L’Inps annuncia che è disponibile la procedura per richiedere i 1000 euro di maggio per i professionisti, collaboratori e lavoratori del turismo, 600 euro per altre categorie (in allegato il file predisposto dall’INPS)
Volume sul punto
COVID-19: le novità sul lavoro
A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore
8.90 € 7.57 €
La richiesta va presentata secondo lo schema predisposto dalle Casse e va allegata un’autocertificazione nella quale l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti previsti sia dall’articolo 78 del decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) sia dal decreto dei ministeri Lavoro ed Economia firmato nei giorni scorsi. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla copia del documento d’identità e del codice fiscale nonché dalle coordinate bancarie necessarie per poter accreditare i 600 euro. Per quanti, invece, hanno ricevuto il bonus a marzo tale procedura non è necessaria: vale da domanda già presentata e l’indennità sarà accreditata in via automatica. Resta ora da chiarire l’iter da seguire per la tranche di maggio, sulla quale il nuovo decreto interministeriale non si esprime. Sarà, pertanto, necessario un nuovo provvedimento, che, presumibilmente, terrà conto sia dell’iter di conversione del Dl Rilancio e dell’eventuale accoglimento delle richieste dei professionisti di accedere al contributo a fondo perduto (alternativo all’indennità di 600 euro) sia della capienza dei fondi stanziati, considerato che a maggio il bonus dovrebbe salire a mille euro.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia“, ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Le indennità Covid-19 previste per il mese di aprile 2020 sono le seguenti:
- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria;
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori agricoli;
- Indennità lavoratori dello spettacolo.
Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
A chi è rivolto
Le cinque indennità previste dal d.l. 18/2020 hanno diverse platee di beneficiari. Di seguito l’elenco esaustivo.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
- i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.
Come funziona
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
Ai fini dell’accesso all’indennità le categorie di liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda. L’indennità per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.
Il comma 2 dell’articolo 27 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
Ai fini dell’accesso all’indennità i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.
Il comma 2 dell’articolo 28 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di pensione o altre forme di previdenza obbligatoria, e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.
Il comma 2 dell’articolo 29 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Indennità lavoratori agricoli
L’indennità ai lavoratori agricoli è erogata, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per l’anno 2020 dall’Inps.
Indennità lavoratori dello spettacolo
I lavoratori dello spettacolo possono accedere alla presente indennità a patto che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’indennità per i lavoratori dello spettacolo è compatibile e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione delle presenti indennità.
Il comma 2 dell’articolo 38 del d.l. 18/2020 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Domanda
REQUISITI
Requisiti essenziali per proporre la domanda di accesso le indennità rivolte ai lavoratori indicati sono: non essere titolari di pensione, non essere percettori di reddito o pensione di cittadinanza e non avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di loro interesse, dovranno presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul portale dell’Istituto.
Il tracciato di presentazione delle domande sarà disponibile solo ed esclusivamente dopo l’adeguamento delle procedure informatiche, di cui sarà data opportuna comunicazione con successivo apposito messaggio.
Scarica gratuitamente:”Ferie: i diritti del lavoratore subordinato”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento