Bancarotta fraudolenta: non rileva la distrazione di quote sociali dei singoli soci

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 42856 del 19 ottobre 2023) ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, non rileva la distrazione di quote sociali appartenenti ai singoli soci.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 42856 del 19/10/2023

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1. La questione

La Corte di Appello di Campobasso riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati una sentenza resa dal Tribunale di Campobasso con cui questi ultimi erano stati condannati alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione loro in rubrica rispettivamente ascritti in relazione al fallimento di una s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Campobasso nel 2011.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale molisana, proponevano ricorso per Cassazione sia uno degli accusati, che il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, la pubblica accusa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, a suo avviso, la pronuncia di appello non aveva tenuto in alcun conto delle risultanze del dibattimento di primo grado, imponendosene la riforma anche riguardo al trattamento sanzionatorio.

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2. Configurabilità della bancarotta fraudolenta: la soluzione della Cassazione

La Suprema Corte accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Campobasso, ritenendo come la sentenza impugnata andasse annullata, risultando essa sorretta da una motivazione carente sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in addebito, in tale vizio assorbita ogni ulteriore doglianza mentre, invece, reputava tale impugnazione infondata, in riferimento alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio.
In particolare, proprio a proposito delle ragioni addotte a sostegno della reiezione, seppur solo in parte, del ricorso in questione, gli Ermellini richiamavano a tal proposito quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione (cfr. Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014; Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, non rileva la distrazione riguardante le quote sociali appartenenti ai singoli soci.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente indirizzo interpretativo, che, per ritenere sussistente codesto illecito penale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione.
Va da sé quindi che, ove invece sia reputato sussistente tale delitto in riferimento ad una condotta distrattiva che riguardi unicamente siffatte quote sociali, ben si può impugnare una decisione, che disponga in tal senso, nei modi preveduti dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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