La Legge Bilancio sull’affitto giovani
L’art. 1, c. 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il c. 1-ter dell’art. 16 del TUIR, riconoscendo, dall’anno d’imposta 2022, ai giovani (tra i 20 e i 31 anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Le novità
Rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa:
- eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
- innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma;
- stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione anteriore prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
- prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, in ogni caso nel limite di 2.000 euro.
La residenza
Conformemente a quanto previsto dalla precedente normativa, per fruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della l. n. 431/1998, e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
Il requisito anagrafico
Risulta soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se il ragazzo compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione.
Il limite di reddito
Viene confermato, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non oltrepassi euro 15.493,71.
Più cointestatari
La detrazione viene suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Ove il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in parola per la sua quota.
Il rispetto dei requisiti
Deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi.
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