Avvocato: limiti alla specializzazione professionale

Redazione 30/11/17

Specializzazione professionale Avvocato: 18 materie sono troppe

Con la sentenza n. 5575 dello scorso 9 novembre, il Consiglio di Stato si è pronunciato relativamente a diversi aspetti della professione forense, dalle materie di specializzazione all’utilizzo illegittimo del titolo di avvocato specializzato.

In particolare, il giudice amministrativo ritiene che le diciotto materie ora previste, nelle quali l’avvocato può specializzarsi e orientare in modo particolare la propria attività professionale, sono troppe. La suddivisione sarebbe da rivedere, in quanto non è stata delineata con logica. Invero, sono presenti materie anche molto affini tra loro, che non giustificano una suddivisione e, dunque, l’attribuzione di una diversa specializzazione in capo al singolo professionista. Dovrebbe dunque procedersi ad una limitazione del numero massimo di specializzazioni riconosciute.

Il colloquio per ottenere la specializzazione

Il Consiglio di Stato affronta anche la questione relativa al colloquio necessario che il professionista deve sostenere per conseguire la specializzazione. Ne viene rilevata infatti una forte genericità, tale per cui esso si rivela uno strumento inidoneo a garantire la competenza e la professionalità nello specifico ambito di riferimento. Tale genericità andrebbe evidentemente a discapito, oltreché della preparazione propria dell’avvocato, altresì della tutela del cliente che allo stesso si rivolge, ritenendo di trovarsi di fronte un professionista esperto della materia.

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L’utilizzo illegittimo del titolo di avvocato specializzato

Nel caso di spendita del titolo di avvocato specializzato, senza che in realtà la specializzazione sia stata conseguita, non integra illecito disciplinare, secondo il giudice amministrativo. Invero, la norma del Regolamento forense (art. 2), che lo identifica come illecito disciplinare, si pone in realtà in contrasto con la disposizione successiva (art.3) che affida l’individuazione degli illeciti al codice deontologico. Solamente quest’ultimo, dunque, può delineare le fattispecie illecite; la norma regolamentare è, pertanto, illegittima. Del resto, nel caso di utilizzo illegittimo del titolo, è sufficiente il richiamo agli artt. 35 e 36 che prevedono il dovere di correttezza e il divieto di esercizio dell’attività professionale senza titolo.

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