“Bonus trasporto pubblico”: al 31 dicembre la scadenza per le domande

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Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con Decreto Ministeriale hanno disciplinato le modalità di erogazione del bonus da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, previsto dall’articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina -, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Si tratta di un provvedimento volto a sostenere il reddito delle famiglie e finalizzato al contrasto della povertà delle stesse, conseguente all’attuale crisi energetica frutto del conflitto russo-ucraino. La misura ha una copertura finanziaria pari a 79 milioni di euro per l’anno corrente, ciò rappresenta un limite complessivo di spesa.

      Indice

  1. Chi sono i soggetti beneficiari del provvedimento?
  2. Come presentare la domanda?
  3. Come utilizzare il buono
  4. Il sistema dei controlli

1. Chi sono i soggetti beneficiari del provvedimento?

Possono giovare del “Bonus trasporto pubblico” le persone fisiche che, lo scorso anno, non hanno raggiunto un reddito complessivo superiore a 35.000 euro. Il bonus ammonta al  100 %  della spesa da sostenere ed è riconosciuto, entro il  tetto massimo di valore in misura pari ad € 60 per ogni beneficiato per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto. Il bonus ha natura personale e usufruibile una sola volta. Non può essere ceduto, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Come presentare la domanda?

Affinché si possa accedere al bonus, il soggetto interessato deve presentare istanza entro e non oltre il entro 31 dicembre 2022 a titolo personale o per conto di un minore, provvedendo ad effettuare l’accesso nonché la registrazione sul portale “www.bonustrasporti.lavoro.gov.it” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, ovvero tramite CIE – carta d’identità elettronica -. I potenziali destinatari del bonus qualora non ne siano già in possesso dovranno richiedere l’attribuzione dell’identità digitale. Al momento della registrazione, l’istante dovrà fornire le obbligatorie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -. Nello specifico dovranno essere indicati: a) nome, cognome, codice fiscale dell’interessato; b) qualora il beneficiario sia un minore il richiedente deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico, allegando all’istanza il proprio codice fiscale; c) il totale del reddito del beneficiario conseguito durante l’anno di imposta 2021 che non deve superare gli € 35.000. Nella domanda deve essere anche contenuto l’ammontare dell’importo richiesto a fronte della spesa prevista – non eccedente gli euro 60 per ogni destinatario – nonché l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato. Tali adempimenti dovranno essere effettuati dal menù a tendina presente sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le domande presentate verranno evase fino al termine della copertura finanziaria. Il buono verrà erogato attraverso il Portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, contenente: codice fiscale del beneficiario, l’importo, la data di emissione e di scadenza. La prestazione potrà essere spesa soltanto presso il gestore di servizi scelto tra quelli selezionabili al momento della registrazione sulla piattaforma digitale. Se non utilizzato entro la scadenza prevista al momento dell’emissione, il buono verrà automaticamente e risolutivamente annullato, determinando l’impossibilità per il beneficiario di presentare una nuova istanza nello stesso mese.

3. Come utilizzare il buono

Una volta ottenuto il bonus il soggetto beneficiario presenta al gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato il buono ottenuto dal portale. Successivamente, sarà cura del gestore del servizio di trasporto pubblico accedere al portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verificare che il buono possieda tutti gli elementi previsti, sia temporalmente valido e non sia stato già adoperato. All’esito delle verifiche, qualora queste siano positive il gestore del servizio di trasporto pubblico non può rifiutare il buono come pagamento totale o parziale dell’abbonamento, indicando sul portale l’entità effettivamente goduta dal beneficiario. Il portale delinea in tempo reale i dati del provvedimento provvedendo al monitoraggio dei buoni che sono stati rilasciati, quelli effettivamente utilizzati e quelli scaduti con il connesso valore economico. La quota dei buoni che residua nonché i bonus scaduti per decorrenza del termine rientrano,  in automatico, nella risorse del fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. I gestori che erogano i servizi di trasporto pubblico avanzano, ogni due mesi, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali – mediante il portale l’ istanza di rimborso delle quote correlative ai buoni utilizzati. In caso di esito positivo delle verifiche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali – provvede ad eseguire il trasferimento delle risorse e registra sul Portale gli importi erogati a favore dei gestori dei servizi di trasporto pubblico.

4. Il sistema dei controlli

Con la finalità di garantire una corretta gestione in merito all’erogazione del servizio, il portale provvede a forme automatiche di controllo quali ad esempio: la correttezza dei dati anagrafici, la correttezza dell’importo massimo richiesto, l’ individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico, la presenza di una sola istanza, non aver già usufruito del beneficio, non essere stati beneficiari di un buono scaduto e non utilizzato attraverso azioni di blocco del sistema che impediscono il prosieguo della procedura. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali ha facoltà di eseguire i controlli in merito ai dati forniti dagli enti gestori di servizio di trasporto pubblico che hanno chiesto il rimborso. Con riferimento ai beneficiari che hanno usufruito del buono e per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all’articolo 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consegue dall’Agenzia delle entrate i dati reddituali dei soggetti beneficiari del buono da sottoporre a controllo, e procede al recupero degli importi indebitamente fruiti.

Avvocato Rosario Bello

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