Come previsto dalla Riforma della Professione Forense, ha trovato attuazione la disciplina relativa al “Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie“, ossia il decreto 14 febbraio 2017, n. 34. In questo modo, si è provveduto all’istituzione delle camere arbitrali e di conciliazione da parte dei consigli degli organi circondariali, alla previsione di criteri di funzionamento e di nomina dei componenti del consiglio direttivo.
In virtù dell’art. 29 del medesimo decreto, i Consigli dell’Ordine potranno “costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite”. Tutto ciò sarà possibile a partire dall’8 aprile 2017.
Leggi qui il Decreto del Ministero della Giustizia che disciplina le nuove camere arbitrali.
Il Consiglio dell’Ordine: la gestione delle camere arbitrali
Al fine di poter coordinare complessivamente le procedure arbitrali, di conciliazione e gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, i Consigli dell’Ordine delibereranno anche in intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto. Le delibere, infatti, concerneranno tutti gli atti necessari alla costituzione delle camere arbitrali, tra cui l’atto costitutivo, lo statuto e la denominazione della struttura, nonché il suo scopo, la sede e i criteri per l’adozione del regolamento.
Infine, si dovranno redigere stime dei costi che gli stessi Consigli dell’Ordine si chiameranno a sopportare: ciò tramite la decisione delle modalità di autofinanziamento e tenuta della contabilità, in quanto seppur dotata di autonomia organizzativa ed economica, la Camera arbitrale continuerà comunque a rimanere collegata al Consiglio dell’Ordine di riferimento. Pertanto, si svolgeranno le sue funzioni all’interno dello stesso Consiglio nonché tramite suo personale dipendente.
Ad incrementare il costo, è anche l’obbligo di pagamento di un’assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta dalla Camera arbitrale nei confronti dei terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori, ovviamente a carico del Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio direttivo: chi lo compone?
Sarà un Consiglio direttivo ad hoc, composto da personalità scelte e dotate di specifica competenza, a stabilire se una controversia debba essere rimessa ad un arbitrato o ad una affare di conciliazione. Questo, poi, amministra la camera arbitrale e di conciliazione, provvedendo anche a curare e tenere aggiornato l’albo degli avvocati iscritti come arbitri o conciliatori, indicando l’area o le aree professionali di riferimento. Gli arbitri e i conciliatori dovranno essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera.
Avvocati: i requisiti di onorabilità
Sono altresì previsti requisiti di onorabilità e cause di incompatibilità che l’avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo, rispettivamente laddove vengano meno o sopraggiungano.
Non potranno essere nominati arbitri e conciliatori, infatti:
a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell’ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;
c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;
d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonchè il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere precedenti.
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