Bitcoin: la rivoluzione della moneta virtuale e non governativa

di Federico Lione, presso Studio legale Lione Sarli

I Bitcoin, fenomeno sempre più discusso, si caratterizzano per essere una moneta digitale che consente di acquistare beni sia virtuali sia reali, con flussi di scambio bidirezionali con le monete convenzionali, conseguentemente sarà possibile acquistare la moneta virtuale per poi rivenderla così come si possono acquistare dollari o franchi o euro ecc… la B.C.E.[1] ha categorizzato i Bitcoin con la seguente definzione: virtual currency schemed with bidirectional flow.

A differenza delle altre monete virtuali, ad esempio quelle utilizzate nei videogames, come Warcraft che ha raggiunto ben 12 milioni di utenti, l’uso dei Bitcoin non è limitato all’acquisto di beni virtuali. Il Bitcoin si differenzia anche da altre monete quali ad esempio i Facebook Credits o gli Amazon Coin poiché nonostante questi ultimi permettono l’acquisto di beni reali non si caratterizzano per la bidirezionalità degli scambi.
Analizzando nel dettaglio il funzionamento dei Bitcoin possiamo affermare che si caratterizzano per avere natura immateriale riflettendosi in scritture contabili, c.d. Blockchain che compongono un registro di tutte le transazioni, i Bitcoin vengono immessi nel mercato attraverso un processo di estrazione definito mining.
Infatti, connettendosi alla rete e accedendo al software open source  si potrà avviare un processo di estrazione basato su calcoli effettuati dai computer per verificare l’univocità e la sicurezza delle transazione, il computer che terminerà  il calcolo assai complesso riceverà dei Bitcoin.
E’ opportuno precisare che il numero di Bitcoin è prestabilito e la loro produzione, inversamente proporzionale alla durata, terminerà nel 2140.
Il produttore poi venderà la moneta virtuale scambiandola con moneta reale realizzando così il profitto.
La moneta si caratterizza inoltre per l’anonimato sia nell’estrazione – sostanzialmente i Bitcoin vengono estratti dal computer che attraverso le operazioni di calcolo dimostra di garantire al meglio la sicurezza[2] – sia nelle transazioni successive, infatti, nella Blockchain verrà annotata la transazione tra il soggetto A e il soggetto B identificati attraverso i loro indirizzi Bitcoin che, grazie ad un sistema di crittografia asimmetrica, resteranno anonimi non essendo riconducibile l’indirizzo Bitcoin al reale proprietario.
Questa tipologia di moneta si caratterizza non soltanto per il sostanziale anonimato ma soprattutto per non essere emessa da alcuna entità governativa e dalla conseguente libertà dal monopolio delle autorità centrali di controllo.

Le criptovalute, tra cui i Bitcoin sono i più noti, si caratterizzano per poter essere utilizzate sia come mezzo di scambio sia come un’unità di conto sia come una riserva di valore.

È perciò evidente la difficoltà di inquadramento giuridico delle criptovalute. Queste possono essere assimiliate al denaro potendo assolvere alle quattro esigenze fondamentali di mezzo di scambio, di unità di conto, di riserva di valore e di strumento di pagamenti futuri. Per converso il denaro nella nostra società si caratterizza per essere emesso ed autorizzato da un’autorità governativa – le banche centrali –  che ne assegna il valore. Inoltre, viene attribuito normativamente la sua funzione di mezzo di scambio non potendo il creditore rifiutarsi di accettare pagamenti con moneta avente corso legale nello Stato.
Ne consegue la complessità di assimilare le criptovalute alla moneta nonostante le evidenti analogie.
Le criptovalute potrebbero essere assimilate agli strumenti finanziari potendo essere acquistato in un’ottica di investimento dei propri risparmi. Tuttavia, gli strumenti finanziari sono esclusivamente quelli rientranti nella definizione fornita dal Testo Unico della Finanza e rientranti in apposito elenco, inoltre gli strumenti finanziari non possono essere anche mezzo di pagamento. Pertanto, è evidente che le criptovalute essendo in primo luogo strumento di pagamento non possono essere assimiliate agli strumenti finanziari.

Non  resta che esaminare l’inquadramento storico del denaro tradizionale che, inizialmente, nasce come merce di scambio, seppur munito delle quattro caratteristiche sopra precisate, con un valore di mercato (si pensi alle monete in oro, argento bronzo ecc.… il cui valore originario era determinato appunto dal valore del metallo prezioso). Soltanto con l’avvento della moneta statale a corso forzoso il denaro viene disancorato dal valore di mercato del bene in cui è incorporato e il valore venale viene attribuito dalle autorità monetarie venendo meno l’aspetto di merce di scambio della moneta.
Il Bitcoin, pur differenziandosi dal denaro merce tradizionale (tipicamente un metallo prezioso ) essendo un mero codice informatico, è comunque assimilabile al denaro – merce atteso che il suo valore non è attribuito in via legislativa o imposto da una banca centrale ma determinato liberamente dagli operatori di mercato ( persone e aziende).
Le criptovalute indubbiamente costituiscono una nuova categoria di beni immateriali con diversi punti di contatto con la proprietà intellettuale, infatti seppur estratti attraverso macchine, è innegabile l’impulso umano che vi è alla base nonostante la carenza di creatività in senso proprio dell’opera artistica o dell’invenzione industriale.
Inoltre, l’incorporazione in un bene materiale non fa venir meno il carattere immateriale e i conseguenti diritti di proprietà intellettuale, essendo sul punto assimilabile al diritto dell’autore di vedersi riconosciuti i diritti di paternità dell’opera o di sfruttarne le riproduzioni nonostante il contenuto intellettuale sia stato impresso in un bene materiale, potendosi distinguere il supporto su cui sono salvate e conservate le criptovalute dal diritto di disporne distinguendo l’aspetto immateriale dal supporto fisico in cui si estrinseca.

