Recentemente la Corte di Giustizia si è pronunciata sul criterio d’individuazione del foro competente in ambito Ue con riferimento all’azione revocatoria.
Il diritto di credito nell’azione revocatoria
In particolare, merita attenzione la sentenza del 04.10.2018, resa nella causa C-337/17, nella quale si afferma che “se il diritto di credito che si intende tutelare in via revocatoria deriva da un contratto o, comunque, nei casi in cui a tale credito corrisponda un obbligo – di natura “contrattuale” nel senso, più ampio, fatto proprio dall’interpretazione della Corte di Giustizia – liberamente assunto dal debitore nei confronti del creditore, allora il creditore che abbia l’intenzione di proporre un’azione revocatoria potrà farlo dinanzi al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”.
Sullo stesso tema, un’altra sentenza di grande interesse è quella del 14 novembre 2018, causa C-296/17, nella quale la Corte di Giustizia, ha dichiarato che “E’ esclusiva la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro”.
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