Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. l.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
in conformita’ all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l’uniformita’ della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della
Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i settori di attivita’ e a tutte le tipologie di
rischio, anche tenendo conto delle peculiarita’ o della particolare
pericolosita’ degli stessi e della specificita’ di settori ed ambiti
lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione,
come gia’ indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle
competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, nonche’ assicurando il coordinamento, ove necessario, con la
normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonche’ ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di
lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o
settori di attivita’;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,
in relazione ai rischi propri delle attivita’ svolte e secondo i
principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle
piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione
documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di
protezione individuale, al fine di operare il necessario
coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo
concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per
le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della
responsabilita’ e delle funzioni svolte da ciascun soggetto
obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilita’ del
preposto, nonche’ della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e
dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano
interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri
ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro
ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a
tre anni per le infrazioni di particolare gravita’, della pena
dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro
centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravita’ delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari delle vittime della possibilita’ di esercitare, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura
penale, i diritti e le facolta’ attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni
pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di
informazione e alle attivita’ dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso
il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della
figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
delle attivita’ e delle politiche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi
e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche’
ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base
tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati
regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonche’, su base volontaria, dei
codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita’ sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee
guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni
sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del
medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e
degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi
quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da
finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attivita’ di cui ai
numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma
780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di
bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,
tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da
indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita’, nei
confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui
oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle
spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicita’ delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all’interno dell’attivita’ scolastica ed
universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu’ efficaci
gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della
salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare
sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e
valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema
delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri
uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in
relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a:
1) migliorare l’efficacia della responsabilita’ solidale tra
appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di
prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,
anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare
l’idoneita’ tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici
e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico
della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla
sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita’ di attuazione della sorveglianza
sanitaria, adeguandola alle differenti modalita’ organizzative del
lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche’ al
criteri ed alle linee Guida scientifici piu’ avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell’ interpello previsto
dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o
una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle
loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente
a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta’ sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera
l) del comma 2, nonche’ gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perche’ su di essi siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dal presente articolo, il Governo puo’ adottare, attraverso la
procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.
7. Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente
articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p),
numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi della presente delega le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
Art. 2.
(Notizia all’INAIL, in taluni casi di esercizio
dell’azione penale)
1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e’ commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne da’ immediata notizia
all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e
dell’azione di regresso.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’ articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
le interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto
di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti
pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile,
devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza
del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal
seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e’ di norma
eletto dai lavoratori";
d) all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
"4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su
tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma.";
e) all’articolo 19, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per
la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3,
nonche’ del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo
4, comma 5, lettera o).";
f) all’articolo i9, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori,
di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le
attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le
unita’ produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza".
Art. 4.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’
disciplinato il coordinamento delle attivita’ di prevenzione e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai
comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,
sono individuati:
a) nell’ambito della normativa gia’ prevista in materia, i settori
prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di
attivita’ ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da
parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, il
coordinamento delle attivita’ di prevenzione e vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e’ esercitato dal presidente della
provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici
delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti
nell’ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l’INAIL, l’
IPSEMA, l’ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella
materia predispongono le attivita’ necessarie per l’integrazione dei
rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di
banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti
produttivi, e per il coordinamento delle attivita’ di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da
realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali
in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle
banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati
sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall’articolo 1,
comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle
finalita’ di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo
1, vengono cosi’ utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui
all’articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a partire dal l° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell’attivita’ ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di
pronto intervento e per l’incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai
sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta
d’ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina
in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della
pubblica istruzione avviano a decorrere dall’anno scolastico
2007/2008, nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale
disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e
obiettivo 2, a titolarita’ del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei
percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza
delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.
Art. 5.
(Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente
articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, puo’ adottare
provvedimenti di sospensione di un’attivita’ imprenditoriale qualora
riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20
per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione e’
comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione
da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche’ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni.
2. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate.
3. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali,
civili e amministrative vigenti.
4. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera
c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, ed e’ destinato al finanziamento degli
interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all’articolo I. comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
"b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva
rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un
quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie
locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime
aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma
2, lettere b) e c).
Art. 6.
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o
subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le Generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita’ nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito
registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del
presente comma, nel computo delle unita’ lavorative, si tiene conto
di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i
quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta
l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di’ riconoscimento di cui al Comma 1
che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e’
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 7.
(Poteri degli organismi paritetici)
1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi
di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di
competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle
vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui
luoghi di Iavoro::
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la
competente autorita’ di coordinamento delle attivita’ di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente
autorita’ di coordinamento delle attivita’ di’ vigilanza di disporre
l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro
mirati a specifiche situazioni.
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163)
1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e’
sostituito dai seguenti:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei
lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il
costo del lavoro e’ determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai’ sindacati comparativa-mente piu’ rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’
vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo’ essere comunque
soggetto a ribasso d’asta".
Art. 9.
(Modifica del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e’ inserito il seguente:
"Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione
ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Art. 10.
(Credito d’imposta)
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e’ concesso per il
biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari
a 20 milioni di curo annui, un credito d’imposta nella misura massima
del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei
lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo
in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini
del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalita’
della certificazione della formazione. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o piu’ decreti per
determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito
d’imposta di cui al presente comma puo’ essere fruito nel rispetto
dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina dei minimi di
cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede
mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione
per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo,
di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
Art. 11.
(Modifica dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198
e’ sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di
un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione
di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facolta’ dell’organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine
dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di lavoro. L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta
condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori".
Art. 12.
(Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul
lavoro e di rendere piu’ incisiva la politica di contrasto del lavoro
sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’
autorizzato all’immissione in servizio, a decorrere dal mese di
gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unita’ di
personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi
pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di
ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di
ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l’arca
funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui
al comma 1, per le spese relative all’incremento delle attivita’
ispettive, all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature,
nonche’ per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni
svolte dal medesimo personale e’ autorizzata,a decorrere dall’anno
2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in curo
10.551.276 a decorrere dall’anno 2008, e del comma 2, pari ad euro
9.448.724 a decorrere dall’anno medesimo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, utilizzando
la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero
della solidarieta’ sociale.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1507):
Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18
aprile 2007.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e
questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile
2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.
Esaminato in aula il 15 e 29 maggio 2007; 13 e 21
giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2849):
Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico
e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente il
2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V,
VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 5-10-11-17 e
24 luglio 2007.
Esaminato in aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1°
agosto 2007.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento