Breve approfondimento sui requisiti formali per l’opponibilità di un pegno su crediti al fallimento del debitore

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L?opponibilit? da parte del creditore pignoratizio di un pegno di crediti, quale ad esempio quello costituito da titoli obbligazionari, al fallimento del debitore ? sottoposto, a pena di inefficacia, all?osservanza delle condizioni previste dall?art. 2800 C.C., anche se non sussistono le condizioni per l?esercizio dell?azione revocatoria da parte del curatore.

Pertanto, perch? possa valere il diritto alla prelazione da parte del creditore nel pegno di crediti, deve presentarsi la seguente situazione:

a) il pegno deve risultare da atto scritto;

b) la costituzione del pegno deve essere stata notificata al debitore del credito dato in pegno;

ovvero

c) la costituzione del pegno deve essere stata accettata dal debitore del credito dato in pegno con scrittura avente data certa.

Oggetto di questo breve approfondimento ? la condizione indicata nel precedente punto b).

Infatti, spesso, nell?ambito dell?attivit? bancaria la notificazione del pegno al debitor debitoris ? effettuata mediante una semplice comunicazione spedita tramite lettera raccomandata.

Questa comunicazione, se non ? seguita da una formale accettazione del pegno da parte del terzo debitore resa in forma scritta con data certa, non ? opponibile al fallimento del debitore e, quindi, il creditore pignoratizio non ha diritto alla prelazione, il suo credito diventa chirografo. Quanto egli ha eventualmente incassato potr? (dovr?) essere acquisito all?attivo fallimentare dalla curatela, nell?interesse della massa dei creditori, poich? frutto di un titolo (la prelazione) nullo per violazione di legge (per il mancato rispetto delle condizioni inderogabili per la validit? del pegno previste dall?art. 2800 C.C.).

Infatti, la costituzione in pegno di un credito ? cosa diversa dalla cessione, che non richiede, quest?ultima, alcuna particolare formalit? di notificazione al debitore ceduto, risultando sufficiente, nel rapporto fra le parti avente ad oggetto il trasferimento del diritto di credito ad un soggetto diverso dall?originario creditore, che il debitore ne sia posto a conoscenza (della cessione del credito).

La costituzione in pegno di un credito, invece, ha come scopo quello di costituire una garanzia, attribuendo al creditore un privilegio speciale in forza del quale egli pu?, superando il principio della par condicio creditorum posto alla base del diritto fallimentare, soddisfarsi al di fuori dell?esecuzione concorsuale.

La giurisprudenza sull?argomento ritiene che la semplice comunicazione (ad esempio per lettera raccomandata, come nel caso della cessione di un credito) non integri il requisito della notificazione, previsto espressamente dall?art. 2800 C.C.: ne deriva quindi che tutte le volte in cui la costituzione in pegno di un credito non risulta notificata al terzo debitore mediante ufficiale giudiziario ? ovvero accettata dal debitor debitoris con scrittura avente data certa – la ragione di prelazione non sussiste perch? il pegno non ? opponibile ai terzi, nel caso al fallimento del debitore (alla massa dei suoi creditori).

Gravellona Toce, 29 settembre 2005.

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Dr. Francesco Roman

ragioniere commercialista e revisore contabile con Studio a Gravellona Toce

http://www.studioroman.it

Roman Francesco

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