La verifica dei versamenti prescritti va effettuata dopo la eliminazione dei pagamenti addebitati illegittimamente.
La sentenza n. 955/2018 del Tribunale di Brindisi
Se il rapporto di conto corrente ha avuto inizio dieci anni prima della proposizione del giudizio da parte del correntista e la banca ha eccepito la prescrizione, il saldo finale del conto corrente deve essere calcolato escludendo, per il periodo anteriore al decennio, gli interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.
Ciò in quanto, sostiene il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Luca Scuzzarella, con la sentenza n.955/2018 “ diversamente opinando, finirebbero per considerarsi solutori (ed in quanto tali prescritti) pagamenti che, diversamente, non tenendo conto delle competenze illegittimamente addebitate dalla banca, sarebbero rientrati nei limiti dell’affidamento. In altri termini, se la banca non avesse, in violazione di una norma imperativa di legge, addebitato sul conto importi non dovuti (ad es. per anatocismo, CMS non dovute, spese non pattuite), il saldo del conto sarebbe stato nettamente inferiore ed a maggior credito del correntista.”
Il Tribunale ha così condiviso la tesi del correntista, con la conseguenza che nessun versamento, pur effettuato dieci anni prima dalla data dell’atto di interruzione della prescrizione, è stato ritenuto prescritto. Conseguentemente, dopo aver rilevato che i versamenti solutori, determinati tenendo conto dei saldi ricalcolati, risultavano pari a zero, il Tribunale ha condannato la banca al pagamento della somma di €.40.024,61 oltre interessi e spese.
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Il metodo di calcolo
Si tratta di un principio importate, che ha patrocinato il correntista nel giudizio, perché i pagamenti di natura solutoria ( le cui competenze sono prescritte) non devono essere individuate sulla base dei saldi evidenziati nei vari estratti conti emessi dalla Banca, ma sui saldi ricalcolati, depurati delle illegittime competenze bancarie e quindi dell’anatocismo, delle valute, della commissione di massimo scoperto e di ogni onere e spesa non dovuti per effetto della nullità delle clausole impugnate. Il risultato di tale metodo di calcolo sarà quasi sempre che il credito del correntista rimarrà invariato, anche se è stata ritualmente eccepita la prescrizione.
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