Indice
- Finalità e oggetto
- Beneficiari
- Professionisti
- Contributo e requisiti reddituali
- Modalità di richiesta e attribuzione del contributo.
Sull’argomento leggi anche: Fisco: il Parlamento stanzia 10 milioni di euro per il “bonus psicologo”
1. Finalità e oggetto
Il decreto Ministero Salute 31 maggio 2022 (“Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”), pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2022, stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al cd. bonus psicologo, nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la relativa assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Beneficiari
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di:
- depressione,
- ansia,
- stress,
- fragilità psicologica,
a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
3. Professionisti
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, insieme ai dati indicati nel disciplinare tecnico al decreto. Tale elenco risulta consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.
4. Contributo e requisiti reddituali
Il beneficio viene riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE non superiore a 50.000 euro. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio risulta parametrato a 3 fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
- ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
5. Modalità di richiesta e attribuzione del contributo
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 27 giugno), INPS e il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a 60 giorni, nel quale presentare la domanda. La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all’INPS accedendo alla piattaforma INPS. L’identità del richiedente (dati del nome, del cognome e del codice fiscale) è accertata attraverso:
- CIE,
- SPID,
- CNS
E’ possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell’INPS. All’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS. Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario. L’assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri statuiti dal Decreto, in base all’ordine di arrivo delle domande, dando priorità persone con ISEE più basso. L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco del valore attribuito. Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
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