Autorizzazione all’esecuzione di sequestro giudiziario di conto corrente bancario, danaro e beni mobili di proprieta’ del de cuius, e sussistenza dei presupposti legittimanti la concedibilita’ della misura cautelare con decreto emesso . necessita’ di una “preventiva ed esatta individuazione” del bene che si intende sottoporre a tutela?

Redazione 28/07/03
(percorsi ed orientamenti in alcune recenti pronunce espresse dal tribunale di bari).
di Vito Amendolagine
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Sommario:
premessa; I presupposti idonei a configurare l’esistenza e la rilevanza della contestuale ricorrenza del fumus boni juris; la legittimazione del richiedente, e, la coeva sussistenza di diritti dei coeredi sui beni: la problematica dell’equo contemperamento delle rispettive posizioni di “diritto”; le difficoltà relative alla “preventiva individuazione” del bene oggetto della invocata tutela cautelare; la custodia; la determinazione dell’oggetto del successivo giudizio di merito; considerazioni finali.
§ Premessa.
Le misure cautelari disposte dal Tribunale di Bari, nei casi considerati, si evidenziano per l’esame e la rilevanza di alcuni requisiti, i cui caratteri di esistenza e preminenza sono stati ritenuti prodromici rispetto all’accoglimento delle istanze cautelari formulate nelle singole fattispecie, concernenti rispettivamente:
1) sequestro giudiziario di somme di danaro, rinvenienti da alcune attività (conto corrente e conto titoli) esistenti presso un Istituto bancario (cfr. decreto emesso dal Tribunale di Bari – Giudice Rana, 21.2.2003) (1);
2) sequestro di un conto corrente bancario (decreto emesso dal Tribunale di Bari – Giudice Ruffino, 28.2.2003) (2);
3) l’autorizzazione al sequestro giudiziario di tutti i beni costituiti da mobili, arredi, quadri, argenti, avori ed ori custoditi nell’abitazione di un soggetto defunto (decreto concesso dal Tribunale di Bari – Giudice Rana, 11.3.2003) (3);
Le decisioni sopra evidenziate, – emesse da magistrati appartenenti a sezioni diverse all’interno dello stesso Tribunale in composizione monocratica – costituiscono il frutto di una chiara quanto complessa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nel tentativo – riuscito – di dirimere le esistenti, e, rilevanti questioni giuridiche sulle quali i Giudici Delegati ai Provvedimenti Cautelari hanno ritenuto di soffermarsi in sede di accoglimento delle singole istanze.
In particolare, in aggiunta alle ineludibili attenzioni riservate alla verifica dell’esistenza del fumus, e, del periculum, si pongono chiaramente in risalto i rilievi attinenti rispettivamente alla preventiva individuazione dei beni sottoposti all’esame del Tribunale, unitamente alla compiuta valutazione inerente la natura degli stessi, e, la connessa problematica relativa alla “legittimazione” dei richiedenti, specie ove si consideri l’ulteriore quesito concernente l’attuale “titolarità” dei cespiti “sequestrati” (di proprietà di un soggetto defunto) e, l’equo contemperamento dei rispettivi interessi e diritti vantati sugli stessi beni da parte di terzi.
Da ultimo, nei precitati provvedimenti, emergono alcuni aspetti meritevoli di rilievo quali l’affidamento della custodia, e, la determinazione della domanda oggetto del successivo giudizio di merito.
§ I presupposti idonei a configurare l’esistenza e la rilevanza della contestuale ricorrenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
Nel passare in rassegna i precitati provvedimenti, appare chiara in ognuno di essi la presenza e rilevanza del fumus e del periculum in mora, opportunamente sottolineati dai rispettivi Giudicanti investiti delle questioni di diritto.
Infatti, in tutte le pronunce considerate, si esaltano alcuni atti ed azioni, che, autonomamente considerate sono state ritenute gravemente lesive delle legittime aspettative di diritto dei ricorrenti.
In particolare, le anzidette situazioni (comuni nell’individuazione “sostanziale” della condotta in tutti i casi esaminati), consistevano nell’aver rapidamente “svuotato” il conto corrente intestato al de cuius, facendone confluire le pur rilevanti somme su di un parallelo fondo monetario, ovvero su di un altro rapporto di conto corrente esistente presso lo stesso Istituto di credito.
E’ altresì agevole riscontrare come in tutti i casi esaminati, le condotte e le attività giudicate “sospette” erano proprio quelle esposte al rischio di una probabile quanto imminente – ed in alcuni casi perfino già attuata – volatilizzazione dei capitali facenti parte dell’intero asse ereditario del de cuius.
Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, contrariamente a quanto ipotizzato in altre pregresse decisioni, rese sull’argomento, il Tribunale ha ritenuto la compiuta sussistenza dei presupposti “tipici” idonei a giustificare la concessione inaudita altera parte – ovvero nella forma più “grave”, per la notevole compressione immediata dei diritti del soggetto che la subisce, pur in assenza dell’instaurazione di un preventivo contraddittorio, essendo concessa sostanzialmente “allo stato degli atti” così come allegati dal richiedente – dell’invocato provvedimento cautelare sulla scorta delle addotte “condotte distrattive” e sui “flussi” di denaro da un conto all’altro, nonché, sul fondato timore dell’asporto di beni mobili di rilevante pregio dall’abitazione privata del de cuius.
In ordine a tale ultimo aspetto, è appena il caso di evidenziare il ragionamento seguito dal Tribunale, che ha ritenuto, almeno in uno dei tre casi presi in esame (cfr. decreto Tribunale di Bari – Giudice Rana dell’11.3.2003) il delinearsi nel tempo degli effetti permanenti – attualizzandoli – limitatamente ai presupposti tipici sottostanti l’accoglimento del richiesto sequestro giudiziario nonostante la concomitante circostanza in relazione alla quale, la condotta materiale “incriminata” fosse di fatto ormai già esaurita al momento dell’emanazione del provvedimento, e, nonostante la controvertibilità della proprietà degli stessi beni colpiti dalla misura cautelare.
§ La legittimazione del richiedente, e, la coeva sussistenza di diritti dei coeredi sui beni: la problematica dell’equo contemperamento delle rispettive posizioni di “diritto”
Dalla compiuta disamina dei presupposti in fatto ed in diritto, ritenuti sufficienti ad integrare la duplice configurazione del fumus e del periculum, deriva l’ulteriore aspetto, – pure partitamente analizzato dai Giudicanti, per essere sotteso ai primi – costituito dalla posizione dei ricorrenti per quanto ritenuto attinente ai fini della legittimazione attiva dei medesimi.
Proprio su tale punto, l’Autorità adita ha dovuto preliminarmente discernere tra le posizioni di diritto spettanti alle rispettive parti in causa, trattandosi di beni ricompresi nell’asse ereditario del de cuius, il quale, – come esplicitato nello stesso provvedimento (cfr. decreto Tribunale di Bari – Giudice Rana dell’11.3.2003) non aveva lasciato alcuna disposizione testamentaria, dalla quale poter evincere – sia pure con la dovuta prudenza e chiarezza – l’esistenza dei diritti di proprietà reclamati dagli istanti, i quali, non erano comunque gli unici aventi diritto, stante la contemporanea presenza degli altri coeredi.
Invero, anche in tale frangente, il Tribunale ha dimostrato una sapiente visione di pensiero, concedendo comunque l’ingresso della invocata tutela, anche al fine di meglio “fotografare” la situazione attuale in una prospettiva futura, ammettendo un’accertamento e delimitazione a “posteriori” dei rispettivi diritti, nell’ottica protesa a realizzare, – ed anzi privilegiare – un’equo contemperamento delle contrapposte esigenze ed aspettative contemplate dall’Ordinamento processuale.
§ Le difficoltà relative alla “preventiva individuazione” del bene oggetto della invocata tutela cautelare.
Altro punto nevralgico delle questioni esaminate, e, primieramente oggetto delle attenzioni dei Giudicanti, è costituito dall’esatta individuazione dei beni sui quali andava a ricadere il richiesto sequestro giudiziario.
Tanto, nell’ovvia considerazione che, trattandosi di denaro – e quindi di bene fungibile per eccellenza – si poneva in giusto rilievo il problema della sua oggettiva e preventiva individuazione.
Anche in tale contesto, si è ritenuto di dirimere la questione, operando un sostanziale riferimento al rapporto di conto corrente, valutato alla stregua di una sorta di “contenitore” il cui “blocco” attuato con il disposto sequestro, è valso ad impedire la disponibilità diretta delle somme in esso contenute.
Analogo discorso in termini potrebbe dirsi seguito con riferimento ai beni mobili allocati nell’abitazione del de cuius, con l’unica differenza costituita dalla più ristretta e limitata portata del criterio della c.d. “fungibilità” dei beni considerati.
§ La custodia.
Altro aspetto degno di rilievo, è costituito dall’affidamento della custodia dei beni, che, nei provvedimenti di sequestro assimilabili – con un raffronto in parallelo – ad un procedimento esecutivo “presso terzi” è stata assegnata alla Banca, quale depositaria dei beni, e, nell’altro, disposto presso l’abitazione del de cuius, alla stessa vedova di quest’ultimo, che, ne aveva già il possesso.
Anche in tali distinte ipotesi, singolarmente considerate, si è evidentemente ritenuto prevalente l’esigenza di assicurare la permanenza del potere di conservazione e di gestione ordinaria – e, almeno potenzialmente, anche straordinaria, sia pure previa richiesta ed autorizzazione del competente Magistrato – delle “res” sequestrate a favore dei soggetti che, pur essendo sostanzialmente destinatari delle rispettive pronunce, sono stati ritenuti – per ragioni di chiara opportunità, anche sul piano delle responsabilità – maggiormente “affidabili ” rispetto ad eventuali soggetti “terzi” estranei alle fattispecie considerate.
§ La determinazione della domanda oggetto del successivo giudizio di merito.
Nell’imminenza dei successivi instaurandi giudizi di merito (nel rispetto del termine perentorio dei trenta giorni decorrenti dalla pronuncia, ovvero per la prevalente giurisprudenza, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento effettuata dalla Cancelleria), è agevole osservare come, la specificazione dell’oggetto degli stessi, sia non solo requisito imprescindibile già in sede di valutazione del ricorso ex artt. 669 e 670 c.p.c. ma anche connaturato alla stessa pronuncia sottostante l’accoglimento dell’istanza cautelare portata a conoscenza del Tribunale.
Tanto, non certo allo scopo di ottenere una convalida del provvedimento emesso – soppressa a seguito dell’entrata in vigore della novella 353/1990 istitutiva del c.d. rito cautelare uniforme – ma al chiaro fine di consentire l’esplicazione (ed esatta delimitazione) in via definitiva delle domande a realizzazione delle quali era stato invocato e concesso il sequestro giudiziario.
A tal riguardo, il Legislatore del 1990, nel sopprimere la fase della convalida precedentemente prevista in materia, e, nell’optare per una visione “snella” ed “autonoma” della fase cautelare, nettamente separata dalla successiva fase di merito – notoriamente caratterizzata da un giudizio a cognizione “piena” sia esso attinente al rito propriamente “ordinario” che nella variante prevista dal rito “speciale” per le controversie in materia di diritto del lavoro e delle locazioni – ha evidentemente dettato una disciplina comunque volta ad influenzare sia pure indirettamente anche tale procedimento.
§ Considerazioni finali.
I tre decreti, rappresentano nell’insieme, un unico filo conduttore che, potrebbe a ragione svilupparsi e delinearsi nel tempo alla stregua di una corrente interpretativa volta a valorizzare – attuandolo compiutamente e sistematicamente – la ratio legis sottostante alla riforma del processo cautelare all’indomani dell’approvazione ed entrata in vigore della novella 353/1990.
Il riferimento, è ovviamente all’esplicazione reale ed immediata di una tutela volta a prevenire e reprimere gli eventuali e a volte ricorrenti comportamenti contra jus, ovviamente nel pieno rispetto delle regole sostanziali e processuali, ed in particolare, soppesando – con la dovuta cura ed attenzione in ogni singolo caso considerato – i particolari e contrapposti interessi delle parti in gioco, al fine di prevenire qualsiasi abuso, sia pure solo in limine.
Gli obiettivi perseguiti dal legislatore, appaiono infatti desumibili anche in una prospettiva volta a considerare attuabile, nei limiti del possibile, una corretta ed uniforme applicazione del rito prescelto, in ragione delle correlate finalità che si sono intese perseguire, in un’ottica chiaramente intesa a “velocizzare” la risoluzione delle questioni giuridiche sottoposte all’esame del Magistrato, nel rispetto della “prova” dei fatti e delle situazioni contrapposte addotte dalle parti, e raccolte nel contraddittorio.
Vito Amendolagine
Avvocato in Bari

NOTE:
(1)
TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

letto il ricorso per sequestro giudiziario depositato il 17.2.2003 da <omissis> nei confronti di <omissis>;
vista la documentazione allegata;
premesso che il 22.1.2002 è deceduto in Bari <omissis>, lasciando a sé superstiti la moglie <omissis> e la sorella <omissis> (ricorrente);
osservato che, mancando la prova dell’esistenza di testamenti, si deve ritenere aperta la successione legittima di <omissis>;
rilevato che la ricorrente, ex art. 582 c.c., concorre nella suddetta eredità unitamente al coniuge superstite, e quindi le spetta un terzo del patrimonio ereditario;
considerato che la ricorrente ha prodotto documentazione da cui si evince che il de cuius era contitolare con la moglie del:
1) c/c n. <omissis> BNL Agenzia Bari;
2) fondo monetario BNL n. <omissis>;
constatato che in prossimità del decesso detto c/c si è notevolmente ridotto passando da € 114.248,63 (saldo 2.1.2002) a € 14.154,42 (saldo 25.1.2002), precisando che in questo breve lasso temporale sono stati anche versati sul c/c € 78.000,00 per rimborso titoli. Riduzione in gran parte determinata da € 170.000,00 che sono confluiti dal c/c nel suddetto fondo monetario;
rilevato che subito dopo, in data 4.2.2002, l’importo globale del suddetto fondo monetario ammontante a € 343.201,25, su richiesta di rimborso totale della <omissis> del 30.1.2002, è stato versato, tramite bonifico bancario, sul c/c personale n. <omissis> BNL Bari;
rilevato, pertanto, che gran parte del patrimonio ereditario liquido è transitato dal c/c e dal fondo cointestato al de cuius nella disponibilità personale della <omissis>;
ritenuto che € 40.000,00 di cui si chiede il sequestro giudiziario, rientrano nella quota ereditaria della ricorrente, dato che alla stessa spetta almeno un terzo della metà di € 343.201,25;
rilevato che sussiste controversia sulla proprietà delle attività bancarie oggi nella esclusiva disponibilità di <omissis>;
ritenuta la sussistenza del fumus boni juris, consistente nell’apparenza dei diritti ereditari vantati, e del periculum in mora, costituito dall’opportunità di custodire le attività corrispondenti ai diritti ereditari della ricorrente, onde evitare il pericolo di sottrazione e dispersione del patrimonio ereditario stesso;
ritenuto che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del presente provvedimento, mediante il ricorso e semplici movimentazioni bancarie, che nella fattispecie, già sono state in parte realizzate.
PQM
Il Giudice Designato, letti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., 670 c.p.c.:
– Autorizza il sequestro giudiziario in favore di <omissis> della somma di € 40.000,00, da individuarsi tra le attività bancarie esistenti presso l’Ag. Bari della BNL di Bari. Nomina custode giudiziario il direttore del suddetto istituto.
– Fissa per il giorno 13 marzo 2003 l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 5 marzo per la notificazione del ricorso e del presente decreto.
Bari, lì 21.2.2003
IL GIUDICE
(dott. Giuseppe Rana)

Il presente provvedimento è stato redatto in minuta dall’uditore giudiziario Ettore Cardinali.

(2)
TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

Letto il ricorso depositato in data 25.2.2003 da <omissis> avente ad oggetto l’autorizzazione al sequestro giudiziario di somme di danaro esistenti sul conto corrente bancario di cui risulta attualmente titolare <omissis> in funzione dell’accertamento della proprietà di parte di quelle somme acquistata per successione al defunto zio <omissis>;
esaminata la documentazione prodotta dai ricorrenti;
ritenuto che, stante il fumus boni juris del ricorso (sotto il profilo della quota dell’eredità spettante per successione legittima ai ricorrenti, chiamati per rappresentazione del loro defunto padre, in concorso con il coniuge del de cuius), vi sia, allo stato, il pericolo concreto che, nel tempo occorrnete per far valere il diritto in via ordinaria, gli istanti subiscano pregiudizio grave per via della facile occultabilità del denaro liquido e dei documentati atti di disposizione del patrimonio ereditario già compiuti dalla <omissis> (estinzione di un conto cointestato al defunto marito e trasferimento di danaro su un nuovo conto corrente personale);
rilevato che le considerazioni suesposte valgono altresì a configurare il pregiudizio all’attuazione del provvedimento cautelare, che potrebbe derivare dalla preventiva costituzione del contraddittorio;
applicati gli artt. 670 ss e 669 sexies co.2 c.p.c.;

AUTORIZZA

Il sequestro del conto corrente n. <omissis> acceso da <omissis> presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. <omissis> sino alla concorrenza della somma di € 30.000,00;

NOMINA

Custode la stessa B.N.L. <omissis> in persona del legale rappresentante pro-tempore;

FISSA

l’udienza del 13.3.2003, ore 10,30 per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, ordinando agli istanti di notificarlo, unitamente al ricorso, entro il termine perentorio del 7.3.2003.
Bari, 28.2.2003
Il GIUDICE
Antonio Ruffino
(3)

TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

Letto il ricorso per sequestro giudiziario depositato il 4.3.2003 da <omissis> nei confronti di <omissis>;
vista la documentazione allegata;
premesso che il 27.9.1996 è deceduto <omissis> lasciando quali eredi i figli <omissis>;
il 22.1.2002 è deceduto in Bari <omissis> (fratello di <omissis>), lasciando a sé superstiti la moglie <omissis> e, per rappresentazione, i nipoti <omissis> figli del premorto germano <omissis>;
osservato che, mancando la prova dell’esistenza di testamenti, si deve ritenere aperta la successione legittima di <omissis>;
rilevato che i ricorrenti, ex art. 582 c.c. concorrono nella suddetta eredità unitamente al coniuge superstite;
considerato che la ricorrente ha prodotto documentazione da cui si evince che il de cuius era contitolare con la moglie del:
1) c/c n. <omissis> BNL Agenzia di Bari;
2) fondo monetario BNL n. <omissis>;
constatato che in prossimità del decesso detto c/c si è notevolmente ridotto, passando da € 114.248,63 (saldo 2.1.2002) a € 14.154,42 (saldo 25.1.2002), precisando che in questo breve lasso temporale sono stati anche versati sul c/c e 78.000,00 per rimborso titoli.
Riduzione in gran parte determinata da € 170.000,00 che sono confluiti dal c/c nel suddetto fondo monetario;
rilevato che subito dopo, in data 4.2.2002, l’importo globale del suddetto fondo monetario ammontante a € 343.201,25, su richiesta di rimborso totale della <omissis> del 30.1.2002, è stato versato, tramite bonifico bancario, sul c/c personale n. <omissis> BNL Bari;
rilevato, pertanto, che gran parte del patrimonio ereditario liquido è transitato dal c/c e dal fondo cointestato al de cuius nella disponibilità personale della <omissis>;
osservato che tali circostanze, oggetto di altro ricorso per sequestro instaurato dalla germana <omissis>, sono state ritenute rilevanti al fine della concessione della cautela richiesta, con decreto inaudita altera parte;
osservato altresì che i medesimi fatti appaiono tali da far ritenere opportuna anche la custodia di tutti i mobili e valori esistenti preso l’abitazione del defunto, onde evitarne la dispersione;
rilevato peraltro che sussiste controversia sulla proprietà di tali mobili;
ritenuto che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del presente provvedimento, trattandosi di beni mobili.
PQM
Il Giudice Designato, letti gli artt.669 bis e ss. c.p.c., 670 c.p.c.:
– autorizza il sequestro giudiziario in favore di <omissis> di tutti i mobili, arredi, quadri, argenti, avori ed ori custoditi nell’abitazione del defunto.
– nomina all’uopo custode <omissis> con tutte le responsabilità di legge in caso di sottrazione;
– fissa per il giorno 27 marzo 2003, ore 12, l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 20 marzo per la notificazione del ricorso e del presente decreto.
Bari, 11.3.2003
IL GIUDICE
(dott. Giuseppe Rana)

Redazione

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