Blocco sfratti: la seconda proroga risulta incostituzionale

Redazione 28/06/21
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Secondo la Corte Costituzione la seconda proroga del blocco degli sfratti, con una sentenza depositata il 22 giugno 2021, la risulta incostituzionale. La Corte ha stabilito che sacrificio richiesto ai creditori deve essere dimensionato, mediante introduzione di adeguati criteri selettivi, rispetto all’esigenza di proteggere il diritto alla casa dei debitori.

La sentenza della Corte Costituzionale sul blocco degli sfratti

Nella sentenza 128 del 22 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha evidenziato come non proporzionato il bilanciamento tra tutela giurisdizionale del creditore e i diritti del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo.

Nel confermare la natura sociale del diritto all’abitazione, la Corte ha ribadito la sua richiesta al legislatore di adottare “misure idoonee” per riequilibrare le tutele ai creditori con l’esigenza di proteggere i debitori.

La nota di Confedilizia

Il decreto Sostegni ha previsto una ulteriore proroga sul blocco degli sfratti. Per i provvedimenti adottati tra 28 febbraio e 30 settembre 2020, il blocco continuerà fino al 30 settembre 2021. Per quelli adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco è fino al 31 dicembre.

Secondo Confedilizia, la sentenza della Corte Costituzionale sottolinea il carattere iniquo del blocco degli sfratti. In una nota del presidente Giorgio Spaziani Testa, rileva: “Il Governo e la maggioranza non attendano che la Corte costituzionale dichiari illegittime le disposizioni sul blocco degli sfratti e agiscano autonomamente. I proprietari, espropriati del frutto del loro risparmio, privi di reddito e costretti a pagare spese e tasse, vogliono giustizia”.

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SFRATTI E PROCESSO LOCATIZIO: COSA CAMBIA CON I DECRETI EMERGENZIALI

Le misure di contenimento per arginare la diffusione della pandemia in corso hanno coinvolto anche il settore degli sfratti.L’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/2020 dispone la sospensione dell’esecuzione per rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.Con questa disposizione, si desume che il legislatore abbia inteso bloccare temporaneamente l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, per evidenti ragioni strettamente riconducibili alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso.Tuttavia, va chiarito che la norma non preclude l’inizio dell’esecuzione nel senso che non impedisce la notifica dell’atto iniziale.Per questo, il presente lavoro, oltre a fornire il quandro ordinario di riferimento della disciplina, si pone quale strumento utile al Professionista che debba trattare questa tipologia di procedimenti nel corso della decretazione d’urgenza.

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