A pochi mesi di distanza dall’entrata in vigore del Collegato ambientale (Legge n. 221/2015) che, come è noto, ha riformulato l’art. 33 sulla disciplina dell’imposta di sbarco sulle isole minori, viene in rilievo il recente parere reso dalla Corte dei Conti per la Sardegna, chiamata, appunto, ad esprimersi circa la possibilità di istituire nel 2016 il nuovo contributo di sbarco a fronte del blocco dei tributi operato con la legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015).
Dispone, invero, il nuovo art. 33, comma 1, Legge n. 211/2015, per la parte che qui rileva, che: “I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e smi, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola (…)”.
Tuttavia, è altrettanto noto, che a mente dell’art. 1 comma 26 della L. 208 del 28/12/2015: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2015 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”.
Pertanto, a fronte dell’incerta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 33 della Legge n. 221/2015 in merito alla natura, tributaria o extratributaria del nuovo contributo di sbarco, si è reso necessario il parere in commento.
In realtà, sull’argomento, già si era espresso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze con la recente Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016, attraverso la quale è stata chiarita la portata applicativa del comma 26 della Legge di stabilità, laddove prevede, appunto, la sospensione dell’efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali, nel senso di ricondurlo nel novero dei tributi e, quindi, soggetto alla discipline del blocco.
Attraverso il citato provvedimento ministeriale, infatti, il MEF aveva avuto modo di chiarire che, in ossequio all’art. 1 comma 26 della L. 208 del 28/12/2015, i Comuni non possono assolutamente istituire nuovi tributi dovendo, così, ritenersi sospesa l’efficacia delle delibere degli enti locali che prevedano aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali.
Ebbene, nel solco di tale impostazione, si inserisce la pronuncia resa dei giudici contabili sardi, ai quali è stata trasmessa la richiesta di parere, avanzata dal Sindaco di Porto Torres, volta a sapere “se le previsioni dell’art. 1 comma 26 della L. 208 del 28/12/2015 (…) siano di impedimento alla costituzione di un contributo di sbarco per l’anno 2016, potendosi quest’ultimo qualificare come entrata extra-tributaria”.
Nel rispondere a tale quesito, la Corte ha ritenuto preliminarmente indispensabile chiarire la ratio di tale disposizione specificando che, proprio in quanto diretta a contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l’anno di imposta 2016, essa impedisce non solo l’aumento delle aliquote di imposte già vigenti ed applicabili, ma preclude anche l’introduzione di nuove entrate tributarie (In tal senso, si richiamano alcuni precedenti: Cfr. Corte Conti Sez. Piemonte n. 24/2016 e Sez. Abruzzo n. 35/2016).
Tanto chiarito, la pronuncia in commento si è concentrata sulla corretta individuazione della natura giuridica del nuovo contributo di sbarco evidenziando come, pur a seguito delle modifiche normative intervenute con l’art. 33, comma 1, Legge n. 221/2015 (che ne ha mutato la denominazione da “imposta” a “contributo”, al contempo aumentando ad € 2,50 il livello massimo di prelievo) si sia in presenza di un’entrata di natura tributaria.
Ciò perché – ad avviso dei magistrati contabili – in tal senso depone:
- sia la sedes materiae, ovvero una norma che, appunto, ha l’effetto di consentire l’introduzione di tributi locali nell’ambito della regolamentazione del federalismo municipale;
- sia perché il contributo di sbarco è esplicitamente previsto in alternativa ad altro contributo (l’imposta di soggiorno) expressis verbis qualificato come imposta.
Peraltro, nel giungere a tale conclusione, la Corte ha richiamato anche la recente risoluzione n. 2/DF del MEF, dando così continuità all’impostazione che rinviene la sostanziale continuità normativa della disciplina di dettaglio del contributo di soggiorno e la sua natura tributaria, ricavabile anche dalle 5 sanzioni applicabili in caso di omesso versamento.
Conseguentemente, alla luce di tali considerazioni, è stato affermato che “ attesa la natura tributaria del contributo di sbarco, non ne è consentita l’introduzione ex novo nel corso dell’anno d’imposta 2016.”
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