Banca paga l’assegno a persona diversa, è responsabilità contrattuale

Redazione 23/05/18
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Obbligo professionale di protezione

La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche norme di cui all’art. 43 Legge assegni (R.d. 1736/1933), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale.

La banca difatti ha un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018, chiamata a decidere in ordine ad una controversia insorta tra una società assicurativa ed una banca. Quest’ultima, in particolare, aveva emesso un assegno di traenza non trasferibile intestato ad un soggetto avente diritto ad un indennizzo assicurativo; assegno tuttavia incassato dall’uomo sbagliato, che munito di carta d’identità e codice fiscale falsi, si era spacciato per il vero beneficiario.

Orbene la questione, tutt’altro che pacifica, veniva rimessa alle Sezioni Unite, affinché si pronunciassero sulla natura della responsabilità della banca in ordine alla vicenda di specie.

Non è responsabilità oggettiva, non si può prescindere dalla colpa nell’errore

Ricondotta detta responsabilità nell’alveo di quella contrattuale (da contatto qualificato idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.) non appare sostenibile, secondo gli Ermellini, la tesi secondo cui la banca avrebbe dovuto rispondere del pagamento dell’assegno in favore di chi non è legittimato, “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore di identificazione del prenditore”.

Una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in latu sensu contrattuale fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno.

Ammessa la prova liberatoria

Ciò detto, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile, come nella specie, a persona diversa dall’effettivo prenditore, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, ex art. 1176, comma 2, nella sua qualità di operatore professionale, come tale tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

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