Bilancio di esercizio: postulati generali e principi di redazione

Lorena Papini 15/11/23

I “postulati generali” sono la base su cui trovano fondamento e origine i principi contabili e rappresentano i binari da seguire nella predisposizione del bilancio d’esercizio.
Il presente contributo è tratto dal volume: Il bilancio spiegato ai giuristi -Come leggere il bilancio d’esercizio
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Indice

1. Quali sono i postulati generali nella redazione del bilancio e le deroghe ad essi?


I “postulati generali” sono la base su cui trovano fondamento e origine i principi contabili e rappresentano i binari da seguire nella predisposizione del bilancio d’esercizio.
Essi possono essere suddivisi in clausola generale e principi di redazione.
Dei principi di redazione si parlerà in seguito. Per quanto riguarda le clausole generali, invece, sono regolate dall’art. 2423 c.c., dove si prevede, al secondo comma: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
La clausola della chiarezza ha rilievo principalmente per quanto concerne la nota integrativa e punta a rendere immediatamente comprensibile e trasparente per tutti i destinatari l’informazione fornita. Questa clausola ha come obiettivo il fatto che i dati possano essere facilmente compresi dai vari soggetti interessati e sia a tutti comprensibile il processo di formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale della società.
Il bilancio, a tal fine, deve:

  • contenere i dati necessari, integrati dalle informazioni fornite in nota integrativa per facilitare la comprensione dei valori esposti;
  • fornire solo quelle informazioni su impegni e rischi in corso, ma anche future strategie di gestione, che hanno un effetto rilevante sui dati e sul processo decisionale.

La clausola della veridicità riferita alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria non significa pretendere una verità oggettiva del bilancio, che non può esistere, in considerazione dei valori stimati e congetturati che lo compongono, ma ci si riferisce alla veridicità delle quantità oggettive ed attendibilità delle stime e congetture, nonché alla correttezza nel rispetto delle norme di legge e all’applicazione di criteri di valutazione tecnicamente corretti in modo che i valori di bilancio siano stimati nel rispetto delle norme previste dai principi contabili.
Peraltro, la rappresentazione della complessa realtà aziendale illustrata dal bilancio d’esercizio impone una quantificazione delle voci che, come visto, in molti casi non è semplice effettuare poiché queste sono spesso soggette a valutazioni di tipo soggettivo. Gli importi devono essere, nel contempo, indicativi della situazione attuale del patrimonio aziendale e rappresentativi delle prospettive di sviluppo e degli obiettivi fissati dall’imprenditore nello svolgimento dell’attività.
Per questi motivi, nel caso in cui l’applicazione di una disposizione specifica risultasse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, vi è il dovere di disapplicare tale disposizione, tant’è che nel quinto comma dell’art. 2423 c.c. si stabilisce: “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata…”.
In tal caso la norma stabilisce alcuni adempimenti diretti ad informare i terzi della deroga applicata; in particolare si afferma: “La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico”. Inoltre, sono anche contemplati criteri particolari di destinazione degli eventuali utili che dovessero derivare dalla deroga in modo da preservare l’integrità del patrimonio aziendale. Nello specifico, l’art. 2423 c.c. precisa che essi vanno “iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.
Accanto alla possibilità di derogare all’applicazione delle norme previste in tema di valutazione delle poste di bilancio, il legislatore si è spinto a escludere il rispetto degli “obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
In altre parole, ha voluto evitare, nell’esposizione dei prospetti numerici, l’indicazione di voci irrilevanti che avrebbero potuto distrarre l’osservatore dal cogliere gli elementi di effettiva rilevanza ed importanza della realtà aziendale e da assumere con chiarezza, verità e correttezza.
Il termine usato “effetti irrilevanti” dovrebbe essere letto, probabilmente, oltre il senso di riferirsi ad una voce specifica di bilancio; sembra piuttosto voler impedire che, per essere troppo meticolosi nell’esposizione, si possa perdere di vista la sostanza della realtà aziendale. Sono i casi in cui non si notino, per l‘eccessiva e inutile analiticità degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico, fatti di ben maggiore rilevanza come la presenza di possibili rischi di difficoltà di tipo finanziario o economico. La medesima disposizione prevede, comunque, un dovere di informazione da esplicitare in nota integrativa su quanto gli amministratori hanno deciso di omettere in ossequio al criterio dell’irrilevanza.


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Postulati generali di redazione del bilancio indicati dall’art. 2423 c.c.-Chiarezza
-Verità
-Correttezza
Deroghe ai principi civilistici specifici previste dall’art. 2423 c.c.– Inapplicabilità delle norme sulle valutazioni se incompatibili con chiarezza, verità e correttezza
– Motivazione della deroga in nota integrativa
– Utili derivanti dalla deroga iscritti in una riserva specifica tendenzialmente non distribuibile
Voci con effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera correttaÈ consentito non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa con obbligo di illustrazione nella nota integrativa
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Il bilancio spiegato ai giuristi

<p>Con l&rsquo;intento di<strong> far capire un bilancio a quanti non sono tecnici della materia</strong>, gli Autori hanno stilato un glossario di termini e di istituti utilizzati in economia aziendale, che vengono poi riflessi nel bilancio di esercizio.<br /><br />Con <strong>un linguaggio semplice e chiaro e tramite modalit&agrave; semplificative</strong>, i lettori vengono via via introdotti in un ambito ritenuto per lo pi&ugrave; ostico e incomprensibile e il Professionista legale che si accosta al mondo delle aziende viene aiutato ad affrontare meglio le questioni pi&ugrave; prettamente economiche e fiscali.<br /><br />Arricchiscono questa III edizione due nuove sezioni contenenti cenni ai <strong>bilanci straordinari</strong> e al <strong>bilancio consolidato</strong>.<br /><br /><strong>Flavia Silla</strong><br />Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonch&eacute; Revisore legale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. &Egrave; socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione. Collabora da tempo in qualit&agrave; di docente a corsi e seminari organizzati da importanti societ&agrave; di formazione e da Ordini professionali ed &egrave; autrice di pubblicazioni in materia societaria, fallimentare e tributaria e in tema di strumenti ADR.<br /><strong>Sergio Galimberti</strong><br />Dottore commercialista in Milano, Revisore legale dei conti, &egrave; stato membro di Commissioni di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e componente del Coordinamento Nazionale Scuole di Alta formazione Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, docente in vari corsi di formazione e professore a contratto presso l&rsquo;Universit&agrave; Statale di Milano, Facolt&agrave; di Scienze Politiche, Corso di Economia Aziendale. Coautore di un&rsquo;opera in tema di bilancio d&rsquo;esercizio.</p>

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