Avvocati, pubblicità a costi bassi: leso il decoro della professione

Redazione 25/05/16

La pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro. Dunque, è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta.

Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 142 depositata il 24 settembre 2015.

Il fatto. 

Un avvocato veniva sospeso dall’esercizio della professione per due mesi poiché ritenuto responsabile di aver violato gli artt. 17-bis e 19 del Codice Deontologico Forense.

Il professionista aveva, infatti, pubblicato una inserzione pubblicitaria del proprio studio legale associato utilizzando uno strumento informativo consentito ma con forma e modalità irrispettose della dignità e del decoro della professione, «con locuzioni integranti messaggio pubblicitario e promozionale ad ampia divulgazione con la pubblicazione di un box pubblicitario».

La decisione.

Il CNF ha ritenuto che pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante il professionista che «offra servizi professionali a costi predeterminati molto bassi, dovendo parametrarsi l’adeguatezza del compenso al valore ed all’importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta».

Infatti, «la tecnica di redazione dell’avviso pubblicitario contestato nel caso di specie, la sua collocazione, l’evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta, consentono di ribadire la violazione dei generali principi di probità e decoro e dello specifico divieto di accaparramento della clientela con mezzi non idonei a fornire ogni adeguata informazione a soggetti non necessariamente consapevoli della natura e del valore della prestazione offerta».

In conclusione, il CNF ha accolto il motivo di gravame esclusivamente relativo alla gravità e misura della sanzione, riducendo la stessa a quella meno afflittiva dell’avvertimento.

Redazione

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