La perquisizione di cui all’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 non presuppone la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all’assistenza di un difensore.
(Riferimento normativo: Cod. pen., R.d., 18 giugno 1931, n. 773, art. 41)
Volume consigliato per approfondire: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
1. La questione
La Corte d’Appello di Palermo confermava in punto di responsabilità la sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, DPR 309/1990 e 697 cod. pen., riducendo la pena inflitta e rideterminandola in anni quattro e mesi otto di reclusione ed €. 20.000 di multa.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio dì motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
In particolare, in tale doglianza, tra le argomentazioni ivi enunciate, il ricorrente riteneva come la Corte territoriale palermitana non avesse considerato il motivo di appello con il quale si era dedotta la assoluta genericità ed inadeguatezza della motivazione addotta per l’esecuzione della perquisizione ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza (art. 41 RD 18 giugno 1931, n.773), avente carattere speciale rispetto alla disciplina codicistica.
Potrebbero interessarti anche:
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, in riferimento alla doglianza inerente la perquisizione, gli Ermellini osservavano, dopo avere fatto presente, come già rilevato dalla stessa Cassazione in una precedente pronuncia (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018), che la disciplina dell’attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall’esplicita previsione contenuta all’art. 225 disp. att. cod. proc. pen., che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l’esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell’informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all’assistenza di un difensore.
Oltra a ciò, si faceva altresì presente come la motivazione della perquisizione, con il ” fondato motivo di ritenere che vi fossero occultate armi, munizioni o materiale esplodente”, non risultasse affatto generica, in quanto ricalcava la generale formula prevista dalla legge quale requisito legittimante l’attività di perquisizione, ossia il ” fondato motivo di ritenere che si trovino cose o tracce pertinenti al reato”.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse in quanto è ivi chiarito che la perquisizione, prevista dall’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale.
Orbene, proprio alla luce di tale distinguo, la cui base normativa veniva rinvenuta, nella pronuncia in commento, nell’art. 225 disp. att. cod. proc. pen., la Cassazione giungeva alla conclusione alla stregua del quale tale forma speciale di perquisizione, a differenza di quella prevista nel codice di procedura penale, non presuppone e, quindi, non richiede, la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell’informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all’assistenza di un difensore.
Ove si verifichi una di queste situazioni, è pertanto sconsigliabile sostenere, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, l’inutilizzabilità di una perquisizione disposta a norma dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
Volume consigliato
Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie.
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
Cristina Marzagalli | Maggioli Editore 2023
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento