Azione surrogatoria e riduzione per lesione di legittima alle SS.UU.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha emesso un’ordinanza interlocutoria sollevando due questioni di grande rilievo nomofilattico in materia di azione surrogatoria e azione di riduzione per lesione di legittima.

Chiara Schena 07/01/25
Allegati


La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha emesso un’ordinanza interlocutoria sollevando due questioni di grande rilievo nomofilattico in materia di azione surrogatoria e azione di riduzione per lesione di legittima. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni.

Indice

1. La questione giuridica


Il caso riguardava un creditore che era intervenuto in un giudizio di querela di falso promosso da due nipoti contro il padre, avente ad oggetto due testamenti olografi del nonno paterno. Il creditore intendeva esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione per lesione di legittima che sarebbe spettata al suo debitore, figlio pretermesso del de cuius, contro il testamento che istituiva eredi i soli nipoti. 
La Corte d’Appello ha ritenuto insussistente il presupposto dell’inerzia del debitore, necessario per l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., in quanto lo stesso, costituendosi tardivamente in giudizio, aveva chiesto di accogliere la domanda di falso dei figli attori contro il testamento in suo favore e, in un separato giudizio di petizione ereditaria, aveva proposto domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima contro il testamento a favore dei nipoti.

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2. Trascuratezza come presupposto dell’azione surrogatoria


La Corte di Cassazione si è interrogata sulla correttezza della nozione di trascuratezza, quale presupposto dell’azione surrogatoria, utilizzata dalla sentenza impugnata. Mentre un orientamento tradizionale considerava necessario un comportamento omissivo o insufficientemente attivo del debitore, un diverso orientamento valorizzava il mutamento terminologico nell’art. 2900 c.c. rispetto al previgente codice civile, ritenendo sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto. 
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3. Prima questione oggetto di rimessione alle SS.UU.


Nel caso di specie, il debitore era rimasto inizialmente inerte, esercitando l’azione di riduzione solo dopo l’intervento in surrogazione del creditore e in un separato giudizio, senza peraltro coltivarla diligentemente. Pur non avendo posto in essere atti dispositivi del patrimonio, immediatamente aggredibili con l’azione revocatoria, aveva tenuto una condotta strumentale ed ambigua. 
La Corte ha rimesso quindi alle Sezioni Unite la questione della corretta interpretazione del presupposto della trascuratezza nell’azione surrogatoria, evidenziando le criticità dell’orientamento più restrittivo.

4. Esperibilità dell’azione di riduzione per lesione di legittima


Connessa a tale problematica è l’altra questione rimessa alle Sezioni Unite, relativa all’esperibilità in via surrogatoria dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso
La giurisprudenza di legittimità ammette tale possibilità attraverso una lettura in negativo dell’art. 557 comma 3 c.c., che vieta ai creditori del defunto di chiedere la riduzione o approfittarne se il legittimario ha accettato con beneficio d’inventario. Si ritiene quindi che, in caso di accettazione pura e semplice, tale divieto non operi.
I giudici hanno evidenziato tuttavia diverse perplessità su tale ricostruzione: la disposizione si riferisce solo ai creditori del defunto, non del legittimario; da una previsione in negativo si pretende di desumere in positivo una legittimazione eccezionale; l’esercizio vittorioso dell’azione, anche in via surrogatoria, comporterebbe indesiderati effetti personali e patrimoniali per il legittimario (qualità di erede, responsabilità per debiti), senza una sua accettazione.
Nell’ipotesi di rinuncia espressa all’azione da parte del legittimario, inoltre, la giurisprudenza richiede un giudizio consecutivo di revocatoria della rinuncia e poi di azione surrogatoria di riduzione, con concreti rischi di inammissibilità.

5. Conclusioni


La Corte propone quindi una rivalutazione dell’istituto dell’impugnazione della rinuncia da parte dei creditori ex art. 524 c.c., finora ritenuto inapplicabile al legittimario totalmente pretermesso in quanto non chiamato all’eredità. Tale strumento, unendo elementi dell’azione revocatoria e surrogatoria, consentirebbe una tutela più efficace e bilanciata dei creditori, senza imporre al legittimario indesiderati effetti dell’accettazione dell’eredità.
La Corte auspica quindi un ripensamento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite su entrambe le problematiche, per garantire una più coerente ed efficace tutela dei creditori del legittimario pretermesso, contemperandola con la volontà testamentaria e la libertà del legittimario.

Chiara Schena

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