Tra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove disposizioni in materia di bonus edilizi, contenuti nella circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, spiccano alcune indicazioni operative per sanare le violazioni commesse in relazione all’invio della Comunicazione che consente di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Si tratta di indicazioni molto importanti perché permettono, ai contribuenti, di evitare di incappare in situazioni che possono pregiudicare tutta l’operazione messa in atto.
Indice
- I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario
- Cessione dei crediti ai “correntisti”
- Ritardi nella comunicazione
- Errori nella comunicazione
1. I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario
Il documento fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Si legga anche:
2. Cessione dei crediti ai “correntisti”
La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
3. Ritardi nella comunicazione
Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
4. Errori nella comunicazione
La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.
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