Autovelox: se manca la segnaletica e l’indicazione della taratura il verbale è nullo

(Cass. civ. sez. II, Ord. 22 gennaio 2019, n. 1661)

La massima

«La validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità accertata attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico è subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata. Tale necessità, peraltro, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.»

Il caso

Un automobilista – vedendosi rigettata dal Giudice di pace l’opposizione avverso il verbale con cui la Polizia stradale gli aveva irrogato una sanzione amministrativa per eccesso di velocità sulla base di accertamento effettuato con autovelox – proponeva appello al Tribunale eccependo l’illegittimità del verbale per la mancanza del cartello di preavviso e per la mancata indicazione della taratura dell’autovelox.

Il Tribunale, ritenendo tutti i motivi dedotti infondati, respingeva l’appello evidenziando, in primo luogo, che non era previsto da alcuna norma che il verbale di contestazione dovesse fornire indicazioni sulla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico e che, in ogni caso, l’appellante non aveva fornito una prova specifica della violazione delle procedure di accertamento da parte dell’amministrazione.

In secondo luogo il Tribunale osservava che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti erano regolarmente omologate e non dovevano essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1992 e ad ogni modo, l’interessato, pur avendone la possibilità, non aveva fornito la prova del cattivo funzionamento della stessa.

L’automobilista ricorreva, quindi, alla Suprema Corte, chiedendo la cassazione della sentenza.

La seconda sezione, ritenendo i motivi fondati, ha accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per la decisione.

La decisione della Corte

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla validità del verbale per eccesso di velocità accertata tramite autovelox chiarendo, in primo luogo, che tali le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche di funzionalità e taratura e che, in caso di contestazioni sulla loro affidabilità, è compito del giudice accertare che la p.a. abbia effettuato tutte le verifiche del caso.

In secondo luogo afferma la necessità che il dispositivo sia preventivamente segnalato specificando che, in caso di mancata attestazione dello stesso nel verbale, è onere della p.a. dimostrare la presenza del cartello di preavviso.

Con il primo motivo di ricorso l’automobilista aveva censurato la sentenza d’appello nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che le apparecchiature elettroniche (come quella di cui si trattava) in quanto regolarmente omologate non dovessero essere sottoposte ai controlli di funzionalità e taratura previsti dalla L. 273/1992 e che, comunque, non vi era la prova del cattivo funzionamento del dispositivo in questione.

La seconda sezione, nel ritenere tale motivo fondato, rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno 2015 n. 113, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45 comma 6 d.lgs. 285/1992, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature impiegate per l’accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.[1]

La Consulta aveva osservato, infatti, che «appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura

Partendo da questo presupposto la Suprema Corte afferma che nel caso in cui venga contestata l’affidabilità dell’autovelox il giudice è tenuto ad accertare se le predette verifiche siano state eseguite correttamente dalla pubblica amministrazione e non la parte come, invece, aveva sostenuto il Tribunale.[2]

Gli ermellini, inoltre, hanno accolto il motivo con cui il ricorrente ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui la stessa stabiliva che «non vi sono norme primarie o secondarie che prevedano che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni sulla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico … in ogni caso l’appellante non ha dato prova della violazione, da parte della PA, delle procedure di accertamento

La seconda sezione chiarisce, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 121/2002 (conv. in L. 168/2002) – considerata norma imperativa e cogente – la PA, proprietaria della strada, è tenuta a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.[3]

La cogenza di tale previsione è altresì desumibile dall’art. 142 comma 6 bis del Codice della Strada alla stregua del quale «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione.» Tale disposizione rimetteva l’individuazione delle modalità di impiego ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno poi adottato il 15/8/2007 il quale prevede all’art. 2, comma 1, che «i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante», aggiungendosi, nello stesso articolo, che «la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km».

Pertanto, come si evince da tale complesso normativo menzionato, la preventiva segnalazione, univoca ed adeguata, della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione si riverbera sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.

Diversamente, infatti, secondo la Corte «risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox «devono essere installati con adeguato anticipo…», senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione».[4]

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte afferma che la validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico è subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata.

La Corte precisa, inoltre, che tale necessità, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.[5]

La sentenza impugnata dal ricorrente, quindi, se è corretta nella parte in cui ha affermato che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, non lo è, invece, nella parte in cui, ha affermato – sia pur implicitamente – che è onere dell’opponente la prova della violazione da parte dell’amministrazione delle procedure di accertamento quanto alla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico.

Il relativo onere probatorio, in mancanza di un’attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombe sull’Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

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Note

[1] Principio ribadito anche da Cass. civ. sez. II, 11 maggio 2016, n. 9645.

[2] Cfr. Cass. civ. sez. VI – 2 Ord., 11 gennaio 2018, n. 533 con nota di CORTESI A.D., Sanzioni per violazione del codice della strada – l’opposizione alle sanzioni amministrative per violazione del cod. Strada post 2011, in Giur. It., 2018, 4, 924, in cui la Corte afferma che «atteso che la Corte cost., con sent. 18 giugno 2015, n. 113, ha dichiarato illegittimo l’art. 45, 6° comma, c. str. nella parte in cui non prevede che tutti gli autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchiatura, il giudice di merito, anche laddove non sia stata proposta querela di falso avverso il verbale di constatazione dell’infrazione, deve effettuare le opportune verifiche

[3] Cfr. Cass. civ. Sez. II, 31/05/2007, n. 12833 con nota di ZAULI F., Nulla la multa per eccesso di velocità se l’autovelox non è stato segnalato sulla strada con un apposito cartello, in Resp. civ., 2007, 12, 988.

[4] Cfr. Cass. civ. sez. II, 26 marzo 2009, n. 7419; Cass. civ. sez. II, 12 ottobre 2009, n. 21634; Cass. civ. sez. VI-2, 14 marzo 2014, n. 5997; Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2016, n. 15899 in cui la Corte afferma che «in tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata “autovelox”, l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in l. n. 168 del 2002 – per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione

[5] Cfr. nello stesso senso Cass. civ. sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 680.

Avv. Mazzei Martina

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