È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 1 dicembre 2017, n. 28858, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Commissione Tributaria regionale della Campania.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi e impugnato la sentenza della CTR della Campania n. XXX/44/2016 con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Caserta n. XXX/2014 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. TF701040XXX/2013 per Irpef, Irap e Iva 2009.
I motivi di ricorso
Con un primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, e 54 del DPR n. 633/72, in combinato disposto con l’art. 24 e 97 Cost. e con l’art. 12 comma 7 della legge n. 212/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
Erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto illegittimo l’accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.
Con un secondo motivo, l’ufficio ricorrente assume la violazione dell’art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, e 54 del DPR n. 633/72, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., lamentando che erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto l’accertamento basato sugli studi di settore.
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La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza n. 28858/2017 ha ritenuto fondati i motivi ed ha accolto il ricorso.
Precisa, sul punto, la Suprema Corte che secondo il proprio insegnamento al quale intende dare continuità, “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 24823/2015).
Nel caso di specie, per quanto riguarda i tributi “non armonizzati” (Irap e Irpef), l’obbligo del preventivo contraddittorio non sussisteva, in quanto, dall’avviso d’accertamento, riportato in ricorso ai fini dell’autosufficienza, risulta che la verifica fiscale è stata eseguita “a tavolino” e non mediante accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali dove si esercita l’attività professionale o imprenditoriale, come previsto dall’art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000, mentre, per quanto riguarda l’Iva, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è sanzionata solo qualora la parte contribuente assolva l’onere di specifica enunciazione delle ragioni che il medesimo avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato attivato in sede di procedimento amministrativo.
Anche il secondo motivo è fondato, in quanto dall’esame dell’avviso d’accertamento impugnato, riportato dall’ufficio in ricorso ai fini dell’autosufficienza, emerge come tale accertamento non sia stato emesso sulla base delle norme che disciplinano gli studi di settore, ma al fine di evidenziare l’anti-economicità della gestione aziendale del contribuente (basato su un ricarico diverso da quello contabilmente dichiarato) sono state evidenziate le circostanze che hanno fondato la ripresa a tassazione, sulla base dell’accertamento analitico induttivo, ex art. 39 comma 1 lett d) del DPR n. 600/73.
La sentenza è, pertanto, cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
Leggi il testo integrale del provvedimento:
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 1 dicembre 2017, n. 28858
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