- Finalità
- Beneficiari e misura dell’indennità
- 200 euro
- Modalità di presentazione della domanda
- Click day
- Verifica dei requisiti
1. Finalità
Col decreto del 19 agosto sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del d.l. n. 50/2022, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi.
2. Beneficiari e misura dell’indennità
Possono beneficiare dell’indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, come anche i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al d.lgs. n. 509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data. Per accedere all’indennità occorre aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020.
3. 200 euro
L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda. Le domande per l’ottenimento sono presentate dai beneficiari all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive. L’indennità risulta incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022. L’indennità:
- non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali,
- non è cedibile,
- non è sequestrabile,
- non è pignorabile,
- è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
4. Modalità di presentazione della domanda
Per il riconoscimento del beneficio, l’interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Ove il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (di cui al d.lgs. n. 509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996) l’istanza dovrà essere presentata solo all’Inps. L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione dell’interessato, in forma di autocertificazione:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022;
- di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
- di essere iscritto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 a una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al d.lgs. n. 509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996);
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica:
- del documento di identità in corso di validità,
- del codice fiscale,
- le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
5. Click day
L’Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
6. Verifica dei requisiti
L’indennità una tantum viene corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento, e risulta soggetta alla successiva verifica anche tramite le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra P.A. che detiene informazioni utili. In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
- il reddito della casa di abitazione,
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Nel caso in cui, in esito ai controlli in questione, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.
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