dell’articolo,Il comma 5,individua specifiche ipotesi di incompatibilità,legate alla possibilità,di rivestire contemporaneamente cariche presso gli organi di giustizia del Coni o delle Federazioni ovvero di giudice e/o procuratore presso un numero non definito di federazioni.Con il nuovo CGS, è prevista la incompatibilità tra le cariche presso gli organi di giustizia federali e quelli del Comitato olimpico.Tutto questo induce maggiore trasparenza ed economicità rispetto al recente passato e principalmente favorisce una maggiore specializzazione dei giudici rispetto alle diverse discipline sportive.
Il successivo art. 4 attribuisce agli organi di giustizia “l’ osservanza e l’ applicazione delle norme regolamentari,organizzative e statuarie dell’ ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”;inoltre “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni”.E’ chiaro,che per questioni disciplinari devono intendersi tutte quelle questioni che attengono alla irrogazione di sanzioni sportive,cioè di sanzioni derivanti dalla violazione della normativa sportiva.La sanzione,è conseguenza della violazione di tutte quelle norme che consentono di assicurare un corretto e non violento svolgimento delle gare.
L’ art. 5 che chiude il capo II del CGS,tratta della Commissione Federale di Garanzia che:”tutela l’ autonomia e l’ indipendenza degli organi di giustizia presso la federazione e della Procura Federale”.”La commissione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio”,individua i soggetti idonei,in base anche agli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d’appello,procuratore federale,procuratore aggiunto.Si compone di tre soggetti,uno dei quali con funzioni di presidente,in carica per sei anni con mandato rinnovabile una sola volta.Sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria,amministrativa,contabile o militare,tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche,nonché tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’ esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori,e ferma l’ assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale.La Commissione,inoltre,adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale,tutti i provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali,nonché le sanzioni del richiamo ed,eventualmente,della rimozione dell’ incarico,applicabili,oltre che nelle ipotesi già menzionate,anche nel caso di grave negligenza nell’ espletamento delle proprie funzioni.Qui assume particolare rilievo il profilo dell’ autonomia dei giudici.
Il titolo II capo I del CGS ed esattamente l’ art. 13 precisa che presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi,che si distinguono in Giudice sportivo nazionale,Giudici sportivi territoriali competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.Le competenze dei medesimi riguardano:regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati,la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;la regolarità dello status e della posizione di atleti,tecnici o altri partecipanti alla gara;i comportamenti di atleti ,tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;ogni altro fatto rilevante per l’ ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.La Corte Sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali .
I Giudici Federali previsti nel titolo III capo I agli artt. 24 e seguenti, sono istituiti ed hanno sede presso ogni Federazione.Sono organi collegiali che si distinguono in Tribunale Federale e Corte federale di appello.Sicuramente, rispetto al passato adesso sono più chiari i criteri di ripartizione della competenza tra Giudici federali e Giudici sportivi.Infatti,ai primi è attribuita una competenza residuale, che ai sensi dell’art. 25,vede conferite al Tribunale Federale,quale organo di primo grado,tutte le controversie,instaurate a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale o con ricorso della parte interessata e titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ ordinamento federale aventi ad oggetto “fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo” ed in relazione ai quali non sia stato instaurato,né risulti pendente,un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.Inoltre,l’ art. 31 prevede la competenza del Tribunale Federale a decidere su ricorsi di annullamento delle deliberazioni di organi federali.Infine,la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.
La Procura Generale dello Sport prevista nel Titolo V agli artt. 51 e seguenti , è una assoluta novità per l’ordinamento sportivo.Il Procuratore Generale dello sport e i Procuratori Nazionali dello sport,sotto la sorveglianza del primo cosituiscono la Procura Generale dello sport a norma dell’ art. 12 ter dello Statuto del Coni,quest’ ultimo adottato dal Consiglio Nazionale del 11/6/2014.Le funzioni sono di “coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali”,allo scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo.Ad ogni Federazione è previsto un Procuratore Federale.
Il Collegio di Garanzia dello Sport,previsto dal Titolo VI e precisamente dagli artt. 54 e seguenti, è l’ altra novità di assoluto rilievo del nuovo ordinamento sportivo.Ha sostituito il Tribunale Nazionale di arbitrato per lo Sport e dell’ Alta Corte.E’ istituito presso il Coni,in posizione di autonomia e indipendenza,svolge anche funzione consultiva,ed è organo di ultimo grado della giustizia sportiva. Il ricorso al Collegio è proponibile avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia,”esclusivamente per violazione di norme di diritto,nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.Con riferimento alle decisioni adottabili dal collegio di Garanzia dello Sport,poi,l’art.12-bis del nuovo Statuto del Coni ,stabilisce che tale organo”riforma la decisione impugnata decide,in tutto o in parte,la controversia,oppure la rinvia all’ organo di giustizia federale competente che,in diversa composizione,dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte.In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto”.Da una attenta lettura,sono evidenti le analogie con la Corte di Cassazione,tanto che il suddetto collegio viene definito “la nuova Cassazione sportiva”.
In conclusione,l’ introduzione del nuovo Codice di giustizia sportiva appare,qualificarsi quale ulteriore evoluzione di un naturale percorso di semplificazione,trasparenza ed efficacia della giustizia sportiva.In tale prospettiva di crescita sono comprensibili le esigenze autonomistiche di un ordinamento sempre più perfetto. Inoltre,attraverso la riorganizzazione e l’uniformità del sistema di giustizia nel nuovo codice,che appare più dettagliato oltre che chiaro,l’ordinamento sportivo sembra voler riaffermare con forza i propri tratti di specialità e completezza.
Comunque, trascorso un anno dall’ entrata in vigore del nuovo codice,si può affermare, che l’ adeguamento da parte delle Federazioni sportive nazionali,dei loro Statuti e regolamenti,è stato completato,raggiungendo lo scopo primario della Riforma che ero quello di riunire e regolarizzare la materia della giustizia sportiva secondo un unico modello procedurale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento