Multa: nullo il verbale di contestazione generico
Con l’ordinanza n. 27771 dello scorso 22 novembre, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il verbale che contesti genericamente l’eccesso di velocità del trasgressore è nullo. In altre parole, non è sufficiente che il verbale riporti frasi standard che potrebbero far riferimento a qualsiasi ipotesi di superamento del limite, rilevando che non è stato possibile fermare immediatamente il conducente del veicolo.
Più precisamente, quando l’infrazione vien elevata su un lungo rettilineo, dove l’automobilista avrebbe potuto essere fermato senza particolari difficoltà, gli agenti devono spiegare con precisione il motivo per cui non hanno proceduto ad imporre l’alt alla circolazione per contestare personalmente l’infrazione.
La determinazione dell’illecito in tempo successivo
Tuttavia, continuano ad essere emanate anche pronunce contrastanti, per cui gli agenti di polizia spesso utilizzano indisturbati espressioni del tutto generiche, senza elevare le circostanze specifiche del singolo caso. Inoltre, essendo stati previsti i controlli fissi, specialmente da remoto, su tutte le autostrade, le strade extraurbane principali e quelle di viabilità ordinaria, individuate dai singoli prefetti, il problema resta per gli altri tratti di strada.
Nel caso di specie, gli agenti elevatori avevano riportato nel verbale l’espressione classica della mancata immediata contestazione, in quanto veniva utilizzato uno strumento la determinazione dell’illecito in tempo successivo, quando il veicolo si trovava già a distanza dagli agenti di Polizia.
Nella pronuncia, i giudici rilevano come, in linea di principio, nulla impedisce di imporre l’alt ad un’automobile che procede lungo un rettilineo. In alternativa, ad esempio, gli agenti avrebbero potuto dare atto che erano impegnati in un’altra attività. Resta fermo l’obbligo di esplicitare le ragioni concrete per cui la contestazione diretta non è stata possibile.
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