Avvocato dipendente di ente pubblico: assicurazione ugualmente obbligatoria
Anche per gli avvocati che sono dipendenti di enti pubblici, l’assicurazione professionale è obbligatoria. L’esercizio della professione nel settore pubblico, quindi, non esonera dagli obblighi assicurativi. La polizza già prevista dal contratto collettivo resta comunque in vigore, ma deve essere aggiornata con i massimali minimi previsti dal decreto dello scorso settembre 2016.
L’aspetto è stato chiarito dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, dopo una serie di domande e richieste di precisazione da parte degli interessati ed è stato pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
I professionisti iscritti nell’albo speciale degli Avvocati dipendenti di enti pubblici, dovranno dunque inserire gli estremi della propria polizza all’interno della propria area riservata. Si ricorda, peraltro, che il caricamento dei dati è obbligatorio, pena la configurazione di un vero e proprio illecito disciplinare. Infatti, tale caricamento ha la funzione, fra le altre, di far conoscere ai terzi i dati stessi.
La polizza infortuni, tra obblighi e coperture Inail
Per quanto riguarda la polizza infortuni, la cui obbligatorietà non è comunque stata ancora sancita, per gli avvocati che professano nel settore pubblico e che sono iscritti all’apposito elenco, è sufficiente la copertura Inail, assicurazione di cui gli stessi già beneficiano. Non è dunque necessario, per questi professionisti, avviare un’ulteriore pratica assicurativa.
Ci si è chiesti quale sia il regime assicurativo per avvocati iscritti nell’elenco speciale di ricercatori e docenti. Per queste posizioni, la normativa non prevede nulla; si ritiene comunque che, dato che non viene in rilievo un’attività a favore di terzi, ricercatori e docenti non siano tenuti a sottoscrivere alcuna polizza assicurativa professionale: sarebbe sufficiente la copertura Inail di cui già beneficiano.
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