Il caso
Una società, quale cessionaria del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, conveniva in giudizio, con azione diretta ex art. 149 D.Lgs. n. 209/05, la relativa compagnia di assicurazione per richiedere il risarcimento dei danni. L’impresa assicuratrice si costituiva in giudizio eccependo, per quel che qui rileva, sia l’irregolarità del contraddittorio per omessa citazione del responsabile civile quale litisconsorte necessario e sia la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria.
Il Giudice di Pace adito rigettava la domanda per difetto di legittimazione.
In sede di gravame, il Tribunale dichiarava la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario del giudizio, rimettendo la causa al Giudice di primo grado per la nuova trattazione della controversia e previa integrazione del contraddittorio mediante notifica dell’atto di citazione al responsabile civile.
La società cessionaria impugnava la decisione innanzi alla Corte di Cassazione.
A detta della ricorrente il tenore letterale dell’art. 149 del D.Lgs. n. 209/05 sarebbe inequivocabile circa la non necessità della evocazione del responsabile civile in un giudizio di azione diretta; a sostegno di tale tesi difensiva il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/09 laddove viene specificato che “il danneggiato può proporre azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
La decisione della Corte
Come già precisato nell’ordinanza Cass. n. 21896/17, a cui si richiama il decisum in commento, l’azione diretta di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005 non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, in presenza di determinate condizioni, assumendo l’esistenza del contratto assicurativo come presupposto legittimante.
Da ciò ne consegue che la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito, trovando giustificazione in esso, di modo che la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione ha soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (in tal senso ordinanza Cass. n. 5928/12).
Sostanzialmente il sistema risarcitorio previsto dall’art. 149 si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo. In definitiva, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione risarcitoria che opera a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (id est lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà, così, recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile.
La Corte adita specifica che lo scopo principale dell’art. 145 in discorso è quello di incrementare la tutela prevista a favore del danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore. Proprio per tale motivo è stata introdotta la c.d. azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore.
La conseguente procedura di risarcimento – proseguono i Giudici di legittimità – “non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato” (così nella succitata sentenza n. 180/09 della Corte Cost.).
In piena adesione all’orientamento espresso nell’ ordinanza Cass. n. 21896/17, gli Ermellini precisano che anche in caso di azione diretta il responsabile civile deve essere citato in giudizio.
Il sistema previsto dal D.Lgs. n. 209/05 è, per certi versi, identico a quello preesistente.
Difatti l’art. 144, comma 3, dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che tale disposto normativo offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.
A conferma di tale esegesi si pone il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza.
Sulla base di quanto sopra il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (D.Lgs. n. 209/05, art. 149, comma 3).
Corretta appare quindi la decisione del Tribunale – così concludono i Giudici di legittimità – che ha rimesso la questione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. essendo mancato il giusto contraddittorio tra le parti; di qui il conseguente rigetto del ricorso.
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