Successo della Banca: nullità della fideiussione e competenza del tribunale a trattare l’eccezione

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La nullità della fideiussione -eccepita in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non con domanda riconvenzionale- lascia in capo al tribunale ordinario la competenza funzionale a trattare l’eccezione. Le fideiussioni specifiche non sono riconducibili e trattabili secondo la recente giurisprudenza di legittimità sulle fideiussioni omnibus. È valido il contratto di conto corrente, di apertura di credito e di mutuo chirografario, se privo della sottoscrizione della Banca. La cms non va espunta se pattuita la misura, la base di calcolo e la periodicità. La verifica dell’usurarietà va effettuata applicando le istruzioni di banca d’Italia. Non vanno ricondotti al tasso soglia, gli interessi usurari in corso di rapporto che non sono usurari all’origine.

Tribunale di Trapani – Sent. n. 258 del 17/04/2024

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Indice

1. Il fatto

Il Tribunale di Trapani ha emesso la sentenza n.258/2024 del 17.04.2024 in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un mutuo chirografario del 2018 a tasso variabile con ammortamento alla francese ed un’apertura di credito in conto corrente.
La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Ettore Rodriquenz e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

2. Nullità della fideiussione e competenza del tribunale a trattare l’eccezione


La sentenza in commento analizza un giudizio in cui gli opponenti al decreto ingiuntivo, eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate, assumendo quale presunta violazione la circostanza che lo schema-contratto utilizzato avrebbe violato la disciplina antitrust, con riferimento alla clausola che deroga alla norma di cui all’art. 1957 c.c.
Il Magistrato siciliano precisa innanzitutto che la nullità della fideiussione -eccepita ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, senza domanda riconvenzionale-, lascia in capo al Tribunale ordinario la competenza funzionale a trattare l’eccezione.
Quindi puntualizza che “le fideiussioni per cui è causa siano fideiussioni c.d. specifiche in quanto prestate con riferimento specifici e determinati rapporti di finanziamento “, conseguentemente non possono avere natura di prova privilegiata e decisione della Banca d’Italia del 2.5.2005 e non sono riconducibili “nella cornice astratta delle fideiussioni omnibus” alle quali specificamente fa espresso riferimento il provvedimento della Banca d’Italia del 2005, oggetto poi della nota giurisprudenza di legittimità (e plurimis Cass., 13846/2019).
Infine, il Magistrato siciliano, ritiene infondata sia l’eccezione di nullità ex art. 1939 c.c., per la validità dei rapporti garantiti, che l’eccezione di annullabilità ex artt. 1429 n. 4 ,1431, 1438, 1439 c.c. per mancata dimostrazione dell’esistenza degli elementi che costituirebbero il vizio del consenso e per la “assoluta genericità della relativa allegazione.”

3. È valido il contratto di conto corrente, di apertura di credito e di mutuo chirografario, se privo della sottoscrizione della banca

Sulla eccezione di nullità della contrattualistica relativa ai rapporti oggetto di lite, il Magistrato chiarisce che resta valido il contratto privo della sottoscrizione della Banca, evocando il disposto della Cass.n.14646/2018 “in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti”.

4. La cms non va espunta se pattuita la misura, la base di calcolo e la periodicità

La sentenza riconosce la validità della cms pattuita nella contrattualistica in atti, giacché espressamente pattuita con indicazione della misura, della base di calcolo e della periodicità di applicazione della stessa.

5. La verifica dell’usurarietà va effettuata applicando le istruzioni di banca d’Italia

Affrontando l’eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti, il Magistrato precisa che la verifica dell’usurarietà contrattuale va effettuata applicando le istruzioni della Banca d’Italia, in quanto “norma secondaria di natura tecnica”

6. Non vanno ricondotti al tasso soglia gli interessi usurari in corso di rapporto che non sono usurari all’origine

La sentenza in oggetto esclude che -per interessi che sono pattuiti in misura non usurari-, l’eventuale superamento del tasso soglia in corso di rapporto, determini ex artt. 1339 e 1418 cod. civ. la riconduzione dei tassi eventualmente debordanti, al tasso soglia tempo per tempo vigenti (cfr. Cass., SU n. 24675 del 2017).
Chiarisce poi il Magistrato, precisando che  “ allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.”

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Silvana Mascellaro

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