In applicazione del principio espresso dall’art. 2697 cod. civ., colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo deve dimostrare i fatti costitutivi della domanda, fornendo, in particolare, la rigorosa prova dell’esistenza dei danni subiti
Per costante giurisprudenza, inoltre, il deficit probatorio relativo alla sussistenza del danno non può essere supplito dalla richiesta di disporre consulenza tecnica (la quale costituisce non già un mezzo di ricerca della prova bensì di valutazione di elementi tecnici già acquisiti) o di procedere alla liquidazione in via equitativa, la quale postula che, quantomeno, sia data prova dell’esistenza del pregiudizio
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova dei danni richiesti.
Occorre innanzitutto osservare che dalla documentazione che la medesima ha depositato in giudizio, non risulta affatto un “consistente calo di ricavi” nel periodo di illegittima apertura dell’esercizio commerciale gestito dalla Controinteressata Tre (16/12/2002 – 20/9/2004).
Anzi, dall’esame del conto economico relativo a ciascuna delle annualità da considerare, emerge un incremento degli utili.
Tutto ciò, inoltre, fa supporre, in assenza di controprove, che nel detto periodo non si sia verificato il denunciato calo di avviamento e di clientela.
A sostegno, poi, del reclamato danno da diminuzione del proprio trend di crescita, l’istante deposita in giudizio una consulenza tecnica di parte, ma quest’ultima si risolve in una serie di tabelle numeriche, rimaste, però, prive di qualunque riscontro documentale. Da qui la sua assoluta inidoneità ai fini probatori per i quali è stata prodotta.
Tratto dalla sentenza numero 489 del 18 maggio 2012 pronunciata dal Tar Sardegna Cagliari
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