Concetto e fonti normative
Il bilancio consolidato è lo strumento informativo mediante cui la società che controlla un gruppo rappresenta, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti esclusivamente al suo interno, la realtà patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo stesso, mostrando quest’ultimo come se fosse un’unica entità, distinta dalle società che lo compongono[1].
L’attitudine del bilancio consolidato a fornire informazioni globali di un’entità economica complessa, delle sue dinamiche e della sua gestione e del suo funzionamento, gli fa assumere una rilevanza fondamentale sotto diversi profili. Esso, infatti, consentendo di valutare pienamente l’intera performance del gruppo, rappresenta il principale mezzo di trasmissione delle informazione agli stakeholders; assume importanza ai fini della quotazione del gruppo sui mercati regolamentati; costituisce un parametro per valutare le dimensioni di un’operazione di concentrazione ai fini della disciplina antitrust.
Nel nostro ordinamento la disciplina del bilancio consolidato si articola da un lato con regole di natura giuridica, il d.lgs. 127/1991 (modificato dal d.lgs. 139/2015) ed il codice civile, dall’altro con i principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS/IFRS). Infatti, a seguito del Regolamento 1606/2002/CE e del d.lgs. n. 38/2005, i principi IAS/IFRS sono obbligatoriamente applicati alle seguenti macrocategorie: società quotate, società che emettono titoli quotati, società vigilate. E’ stata data inoltre facoltà, su base volontaria, di aderire agli IAS anche per le imprese non obbligate dalla legge sulla base di valutazioni proprie. In tutti gli altri casi si applicano i principi contabili nazionali[2].
Da ciò discende che determinati gruppi societari sono tenuti a redigere il bilancio consolidato seguendo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, altri gruppi saranno tenuti a redigere il bilancio consolidato seguendo la normativa italiana ed applicando i principi dell’OIC[3] .
La duplicità di fonti normative impone una diversa trattazione a seconda che le società redigano il bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 127/1991 e dell’OIC 17, ovvero dei principi internazionali IAS/IFRS.
Disciplina nazionale
Orbene, l’art. 25 del d.lgs. n. 127/1991 dispone l’obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società di capitali che controllano una qualsiasi impresa (anche non societaria) e per società̀ cooperative, mutue assicuratrici ed enti pubblici economici che controllano una società di capitali[4]. Sono, viceversa, esonerati dall’obbligo i gruppi di minori dimensioni[5], qualora nessuna delle imprese del gruppo sia un ente di interesse pubblico, nonché le sub-holding ed i gruppi irrilevanti[6].
I successivi articoli 26 e 28 individuano l’area di gruppo e, conseguentemente, quella di consolidamento. In particolare, il gruppo è identificato nelle situazioni in cui un soggetto “controlla” altra entità giuridicamente indipendente. Il richiamo alla nozione di controllo, rilevante ai fini dell’art. 25, impone di soffermarsi sull’esatta portata del concetto di controllo della norma, anche in considerazione della molteplicità di definizioni di controllo presenti nella legislazione italiana[7].
L’art. 26 rimanda, innanzitutto, alla definizione civilistica prevista dai numeri 1 e 2, comma 1, dell’art. 2359, i quali definiscono società controllate:
a) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
La prima ipotesi si riferisce ai casi più comuni ed intuitivi di controllo, c.d. di diritto, quando cioè una società dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società; la seconda fattispecie, c.d. controllo di fatto, contempla la possibilità per un’azionista di minoranza di determinare le decisioni dell’assemblea ordinaria in presenza di un azionariato disperso e/o inattivo, purché tale potere di condizionamento sia stabile e continuativo, non rilevando l’esito di singole delibere occasionali.
Il comma 2, art. 26, aggiunge altri due casi di controllo:
c) l’esercizio di un’influenza determinante su una società in virtù di un contratto o di una clausola statutaria[8];
d) la sussistenza di accordi con altri soci in merito al controllo della maggioranza dei diritti di voto[9].
Entrambe le ipotesi sono riferibili alla c.d. “influenza dominante”, che nel primo caso si esplica sia sull’assemblea ordinaria che sulla società in generale, nel secondo detta influenza insiste sull’assemblea ordinaria mediante un patto parasociale con cui due o più azionisti concordano le modalità di voto nell’assemblea ordinaria o su alcune materie riservate alla stessa.
Appare evidente che in entrambi i casi gli elementi fondamentali sono rappresentati dal potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dall’esercizio continuo del controllo operativo e finanziario della società partecipata[10].
Ai fini dell’individuazione dell’area di gruppo e di consolidamento è bene ricordare che la disciplina individua anche le caratteristiche che devono caratterizzare il controllo. In particolare, l’OIC 17 precisa che il controllo è effettivo quando è stabile nel tempo e non quando il rapporto risulta essere temporaneo od occasionale.
L’identificazione dell’area di gruppo individua le entità che devono essere consolidate e, conseguentemente, l’area di consolidamento che in applicazione del d.lgs. 127/1991 deve riguardare tutte le società comprese nell’area di gruppo, eccezione fatta per particolari casi in cui è facoltativamente lecito non includere nel consolidamento alcune unita[11].
Principi contabili internazionali: area di consolidamento, dal controllo di diritto al controllo economico
Nei principi contabili internazionali l’area di consolidamento è definita dall’IFRS 10.
Tale principio nasce dall’esigenza di rielaborare la definizione di controllo in grado di eliminare i dubbi interpretative e le incoerenze riscontrate nello IAS 27 ed il SIC 12[12].
Esso da un lato riunisce le norme per la preparazione del bilancio consolidato, sostituendo parte dell’IAS 27 (ora dedicato alla disciplina del bilancio separato) ed inglobando i contenuti del SIC 12[13], dall’altro introduce una nuova ed unitaria definizione di controllo applicabile a tutte le società capogruppo, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dalla loro tipologia.
Ciò premesso, l’IFRS 10 dispone che sono soggette all’obbligo di consolidamento tutte le entità che controllano una o più entità.
Anche in tal caso, quindi, il concetto di controllo rappresenta elemento essenziale ai fini dell’obbligo di consolidamento.
Orbene, il controllo è ritenuto sussistente quando “un investitore è esposto, o ha il diritto, a ritorni variabili legati al suo coinvolgimento nella societa in cui investe ed ha la possibilita di influire su tali ritorni attraverso il potere che esercita sulla società in cui investe”.
Conseguentemente, un investitore (investor) controlla una società in cui investe (“investee”), se e solo se si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) potere sulla società in cui si investe;
b) esposizione al rischio o ai diritti derivanti dai ritorni variabili legati alla sua partecipazione;
c) capacità di influire sulla società, tanto da incidere sui risultati (positivi o negativi) per l’investitore.
Tale aspetto differenzia l’IFRS 10 dal d.lgs. n. 127/1991 e dallo IAS 27[14], in quanto focalizza il controllo non tanto sul possesso della maggioranza dei voti in quanto tale, ma sul potere (“power”) sulla società partecipata e sulla esposizione ai ritorni variabili della stessa società.
La verifica della sussistenza in concreto, caso per caso, dei tre requisiti indicati riguarda tutti i fatti e le circostanze rilevanti, in particolare, la composizione del capitale sociale e l’effettiva partecipazione degli azionisti alle decisioni della società, il sistema di governance adottato, la sottoscrizione di patti parasociali per l’esercizio dei diritti di voto o altri accordi contrattuali che influiscano sulle attività rilevanti della società partecipata, così come la natura delle relazioni tra le società in questione. Tali elementi devono sussistere con continuità e non solo al momento dell’investimento iniziale.
Criteri di verifica del controllo nei principi internazionali contabili
Al fine di stabilire se vi è controllo ai sensi del’IFRS 10 è necessario riscontrare:
A) Potere sulla società: un investitore ha potere su una partecipata quando detiene l’effettivo diritto di gestirne le attività principali (c.d. “relevant activities”). Generalmente il potere sussiste qualora una controparte ha la maggioranza dei diritti di voto, tuttavia, in talune circostanze può esistere anche quando l’investitore possiede meno della maggioranza dei diritti di voto (es. controllo di fatto).
Le attività rilevanti sono le attività aziendali che influiscono significativamente sui rendimenti variabili[15] dell’impresa stessa e le decisioni su tali attività sono generalmente di carattere operativo, di scelte di investimento e di nomina e retribuzione del management.
