Bancarotta fraudolenta: non rileva la distrazione di quote sociali dei singoli soci

Allegati

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 42856 del 19 ottobre 2023) ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, non rileva la distrazione di quote sociali appartenenti ai singoli soci.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 42856 del 19/10/2023

cassazione-42856-2023.pdf 125 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. La questione

La Corte di Appello di Campobasso riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati una sentenza resa dal Tribunale di Campobasso con cui questi ultimi erano stati condannati alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione loro in rubrica rispettivamente ascritti in relazione al fallimento di una s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Campobasso nel 2011.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale molisana, proponevano ricorso per Cassazione sia uno degli accusati, che il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, la pubblica accusa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, a suo avviso, la pronuncia di appello non aveva tenuto in alcun conto delle risultanze del dibattimento di primo grado, imponendosene la riforma anche riguardo al trattamento sanzionatorio.

Potrebbero interessarti:

2. Configurabilità della bancarotta fraudolenta: la soluzione della Cassazione

La Suprema Corte accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Campobasso, ritenendo come la sentenza impugnata andasse annullata, risultando essa sorretta da una motivazione carente sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in addebito, in tale vizio assorbita ogni ulteriore doglianza mentre, invece, reputava tale impugnazione infondata, in riferimento alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio.
In particolare, proprio a proposito delle ragioni addotte a sostegno della reiezione, seppur solo in parte, del ricorso in questione, gli Ermellini richiamavano a tal proposito quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione (cfr. Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014; Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, non rileva la distrazione riguardante le quote sociali appartenenti ai singoli soci.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente indirizzo interpretativo, che, per ritenere sussistente codesto illecito penale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione.
Va da sé quindi che, ove invece sia reputato sussistente tale delitto in riferimento ad una condotta distrattiva che riguardi unicamente siffatte quote sociali, ben si può impugnare una decisione, che disponga in tal senso, nei modi preveduti dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.

FORMATO CARTACEO

Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento