La sentenza del Tribunale di Ferrara n. 448 del 03-05-2024 in commento prende in considerazione la applicabilità alle società di persone delle norme in materia di bilancio dettate per le società per azioni.
Dopo un articolato e ben argomentato excursus in merito alla -non- rimessione della questione alla Corte di Giustizia, alla -non- sussistenza di un divieto ricavabile dalle norme comunitarie di applicare alle società di persone le disposizioni in materia di bilancio delle società per azioni il Tribunale si pronuncia per l’obbligo degli amministratori di società di persone di redigere il rendiconto nel rispetto delle regole dettate per il bilancio delle società per azioni.
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Indice
1. La parziale diversità della funzione del bilancio nelle società di persone e nelle società di capitali
La interessante decisione del Tribunale di Ferrara parte da una considerazione, giustamente valorizzata dal Giudicante: manca, nelle società di persone una disciplina analitica di come redigere il rendiconto.
Questo vuoto normativo è parzialmente colmato dall’art. 2217 c.c., applicabile a tutti gli imprenditori, il quale prevede che “L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].”
Sempre la normativa in materia di società di persone dispone, agli art. 2302 e 2214 c.c. che “Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214 [2315, 2421, 2490, 2516]. (2302cc) e “L’imprenditore che esercita un’attivita’ commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari” (2214 cc) .
Dato atto che la applicazione -in via analogica, in forza delle disposizioni richiamate- delle norme in materia di bilancio delle società di capitali alle società di persone ha un su solido percorso argomentativo fondato sulle norme sopra citate, riteniamo corretto vagliare detto percorso da una prospettiva diversa, ovvero alla luce della parziale differenza di funzione del bilancio delle società di capitali rispetto al bilancio delle società di persone.
Il punto di partenza è costituito dal fatto che il bilancio delle società per azioni viene pubblicato nel registro delle imprese, e dunque tutte le informazioni contenute nello stesso sono destinare a fornire erga omnes una informazione puntuale, per quanto sintetica, sulla situazione della società.
Ben diversa è la situazione all’interno delle società di persone, contesto in cui i bilanci non soggiacciono all’obbligo di pubblicazione.
Destinatari del bilancio, o rendiconto, non sono cioè i terzi interessati, ma solo i soci, in forza del vincolo contrattuale che li lega alla società.
Piu precisamente sono i soci non amministratori ad essere destinatari del diritto al rendiconto per capire come “l’impresa collettiva comune” è stata gestita ed al fine di poter percepire l’utile d’esercizio, la cui distribuzione è condizionata appunto alla approvazione del bilancio.
Sotto tale aspetto, dunque la redazione e la approvazione del bilancio rappresentano un atto di esecuzione del contratto sociale da parte degli amministratori, legati alla società ed ai soci da un vincolo giuridico.
Ben diversa la situazione nelle società di capitali, dove il contenuto informativo del bilancio è fruibile dai terzi non soci i quali possono impugnabile il bilancio per nullità, per violazione di norme imperative dettate in nome dell’interesse generale alla trasparenza
La possibilità dei terzi di lamentare la non correttezza del comportamento degli amministratori, di soggetti non legati a loro da nessun vincolo giuridico, perché il bilancio non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione della società, evidenzia nel modo più certo che la disciplina di tale atto risponde all’esigenza di tutelare anche interessi diversi da quelli dei soci.
Ovvero degli unici soggetti che, nelle società di persone, possono visionare il bilancio.
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2. La parziale identità di funzione del bilancio di esercizio nelle società di persone e nelle società di capitali.
Ciò necessariamente precisato occorre tener conto che il bilancio delle società di capitali assolve non solo ad una funzione informativa, ma rappresenta anche il necessario presupposto giuridico per la distribuzione degli utili di esercizio.
Tale funzione è espressamente riconosciuta per le società per azioni dall’art. 2433 c.c. secondo cui “Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato”
Disposizione parzialmente analoga vale per le società di persone dall’art, 2262 secondo cui “Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”.
Rispetto a tale funzione quindi, vi è la centralità della approvazione del rendiconto per poter procedere alla distribuzione degli utili risultanti dal rendiconto.
In tale contesto, quindi, e rispetto allo scopo della determinazione dell’utile, la domanda si riduce a questo: è possibile che l’utile dell’esercizio venga determinato nelle società di persone secondo regole diverse da quelle che valgono per le società di capitali?
La risposta a tale quesito deve, a mio avviso essere negativa, in conformità a quanto ritenuto dal Tribunale di Ferrara.
La mancanza di un set di regole utilizzabile, in alternativa a quelle proprie delle società di capitali per la determinazione dell’utile d’esercizio è il primo fondamentale elemento che fa propendere in questa direzione.
La disciplina del bilancio delle società di capitali è chiaramente originata dalle discipline contabili che sono recepite in tutte le disposizioni di legge relative alle modalità di redazione del bilancio:
il concetto di ammortamento, il principio di continuità, i criteri di valutazione dei beni, la capitalizzazione dei costi sono tutte regole statuite da norme che hanno attinto alle discipline contabili.
E detto contenuto è quello della disciplina contabile funzionale alla corretta determinazione del reddito d’impresa: non del reddito delle società di persone o di capitali o dell’impresa individuale.
Ma, appunto quello della corretta individuazione determinazione del reddito derivante dalla attività di impresa.
Partendo da detto presupposto, appunto del carattere tecnico e per così dire “neutrale” delle disposizioni in oggetto e dalla mancanza di una disciplina alternativa utilizzabile per la determinazione del reddito d’esercizio la conclusione diviene obbligata: deve essere applicata alle società di persone la disciplina delle società di capitali per la determinazione dell’utile dell’esercizio e per assicurare ai soggetti interessati, ovvero ai soci, una puntuale informazione su ciò che gli amministratori hanno fatto.
Sotto tale profilo la circostanza, evidenziata nel paragrafo precedente, per cui il bilancio è destinato a dare informazioni non al pubblico ma a soggetti direttamente interessati perché parte del contratto sociale, può fare la differenza, ma non nel senso di una minore esigenza di trasparenza. Anzi all’opposto.
Nella dinamica relativa alla informazione societaria il diritto di informazione è contrapposto al diritto di riservatezza della società.
La libera trasmissibilità delle azioni, la circostanza che i bilanci delle società di capitali debbano essere resi pubblici, porta con sé la necessità di tutelare il diritto di riservatezza delle società di capitali rispetto alle informazioni sensibili.
Non possono essere rese pubbliche quelle informazioni che, in mano ai terzi, anche concorrenti della società, potrebbero essere usate contro la società stessa, al fine di minare l’attività di impresa.
Orbene detto problema non si pone evidentemente, nell’ipotesi delle società di persone, ipotesi in cui solo i soci sono destinatari del rendiconto.
Questa circostanza rileva, a mio avviso in modo determinante, in relazione alla dialettica assembleare della assemblea di approvazione del bilancio.
Mentre nella assemblea di società per azioni la richiesta di informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute in bilancio può essere rigettata eccependo il diritto di riservatezza della società, nel caso di società di persone il diritto del socio ad essere puntualmente informato sulla attività della società, anche accedendo direttamente alla contabilità sociale (art. 2261 c.c.) fa sì che il socio possa liberamente interloquire su ciò che è stato fatto dagli amministratori, senza che questi possano eccepirgli alcunché.
Così che l’assemblea di approvazione del bilancio può, effettivamente, diventare un luogo effettivo di espressione della dialettica tra i soci in ordine a come la società è stata amministrata.
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