Bonus 200 euro: da oggi h.12 le richieste per professionisti e autonomi

Sulla G.U. del 24 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 19 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che detta i criteri e le modalità finalizzate alla concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni  previdenziali  dell’INPS e dei professionisti iscritti  agli  enti  gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

  1. Finalità
  2. Beneficiari e misura dell’indennità
  3. 200 euro
  4. Modalità di presentazione della domanda
  5. Click day
  6. Verifica dei requisiti

1. Finalità

Col decreto del 19 agosto sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del d.l. n. 50/2022, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori  autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi.

2. Beneficiari e misura dell’indennità

Possono beneficiare dell’indennità una tantum i  lavoratori autonomi e i  professionisti  iscritti  alle  gestioni  previdenziali dell’INPS, come anche i professionisti iscritti agli enti gestori di  forme  obbligatorie  di previdenza ed assistenza di cui  al d.lgs. n. 509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito  complessivo non superiore a 35.000 euro. I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra  indicate gestioni  previdenziali  alla  data  di   entrata   in   vigore   del d.l. n. 50/2022,  con  partita  IVA  attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data. Per accedere all’indennità occorre aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020.

3. 200 euro

L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda. Le domande per l’ottenimento sono presentate dai beneficiari all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la  regolarità ai  fini  dell’attribuzione  del beneficio,  provvedendo  ad  erogarlo  sulla  base  del  monitoraggio sull’utilizzo delle risorse  complessive. L’indennità risulta incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del d.l. n. 50/2022. L’indennità:

  • non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali,
  • non è cedibile,
  • non è sequestrabile,
  • non è pignorabile,
  • è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

4. Modalità di presentazione della domanda

Per il riconoscimento del   beneficio, l’interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui  è iscritto, nei termini, con le modalità e  secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Ove il soggetto   interessato   sia   iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (di cui al d.lgs. n.  509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996)   l’istanza   dovrà essere   presentata solo all’Inps. L’istanza deve essere corredata dalla   dichiarazione dell’interessato, in forma di autocertificazione:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022;
  • di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  • di essere  iscritto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del d.l. n. 50/2022 a una   delle   gestioni previdenziali dell’INPS o  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza   e assistenza (di cui al d.lgs. n. 509/1994, e al d.lgs. n. 103/1996);
  • nel caso di contemporanea iscrizione a   diversi   enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica:

  • del documento di identità in corso di validità,
  • del codice fiscale,
  • le coordinate bancarie o postali  per  l’accreditamento  dell’importo relativo al beneficio.

5. Click day

L’Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico  delle  domande  presentate  e  accolte  sulla  base  del procedimento  di  verifica  della  sussistenza  dei   requisiti   per l’ammissione al beneficio.

6. Verifica dei requisiti

L’indennità una tantum viene corrisposta sulla base  dei  dati dichiarati  dal  richiedente  e  disponibili  all’ente  erogatore  al momento del pagamento, e risulta soggetta alla successiva  verifica  anche tramite le informazioni fornite in  forma  disaggregata  per  ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e  ogni altra P.A. che detiene informazioni utili. In ordine al requisito reddituale, dal computo del  reddito personale  assoggettabile  a Irpef,   al   netto   dei   contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
  • il reddito della casa di abitazione,
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nel caso in cui, in esito ai controlli in questione, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di  recupero  nei  confronti  del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

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Avv. Biarella Laura

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