Autonomia obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di firma

Allegati

L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto e l’obbligo di firma conseguente all’adozione del DASPO sono autonomi fra di loro.
(Riferimento normativi: Cod. proc. pen., art. 282; L., 13/12/1989, n. 401)
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 25379 del 9-05-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava una impugnazione proposta avverso una ordinanza con la quale la Corte di Appello, a sua volta, aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Ciò posto, avverso tale ordinanza il ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, come la revoca della misura fosse stata pronunciata sul presupposto che non vi fossero elementi nuovi sopravvenuti, dato che il ricorrente aveva evidenziato di essere stato sottoposto a DASPO per la durata di otto anni, con obbligo di firma, sicché, a suo avviso, il contemporaneo mantenimento della misura cautelare sarebbe risultato superfluo.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini consideravano infondata la tesi difensiva di cui sopra posto che il DASPO, sia pur con obbligo di firma, ha una valenza autonoma e non sovrapponibile rispetto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atteso che mentre quest’ultima misura può essere graduata in relazione ad un’ampia valutazione delle esigenze cautelari, scissa dal mero svolgimento di competizioni sportive, l’obbligo di firma conseguente al DASPO è strettamente collegato e strumentale a garantire che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso di svolgimento le manifestazioni sportive e, proprio per tale ragione, l’estensione temporale dell’obbligo è stabilita in relazione allo svolgimento delle predette.
In buona sostanza, il Supremo Consesso stimava come dovesse affermarsi il principio dell’assoluta autonomia tra la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto ex art. 282 cod. proc. pen. e l’obbligo di firma conseguente all’adozione del DASPO ex art. 6, comma 2-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, atteso che il primo persegue una finalità preventiva generale e riguardante qualsiasi ipotesi di reiterazione di condotte di reato, mentre il secondo è espressamente finalizzato ad evitare la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui svolgono manifestazioni sportive, tenuto conto altresì del fatto come la peculiarità del DASPO, e la sua non sovrapponibilità ad altre forme di prevenzione, sia stata già affermata con riguardo al rapporto con le misure di prevenzione, avendo la giurisprudenza chiarito che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno può concorrere con il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell’art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all’autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono (Sez. 5, n. 1308 del 23/11/2018).
I giudici di piazza Cavour, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, pertanto, dichiaravano il ricorso inammissibile e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

3. Conclusioni

 
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto ex art. 282 cod. proc. pen. e l’obbligo di firma conseguente all’adozione del DASPO ex art. 6, comma 2-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401 devono considerarsi autonomi l’una dall’altro.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, contestare la simultaneità di queste misure stante per l’appunto l’autonomia intercorrente fra di loro.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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