L’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione può rilevare anche nel caso di assoluzione: vediamo come.
Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione
La Corte distrettuale di Palermo rigettava un appello proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni, con le relative prescrizioni e l’imposizione della cauzione di euro 1200.
Ciò posto, avverso questo provvedimento, l’appellante proponeva ricorso per Cassazione, deducendo omessa o apparente motivazione, rilevando, in particolare, a tal proposito, tra le argomentazioni ivi addotte, come il giudice della prevenzione fosse tenuto a recepire l’esito assolutorio prodottosi nel giudizio penale con le sole eccezioni indicate dalla Corte di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
2. La soluzione adottata dalla Cassazione: l’autonomia del procedimento di prevenzione
Il ricorso era reputato inammissibile perché, ad avviso della Corte di legittimità, proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Nel dettaglio, per quello che rileva in questa sede, la Suprema Corte stimava l’argomentazione summenzionata infondata, ritenendo come la Corte territoriale si fosse correttamente attenuta a quel pacifico orientamento nomofilattico circa l’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, stante quanto preveduto dall’art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Difatti, come postulato dalla Cassazione in diverse pronunce, il giudice della prevenzione deve provvedere a un’autonoma valutazione degli elementi probatori che può pacificamente trarre da procedimenti penali in corso, esprimendo il proprio giudizio e spiegando le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale del proposto, fermo restando che, poiché in tema di misure di prevenzione, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 4191 11/01/2022), e ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto.
L’autonomia del procedimento di prevenzione, rispetto a quello di merito, rappresenta quindi il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, persino gli elementi acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (Sez. 6, n. 14479 del 14/03/2023; Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020).
3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 29 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che l’“azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando anche una pronuncia di assoluzione, stante l’autonomia tra questi due procedimenti, può rilevare anche in quello di prevenzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che possono essere legittimamente oggetto di valutazione, autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, persino gli elementi acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità.
Tale provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se, in materia di prevenzione, il giudice si sia avvalso correttamente (o meno) di elementi acquisiti nel corso di un processo di cognizione, terminato con l’emissione di una sentenza assolutoria, per applicare una misura di prevenzione personale e/o patrimoniale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
Volume consigliato
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento