Perquisizione: quando non servono autorizzazione o avviso diritto d’assistenza

Allegati

La perquisizione di cui all’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 non presuppone la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all’assistenza di un difensore.
(Riferimento normativo: Cod. pen., R.d., 18 giugno 1931, n. 773, art. 41)
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Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 34356 del 7-07-2023

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Indice

1. La questione


La Corte d’Appello di Palermo confermava in punto di responsabilità la sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, DPR 309/1990 e 697 cod. pen., riducendo la pena inflitta e rideterminandola in anni quattro e mesi otto di reclusione ed €. 20.000 di multa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio dì motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
In particolare, in tale doglianza, tra le argomentazioni ivi enunciate, il ricorrente riteneva come la Corte territoriale palermitana non avesse considerato il motivo di appello con il quale si era dedotta la assoluta genericità ed inadeguatezza della motivazione addotta per l’esecuzione della perquisizione ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza (art. 41 RD 18 giugno 1931, n.773), avente carattere speciale rispetto alla disciplina codicistica.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, in riferimento alla doglianza inerente la perquisizione, gli Ermellini osservavano, dopo avere fatto presente, come già rilevato dalla stessa Cassazione in una precedente pronuncia (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018), che la disciplina dell’attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall’esplicita previsione contenuta all’art. 225 disp. att. cod. proc. pen., che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l’esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell’informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all’assistenza di un difensore.
Oltra a ciò, si faceva altresì presente come la motivazione della perquisizione, con il ” fondato motivo di ritenere che vi fossero occultate armi, munizioni o materiale esplodente”, non risultasse affatto generica, in quanto ricalcava la generale formula prevista dalla legge quale requisito legittimante l’attività di perquisizione, ossia il ” fondato motivo di ritenere che si trovino cose o tracce pertinenti al reato”.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse in quanto è ivi chiarito che la perquisizione, prevista dall’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale.
Orbene, proprio alla luce di tale distinguo, la cui base normativa veniva rinvenuta, nella pronuncia in commento, nell’art. 225 disp. att. cod. proc. pen., la Cassazione giungeva alla conclusione alla stregua del quale tale forma speciale di perquisizione, a differenza di quella prevista nel codice di procedura penale, non presuppone e, quindi, non richiede, la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell’informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all’assistenza di un difensore.
Ove si verifichi una di queste situazioni, è pertanto sconsigliabile sostenere, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, l’inutilizzabilità di una perquisizione disposta a norma dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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