È da considerarsi nullo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate senza il rispetto del termine dei 60 giorni, dal rilascio del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
In effetti, l’art 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) prevede che:” Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo’ comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non puo’ essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Questo importante aspetto giuridico è stato oggetto di discussione dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che a seguito di ricorso presentato da una ditta, annullava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce di un importo pari a 23 mila euro ed avente ad oggetto Iva, Irpef, Irap per l’anno 2007, in quanto l’Ufficio nel notificare tale atto non rispettava il termine dei 60 giorni così come previsto dallo Statuto del Contribuente.
La questione veniva decisa dalla prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con sentenza n. 2047, depositata il 12 settembre 2016, nella quale i giudici tributari precisavano, sul punto: “(..) questa Commissione ritiene di aderire all’insegnamento, ancora recentemente confermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 11020/2015), secondo il quale la violazione del contraddittorio procedimentale garantito dall’art. 12, comma 7 Legge n. 212/2000 sussiste quando l’avviso di accertamento risulta emesso prima della scadenza dei 60 giorni dal rilascio del pvc, indipendentemente dalla circostanza che la notifica (mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo della imposizione tributaria) sia avvenuta oltre il 61 giorno”.
Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18184 del 29.07.2013, con il seguente principio di diritto:” In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento (…) determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (…)”.
Il rispetto del contraddittorio endo-procedimentale, riconosciuto anche dalla Giurisprudenza Comunitaria, è posto a tutela dei contribuenti nei rapporti con il Fisco; sul punto, di grande interesse è il principio di diritto rinvenibile dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-129/13 e C-130/13 del 03.07.2014 (Kamino International Logistics) secondo cui“(…) Il principio del rispetto dei diritti di difesa e, segnatamente, il diritto di ogni persona di essere sentita prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, da far valere anche in modo diretto dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, devono essere interpretati nel senso che, quando il destinatario di un’intimazione di pagamento (…) non è stato preventivamente interpellato dall’amministrazione, i summenzionati diritti sono violati quand’anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo ulteriore”.
Tale grave mancanza costituisce, di tal che, un vizio procedimentale che inficia tutto il procedimento di formazione della pretesa tributaria; il quale, però, dev’essere specificato già a partire dal ricorso tributario di primo grado.
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