Con la sentenza n. 606 depositata il 27 maggio 2016, il Tribunale di Frosinone, in persona del dott. Andrea Petteruti, in un giudizio avente per oggetto la restituzione di somme e il risarcimento danni, ha rigettato le domande proposte da un cliente della banca in relazione agli ordini di acquisto di diverse azioni Eurofly e Banca Italease.
Queste le motivazioni.
L’attore era titolare di un conto corrente cui accedeva un rapporto di deposito titoli e strumenti finanziari a custodia.
Il Tribunale nella sentenza ha minuziosamente affrontato tutte le questioni oggetto della causa.
In via preliminare, il giudice ha escluso la necessità della forma scritta degli ordini di acquisto, richiamando, sul punto, tre sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 612/16; Cass. Civ. n. 2185/13; Cass. Civ. 28432/11), e confermando che la forma scritta ad substantiam attiene esclusivamente al contratto quadro e non anche agli ordini di acquisto la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti di forma.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la Banca ha correttamente eccepito che la registrazione su nastro magnetico dell’ordine conferito telefonicamente non assume alcuna valenza tipica e non può mai assurgere a requisito formale obbligatorio dell’ordine medesimo, essendo noto che ai sensi dell’art. 60 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 lo strumento della registrazione permetterebbe all’intermediario di avere un oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, ma non impone in assenza di specifica previsione un requisito di forma sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all’art. 2725 c.c..
Aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione circa l’importanza dell’approvazione dell’estratto conto sul quale sia annotato il debito derivante dall’esecuzione degli ordini, il Tribunale di Frosinone afferma che “l’attore ha avuto conoscenza degli ordini di borsa contestati e che volontariamente non ha inteso muovere contestazioni di sorta, dal che consegue che gli ordini sono stati conferiti o comunque ratificati”.
Il giudice, infatti, ha chiarito che se è vero che l’onere di provare il conferimento dell’ordine grava sull’intermediario in quanto l’investitore non può provare un fatto negativo, è altrettanto vero che l’intermediario non deve ineludibilmente fornire la prova diretta dell’ordine, atteso che l’onus probandi può ben essere assolto allegando uno specifico indizio o una serie di valide presunzioni.
In questo senso, il giudice ha ritenuto che costituissero indizi gravi, precisi e concordanti del conferimento dell’ordine:
a) la registrazione sul conto corrente del cliente delle movimentazioni relative agli investimenti;
b) la produzione in giudizio degli estratti conto del dossier titoli in cui sono riportati tutti gli addebiti relativi agli investimenti in contestazione;
c) la mancata contestazione degli estratti conto;
d) il fatto che sia stato documentalmente provato che l’attore non fosse nuovo ad investimenti azionari, come dimostrato dal fatto che egli avesse spontaneamente e volontariamente aderito all’aumento di capitale di Banca Italease le cui azioni contesta di aver mai acquistato.
I suddetti indizi, invece, secondo il Tribunale di Frosinone dimostrano in modo inequivocabile che l’attore ha avuto conoscenza degli ordini di borsa contestati e che volontariamente non ha inteso muovere contestazioni di sorta, dal che consegue che gli ordini sono stati conferiti o comunque ratificati.
Per tali motivi le domande attoree sono state rigettate.
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