Nell’ipotesi in cui la criptovaluta sia assimilata alla moneta diventa quindi difficile ora inquadrare la figura del miner (l’estrattore – produttore).  Il miner non può essere assimilato all’emittente di moneta, così come riconosciuto nel nostro ordinamento, poiché l’attività dell’estrattore è orientata all’ottenimento di un profitto.
Per quanto attiene all’utilizzatore della moneta, invece, questi è pienamente assimilabile a chi acquista valute tradizionali sul mercato. Conseguentemente, ai sensi della lettera c-ter del comma 1 dell’art 67 del TUIR, nel caso in cui il contribuente ponga in essere compravendite di valute estere con la finalità di ottenere una plusvalenza, la plusvalenza ottenuta assumerà rilevanza reddituale.

Nel caso di operazioni con previsione di una cessione a termine è evidente l’intento meramente speculativo, differentemente dalle ipotesi di depositi o conti in valuta che, tenuto conto del possibile intento diverso, andranno valutati differentemente in base a quanto previsto dal combinato disposto della succitata normativa e del comma 1- ter dell’art. 67 TUIR.
La base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolabile con il criterio last in, first out, c.d. LIFO. Nell’ipoteso in cui non sia possibile, per carenza di documentazione, calcolare il costo si dovrà far riferimento al minore dei cambi mensili determinato con decreto del M.E.F. nel periodo di imposta in cui è maturata la plusvalenza.   
Sul fronte delle imposte indirette l’operazione godrà dell’esclusione I.V.A. prevista per il denaro.

Nell’ipotesi di qualificazione dei Bitcoin come strumento finanziario, invece, la posizione dell’estrattore, l’unica qualificazione risulta essere la realizzazione di cessione tramite un’operazione di partecipazione al capitale sociale dell’impresa del produttore da parte dell’acquirente, essendo il capitale rappresentato anche dalla ricchezza apportato alla società dal possesso della moneta virtuale. Tuttavia la società non potrebbero attribuire ai soci la titolarità del singolo Bitcoin. Conseguentemente è evidente la difficoltà di qualificare, anche sotto questo aspetto, la criptovaluta come strumento finanziario. Per quanto concerne la posizione dell’utilizzatore, sia esso impresa o privato, l’eventuale differenza attiva realizzata concorrerà nella formazione del reddito. Il reddito realizzato potrebbe essere tassato, nell’ipotesi di assimilazione al prodotto finanziario non rappresentativo di merci, con le previsioni di cui all’art 67 del TUIR comma 1 lett. c-ter (così come la moneta) o, in ipotesi di assimilazione a uno strumento finanziario il cui risultato dipende da un evento incerto, ex art 67 comma 1 lett. c – quinquies. Entrambe le soluzioni non presentano differenze impositive essendo, peraltro, soggette alla ritenuta a titoli di imposta sostitutiva.
Tuttavia le eventuali minusvalenze prodotte derivanti da investimenti di natura finanziaria non saranno deducibili per effetto della lett. c -quinquies, comma 1 dell’art 67. Per quanto concerne l’imposizione indiretta in ogni caso si godrebbe dell’esenzione I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 633/1972

L’ultima ipotesi riguarda l’assimilazione dei Bitcoin ad un bene immateriale estratto dai miners per poi essere immesso sul mercato. L’estrattore porrà in essere svariate attività al fine di produrre la moneta, queste opere e servizi possono concretizzare un lavoro autonomo o attività commerciale.  Inoltre, nel caso in cui si ravvisino gli estremi dell’abitualità e della professionalità dell’attività si dovrà applicare la relativa categoria fiscale, mentre, nell’ipotesi di attività occasionale quella dei redditi diversi. Conseguentemente, nel caso di attività d’impresa o di lavoro autonomo la transazione tra il miners e l’utilizzatore sarà soggetta ad I.V.A. con aliquota ordinaria. Nell’ipotesi di attività commerciale non abituale o di lavoro non abituale, invece, i profitti derivanti dalla vendita dal miners all’utilizzatore saranno soggetti a tassazione piena – e non ad imposta sostitutiva come nei casi precedenti – tuttavia, non saranno fuori campo I.V.A. in assenza dei requisiti di cui all’art. 5 del d.p.r. n.633/1972.
Per quanto attiene l’utilizzatore è notorio che la cessione di un bene acquistato per uso strettamente personale è un’attività prima di utilità economica, pertanto l’eventuale corrispettivo non genera reddito in capo al cedente.
Nelle ipotesi in cui il bene è acquistato non a scopo personale ma con intento speculativo si dovranno applicare le ipotesi sopra esposte per l’estrattore con l’eventuale differenziazione scaturente dal carattere continuativo ed organizzato dell’impresa.

[1] B.C.E. Virtual Currency Schemes, Ottobre 2012

[2] F. Montalcini, C. Sacchetto: Diritto Tributario Telematico, Giappichelli Editore, Torino, 2017

Dott. Lione Federico

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