Bambino investito: conducente sempre colpevole?

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Responsabilità del conducente per l’investimento di un bambino che ha attraversato in modo “improvviso ed imprevedibile, in quanto è sbucato dietro la sagoma di un’auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità”.
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Corte di Cassazione -sez. II civ.- Ordinanza n.20140 del 13-07-2023

Indice

1. Il fatto: attraversamento stradale di un bambino di appena due anni


Un bambino, di appena due anni, attraversa la strada: “ma tale attraversamento è stato improvviso ed imprevedibile, in quanto è sbucato dietro la sagoma di un’auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell’auto che sopraggiungeva, ma anche l’inevitabilità dello scontro, in quanto l’auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro (parallelo/parafango anteriore destro)”.


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2. La decisione della Corte


Dal provvedimento della Corte di Cassazione si legge che “i giudici di merito hanno invero escluso che la velocità dell’autovettura condotta dal D.D. possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull’investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l’impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura, in quanto l’impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all’altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all’età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell’autovettura parcheggiata”.

3. Conclusioni: quando è possibile escludere la responsabilità del conducente


Con l’Ordinanza n. 20140 del 13 luglio 2023 i Giudici ribadiscono che: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.

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Alice Passacqua

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