Indice:
- L’agevolazione bonus facciate
- Le zone che rientrano nell’agevolazione
- Interventi anche termici
- Utilizzo diretto della detrazione, contributo sotto forma di sconto, cessione del credito d’imposta
L’agevolazione bonus facciate
Consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, e pari al 90% delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, ma del 60% delle spese sostenute nel corso del 2022, per interventi diretti al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in certe zone, incluse le operazioni di sola pulitura, ovvero tinteggiatura esterna. Rientrano nel beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi, ovvero su ornamenti e fregi.
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Le zone che rientrano nell’agevolazione
Gli edifici, per essere ammessi al beneficio, devono risultare ubicati nelle zone A e B, come individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
- la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, ovvero da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per dette caratteristiche, degli agglomerati medesimi;
- la seconda (zona B) include le ulteriori parti del territorio fabbricate, anche solamente in parte, considerando tali le aree in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non risulti inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Interventi anche termici
Ove le opere di rifacimento della facciata non comprendano unicamente la pulitura, ovvero la tinteggiatura esterna, bensì riguardino anche interventi che influiscono, dal punto di vista termico, oppure interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si richiede che siano soddisfatti i requisiti:
- elencati al decreto Mise 26 giugno 2015 (titolato “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”),
- e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.
In tali ipotesi, l’ENEA effettuerà delle verifiche in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti, in linea con le procedure e le modalità contemplate dal decreto interministeriale 11 maggio 2018. Si applicano pure le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Utilizzo diretto della detrazione, contributo sotto forma di sconto, cessione del credito d’imposta
Secondo quanto statuito dall’articolo 121 del Decreto cd. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), coloro che sostengono spese per gli interventi di recupero, ovvero restauro della facciata, degli edifici, possono optare, in modo alternativo:
- per l’impiego diretto della detrazione spettante;
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito a ulteriori soggetti, inclusi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione a ulteriori, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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