Per poter indirizzare tali attività l’investitore deve godere di diritti sostanziali, ossia deve avere la possibilità di esercitarli. L’esistenza di questi diritti sostanziali spesso è confermata dal possesso dei diritti di voto (grazie al possesso di azioni), ma ciò non è sufficiente per identificare il “potere” di influenza delle attività rilevanti.
Alcuni diritti sostanziali che possono conferire all’investitore tale “potere” possono essere individuati: nell’esercizio del diritto di voto o diritto di voto potenziale; nel diritto di nominare, riassegnare o rimuovere dirigenti chiave dell’entità oggetto di investimento, ai quali è affidata la gestione di attività rilevanti; nel diritto di nomina o destituzione di un’entità che svolge e dirige attività rilevanti; nel diritto di indirizzare l’attività dell’entità oggetto di investimento verso operazioni vantaggiose per l’investitore, oppure vietare qualsiasi modifica alla sua attività; in altri diritti che danno al possessore la capacità di dirigere un’attività rilevante.
B) Esposizione ai rendimenti variabili dell’entità oggetto di investimento: affinché un’entità ne controlli un’altra, è necessario che l’investitore sia esposto ai risultati della controllata ed allo stesso tempo abbia la capacità di influenzare i risultati stessi. Il collegamento tra potere e risultati è la capacità di utilizzare la propria influenza per modificare i risultati della controllata. In particolare i risultati variabili (positivi o negativi) sono quelli non fissi e che potenzialmente possono variare sulla base della performance della partecipata. Possono includere i dividendi, gli interessi, le commissioni per servizi, le variazioni di fair value di una attività, l’esposizione ad un rischio di credito o liquidità, benefici fiscali, risparmi di costi etc. Tale variabilità deve, tuttavia, essere, valutata sulla base della sostanza piuttosto che sulla forma legale.
C) Abilità di influire sulla società: è relativa alla “capacità di attuare il proprio potere”. In particolare, esprime la relazione che deve connettere il “potere” ed i “rendimenti variabili”. Infatti un investitore controlla se ha la capacità di incidere sull’ammontare dei rendimenti di quest’ultima. Sulla base di questa prospettiva è fondamentale distinguere se il soggetto a cui è attribuito il potere decisionale (decision maker) agisce in qualità di principal (per conto proprio) o se opera in qualità di agent (per conto di terzi). E’ opportuno distinguere tali soggetti poiché l’agente è un soggetto incaricato di agire per conto e a beneficio del principal, e quindi nonostante egli eserciti il potere decisionale sull’entità oggetto di investimento, rappresenta solamente un soggetto incaricato dal principal di prendere decisioni (decision taker). Appurata questa distinzione tra principal e agente è opportuno ricordare che i principi internazionali considerano i poteri delegati all’agente come poteri propri del soggetto controllante, il principal.
Seguendo le indicazioni dell’IFRS 10 è necessario che tutte le entità in cui si verificano le condizioni di controllo, siano comprese nell’area di consolidamento, anche quelle sottoposte a controllo comune, quelle prive di personalità giuridica (partnership) e quelle che svolgono attività completamente differenti rispetto all’attività principale del gruppo. E’ tuttavia prevista l’eccezione per quanto attiene alle imprese d’investimento, tenute a consolidare solo la partecipazione in società controllate che svolgono servizi e attività collegate agli investimenti (parr. 31 e ss. IFRS 10).
In quest’ottica quindi si precisa che “un’entità controllante deve presentare il bilancio consolidato”, ampliando il più possibile l’obbligo di redazione di tale prospetto[16].
Perdita del controllo
L’IFRS 10 contempla anche la perdita di controllo che può realizzarsi: a) in presenza di modificazioni nel possesso partecipativo, come nel caso, ad esempio, di perdita del controllo a seguito di vendita di una porzione del pacchetto detenuto (modificazione nel livello partecipativo assoluto), o in relazione ad una “diluizione” a seguito di un aumento di capitale sottoscritto esclusivamente dagli azionisti terzi (modificazione nel livello partecipativo relativo); b) in assenza di modificazioni nel livello assoluto o relativo di possesso. Tale situazione si può verificare in caso di assoggettamento al controllo governativo, giudiziario o amministrativo o può derivare da un accordo contrattuale.
Altri aspetti del bilancio consolidato
Illustrate le discipline nazionale ed internazionale relative all’area di consolidamento e concetto di controllo, per quanto attiene agli altri aspetti della disciplina del consolidato, le analogie delle due discipline, ne giustificano la trattazione unitaria[17].
Redazione del bilancio consolidato, competenze
In particolare, il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della società capogruppo, nel termine di riferimento della data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante. Le controllate, il cui esercizio abbia una data di chiusura diversa dalla controllante, sono tenute a redigere un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio annuale consolidato (art. 30, D.Lgs. n. 127/1991 e par. B92 IFRS 10). Inoltre, le controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalla controllante per la redazione del bilancio consolidato (art. 43, D.Lgs. n. 127/1991) senza poter opporre il segreto aziendale.
Analogie e differenze tra bilancio consolidato e bilancio di esercizio
La struttura del bilancio consolidato è identica a quella di esercizio, con la precisazione che quelli redatti in conformità alla disciplina interna contengono lo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 38-39), quelli redatti secondo i principi internazionali devono includere anche il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. In entrambi i casi vi deve essere la relazione degli amministratori che rappresenti una analisi fedele, equilibrata ed esauriente sulla situazione delle imprese soggette al consolidamento.
Principi e criteri redazionali
Anche i principi ed i criteri di redazione del bilancio consolidato sono mutuati da quelli del bilancio di esercizio (art. 29, d.lgs. 127/1991 e IAS 1) con gli adattamenti dovuti alla necessità di dover rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del complesso delle imprese del gruppo come se si trattasse di un’unica entità.
Nel bilancio consolidato sono ripresi tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento utilizzando criteri di valutazione uniformi (art. 34 d.lgs. 127/1991 e par. 19 IFRS 10), solitamente quelli utilizzati per il bilancio di esercizio della capogruppo. Viceversa, non sono inseriti nel bilancio consolidato: a) le partecipazioni delle controllate in imprese incluse nel consolidamento e la corrispondente frazione del patrimonio netto che vengono sostituiti nel bilancio consolidato dalla diretta ed intera iscrizione delle attività e passività risultanti dal bilancio di esercizio[18]; b) i crediti e i debiti fra imprese incluse nel consolidamento; c) proventi ed oneri relativi ad operazioni tra le stesse; d) utili e perdite conseguenti.
Il procedimento di formazione del consolidato segue la disciplina, anche temporale, prevista per il bilancio di esercizio della capogruppo con la differenza sostanziale che il bilancio consolidato non è assoggettato ad approvazione dell’assemblea. Infatti nel sistema tradizionale e monistico esso è atto degli amministratori, in quello dualistico è approvato dal consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, lett. b, c.c.). Conseguentemente, saranno eccepibili eventuali vizi del contenuto secondo la disciplina delle invalidità tipiche delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e non quelle delle deliberazioni assembleari.
Infine, nelle società quotate i soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono richiedere al tribunale l’accertamento della conformità del bilancio consolidato rispetto ai criteri di redazione, stesso potere è conferito alla Consob entro sei mesi dal suo deposito (art. 157 TUF).
[1] Deve essere precisato che il gruppo non diventa mai un unico soggetto di diritto, ciascuna società infatti conserva la propria autonomia legale.
[2] es. società piccole dimensioni
[3]In particolare il principio contabile OIC 17.
[4] Con la riforma del 2003, l’obbligo di redigere e pubblicare il bilancio consolidato è stato esteso anche alle s.n.c. e alle s.a.s. se tutti i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali.
[5] Il d.lgs. 139/2015 prevede dall’esercizio 2016 i limiti identificativi del gruppo di medie dimensioni saranno nel complesso non superiori per due esercizi consecutivi, a due dei seguenti limiti: totale attivo pari a 20.000.000 €; fatturato totale pari a 40.000.000 €; numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 250 (l’esonero non trova tuttavia applicazione se l’impresa è quotata).
[6] L’esonero per le subholding si applica nel caso in cui vi sia la presenza delle
seguenti condizioni per società controllanti a loro volta controllate: la società madre sia soggetta al diritto di uno stato comunitario e rediga il bilancio consolidato; la sotto-capogruppo non abbia titoli quotati; la società madre abbia il possesso di oltre il 95% della controllata e che contestualmente, i soci rappresentanti il 5% della sub-holding, non abbiano fatto richiesta di redazione del bilancio consolidato con 6 mesi di anticipo; Un gruppo aziendale è irrilevante quando il bilancio consolidato è insignificante per la rappresentazione corretta e veritiera della situazione economico- patrimoniale-finanziaria del complesso di imprese.
[7] A titolo esemplificativo, nel codice civile (art. 2359 c.c.), nei testi unici in materia bancaria (art. 23 del d.lgs. 385/1993) e in materia di intermediazione finanziaria (art. 93 del d. lgs. 58/1998), nella legislazione antitrust (art. 7 della l. n. 287/1990) e nella normativa in materia di informazione e consultazione dei lavoratori all’interno di imprese e gruppi di imprese (art. 3 del d.lgs. n. 113/2012).
[8] La condizione è tuttavia riferita all’ipotesi in cui tali contratti o clausole statutarie siano ammessi dalla legge italiana, in particolare le clausole c.d. di dominio sono contrarie al nostro ordinamento giuridico. L’ipotesi è stata inserita dal legislatore al fine di poter includere nell’area di consolidamento le società con sede in paesi esteri, in cui tali contratti di dominazione sono giuridicamente riconosciuti (es. Germania).
[9] Può trattarsi anche di maggioranza relativa, ma il controllo deve essere dimostrato, anche mediante elementi indiziari, quali: a) La società ha nominato la maggioranza degli amministratori in carica ; b) La società esercita con continuità il controllo operativo e finanziario dell’altra società
Questi elementi non devono avere carattere temporaneo.
[10] OIC 17 del 16 settembre 2005, § 5.1.
[11] Ai sensi dell’art. 28 quando : a) La loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini di una veritiera e corretta rappresentazione economica, finanziaria e patrimoniale del complesso di imprese; b) l’effettivo esercizio dei poteri derivanti dal controllo è caratterizzato da continue e gravi restrizioni; c) Le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato non sono ottenibili tempestivamente o senza spese sproporzionate; d) le azioni o le quote della società controllata sono detenute con l’esclusivo scopo di una loro successiva alienazione
[12] In particolare l’attuale IAS 27 si focalizza sul concetto di “capacità di esercitare il controllo” e il SIC 12 pone l’accento sui “rischi e benefici” trasferiti.
[13] Lo IAS 27 definiva il controllo come “potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività”; l’interpretazione SIC 12 prevedeva l’esposizione della maggioranza dei rischi e dei benefici come criterio per individuare se una società c.d. veicolo doveva essere consolidata.
[14] Secondo lo IAS 27/SIC 12 il controllo è dato dal poter di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Si presume che esiste il controllo quando la capogruppo possiede direttamente o indirettamente […] più della metà dei diritti di voto di un’entità. Il controllo (SIC 12), inoltre, può esistere anche su un veicolo quando nella sostanza la società che lo ha creato ha il diritto a ottenere la maggioranza dei benefici ed è esposta alla maggior parte dei rischi economici connessi al veicolo stesso o alle sue attività.
[15]Es. : acquisto/vendita di beni e servizi; gestione di attività finanziarie, acquisizione o cessione di investimenti; ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ecc
[16] L’IFRS 10 inoltre prevede i casi di esonero solamente le entità sub-holding siano esonerate dalla redazione del bilancio consolidato. Questa facoltà di esonero è prevista solamente se si verificano allo stesso tempo le seguenti condizioni: a) Tutti gli azionisti di minoranza sono stati avvisati dell’intenzione di non redigere il bilancio consolidato e non presentano obiezioni; b) La sub – holding non abbia nessun genere di titoli negoziati in un mercato regolamentato e non abbia presentato la documentazione necessaria per l’emissione di tali titoli in un mercato pubblico; c) La capogruppo della sub-holding o sua controllante intermedia rediga un bilancio consolidato conforme ai principi contabili internazionali.
[17] CAMBOBASSO, Diritto delle Società, 489.
[18] Eventuali divergenze tra valore unitario della partecipazione iscritta a bilancio della capogruppo e la somma algebrica dei valori patrimoniali della controllata, rappresentano le c.d. differenze di consolidamento regolate dall’art. 33 d.lgs. 127/1991 e dall’IFRS 3
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