L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cd. Bonus Facciate). Come è noto tale detrazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa in esame, spetta anche per il rifacimento dei balconi e l’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete.
Il pavimento del balcone
Qualunque sia il tipo di balcone (aggettante o incassato) il pavimento costituisce una parte esclusiva del singolo condomino. Come è stato chiarito, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone (si veda la risposta a interpello n. 411 del 25 settembre 2020). Tali interventi sono di competenza del singolo condomino e non possono essere imposti dall’assemblea, con la conseguenza che gli interessati dovranno dare corrispondente mandato all’amministratore di compiere, in loro nome e per loro esclusivo interesse, ogni attività necessaria all’esecuzione delle predette opere private, compresa la relativa ricomprensione nello stipulando contratto di appalto.
Frontalini, fregi e sotto- balconi
Il Bonus Facciate spetta anche per la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura. A tale proposito si ricorda che soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, ma solo quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. civ., sez. II, 30/04/2012, n. 6624). Tale fenomeno si verifica principalmente con riferimento agli elementi decorativi del balcone, anche semplicemente cromatici (cioè la semplice diversa colorazione della superficie), i quali non sono progettati e realizzati per fornire utilità al titolare del balcone (che, infatti, può essere utilizzato a prescindere dalla presenza, o meno, di tali elementi), ma concorrono insieme alla facciata a conferire allo stabile, attraverso l’armonia e l’unità di linee e di stile, quel decoro architettonico che costituisce bene comune dell’edificio.
I parapetti dei balconi
Il Bonus Facciate spetta al contribuente per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso (Agenzia Entrate risposta n. 289/2020; circolare n. 2/2020; risposta 482 del 15 luglio 2021). L’agevolazione viene riconosciuta anche per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (Agenzia Entrate – risposta n. 289 del 31 agosto 2020). In ogni caso, si ricorda che la natura di parte comune dei rivestimenti e degli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore di un balcone, che contribuiscano a rendere l’edificio condominiale esteticamente gradevole, può essere rilevata con riguardo a parapetti in muratura o vetro, balaustre. Stesso discorso vale per le ringhiere – parapetto che, se ben visibili all’esterno, disposti simmetricamente, omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale, possono assolvere in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole la facciata del caseggiato. La detrazione però non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
I corpi illuminanti: un interessante chiarimento
Bisogna considerare che, con riferimento all’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete per illuminare i balconi, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (cfr. risposta n. 520 del 2020), il Bonus Facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendano necessari per motivi “tecnici”, aspetto desumibile, tra l’altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso (Agenzia Entrate risposta 482 del 15 luglio 202); nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’obiettivo era “rendere gradevole la vista e dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne”. Tale valutazione non può essere effettuata in sede di interpello, restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell’amministrazione. In pratica, l’installazione deve essere motivata tecnicamente nel progetto.
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