Breve commento alla Legge Delega per il riassetto e la riforma in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con la Legge 3 agosto 2007 n. 123 il Parlamento ha delegato all’esecutivo l’emanazione di una serie di provvedimenti di riorganizzazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro. In un periodo nel quale la cronaca è costretta ad occuparsi di tragedie nei cantieri e di gravi infortuni sul posto di lavoro, un riassetto della normativa appare quanto mai tempestivo ed auspicabile.
La Legge Delega appena entrata in vigore si inserisce in questo clima di allarme diffuso, richiedendo al Governo di operare nel termine di nove mesi una riforma organica e puntuale della normativa vigente.
Le Camere hanno inteso dare un impronta decisa e severa al futuro corpus normativo, da un lato estendendo la massima tutela in tema di salute e sicurezza a tutte le categorie di lavoratori e, d’altro canto, inasprendo le sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni di legge. Vengono inoltre forniti strumenti di controllo individuali e collettivi più pratici ed efficaci per i lavoratori, al fine di rendere effettiva l’applicazione della normativa sulla sicurezza. Il Governo è tenuto ad una revisione dell’intera normativa per renderla organica e coordinata, ma sempre con un occhio di riguardo per le singole categorie di lavoratori e per settori aventi rischi e caratteristiche peculiari, che rendono necessaria una disciplina specifica. Tra gli strumenti di prevenzione è dato grande risalto alla diffusione dell’informazione sulle misure di sicurezza e sulle relative norme.
Il severo regime sanzionatorio è stato frutto di una seduta della Camera dei Deputati particolarmente movimentata, che ha visto l’astensione dei partiti dell’opposizione, che reputano la Legge eccessivamente repressiva. A carico di chi commetta violazioni in tema di sicurezza sul luogo di lavoro sono state introdotte le sanzioni penali dell’arresto (fino a tre anni per le violazioni particolarmente gravi) e dell’ammenda fino al limite massimo di 100.000 euro, previste nel caso in cui le violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro ledano interessi generali dell’ordinamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 del legge 689/81.
A questo tipo di sanzioni si affiancano quelle amministrative, sempre fino al limite di euro 100.000, nonché alcune misure interdittive.
Di particolare interesse è poi la previsione del punto 5 dell’articolo 1 della legge 123/07, che attribuisce alle associazioni sindacali e alle associazioni dei famigliari la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa ex art. 91 e 92 c.p.p., con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o che abbiano determinato malattia professionale.
Vi sono, infine, delle norme immediatamente precettive, entrate in vigore il 25 agosto 2007, tra le quali alcune disposizioni per il contrasto al fenomeno del lavoro irregolare. In particolare, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale in caso di impiego di personale irregolare in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, nonché nei casi di reiterate violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 
Matteo Belli – www.webalice.it/mattebelli
Fabio Petracci – www.petraccimarin.it
Associazione professionale Petracci Marin
 
 
LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123
 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e

delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in

materia.

 

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                             Promulga

La seguente legge:

 

                               Art. l.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in

    materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

 

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di

entrata   in   vigore della presente legge, uno o piu’ decreti

legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti

in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,

in  conformita’ all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento

e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo

l’uniformita’ della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale

attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle

differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei

lavoratori immigrati.

2.  I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il

necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto

delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in

materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della

Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul

lavoro a tutti i settori  di attivita’ e a tutte le tipologie di

rischio, anche tenendo conto delle peculiarita’ o della particolare

pericolosita’ degli stessi e della specificita’ di settori ed ambiti

lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione,

come gia’ indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma

1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle

competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre

2006, nonche’ assicurando il coordinamento, ove necessario, con la

normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e

sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e

subordinati, nonche’ ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1)   misure di particolare tutela per determinate categorie di

lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o

settori di attivita’;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,

in relazione ai rischi propri delle attivita’ svolte e secondo i

principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18

febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di

salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno

rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle

piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione

documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,

attrezzature   di   lavoro, opere provvisionali e dispositivi di

protezione   individuale,   al   fine   di   operare   il necessario

coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo

concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di

razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio,

amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per

le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi

emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della

responsabilita’   e   delle   funzioni svolte da ciascun soggetto

obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilita’ del

preposto,   nonche’   della   natura   sostanziale o formale della

violazione, attraverso:

1)   la   modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e

l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e

l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei

provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema

del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2)   la   determinazione   delle   sanzioni   penali dell’arresto e

dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano

interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri

ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.

689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero

alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro

ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a

tre anni per le infrazioni di particolare gravita’, della pena

dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro

centomila negli altri casi;

3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel

pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le

infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della

particolare gravita’ delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei

familiari delle vittime della possibilita’ di esercitare, ai sensi e

per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura

penale, i diritti e le facolta’ attribuiti alla persona offesa, con

riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del

lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni

pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di

informazione e alle attivita’ dei dipartimenti di prevenzione delle

aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle

funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso

il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con

particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della

figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito

produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi

paritetici,   anche   quali   strumento   di   aiuto   alle   imprese

nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a

garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale

delle attivita’ e delle politiche in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi

e   alla   promozione dello scambio di informazioni anche sulle

disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche’

ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base

tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze

delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della

Costituzione,   della   commissione   consultiva permanente per la

prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati

regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi

aziendali, territoriali e nazionali, nonche’, su base volontaria, dei

codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i

comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della

responsabilita’ sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti

interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti

legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei

lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle

competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza

sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n)     definizione    di    un    assetto    istituzionale    fondato

sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee

guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il

sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di

lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni

sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema

informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo

(IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del

lavoro   (ISPESL),   con   il   contributo del Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del

medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e

degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi

quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da

finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attivita’ di cui ai

numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di

accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma

780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di

bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione,

tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,

con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da

indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita’, nei

confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui

oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle

spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere

garantita la semplicita’ delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della

sicurezza   sul   lavoro all’interno dell’attivita’ scolastica ed

universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle

disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di

autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e

territoriali   di   vigilanza   nel rispetto dei principi di cui

all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e

dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu’ efficaci

gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della

salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare

sovrapposizioni,   duplicazioni   e   carenze   negli   interventi e

valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema

delle   amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di

prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri

uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la

lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in

relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla

salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure

dirette a:

1)   migliorare   l’efficacia   della responsabilita’ solidale tra

appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di

prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,

anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare

l’idoneita’ tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,

considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza

dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la

partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici

e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico

della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al

massimo   ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non

determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla

sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e

risultare congrui rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei

lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalita’ di attuazione della sorveglianza

sanitaria, adeguandola alle differenti modalita’ organizzative del

lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche’ al

criteri ed alle linee Guida scientifici piu’ avanzati, anche con

riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del

decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v)   introduzione   dello   strumento   dell’   interpello   previsto

dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e

successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale

sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire

tempestivamente la risposta.

3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un

abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o

una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle

loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto

della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto

dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente

a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il

Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il

Ministro   dell’economia   e   delle finanze e il Ministro della

solidarieta’ sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera

l) del comma 2, nonche’ gli altri Ministri competenti per materia,

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei

lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione

preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica perche’ su di essi siano

espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri

delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei

pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari

di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la

scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente,

questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di

cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati

dal presente articolo, il Governo puo’ adottare, attraverso la

procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e

correttive dei decreti medesimi.

7.   Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente

articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p),

numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti

attuativi   della   presente delega le amministrazioni competenti

provvedono   attraverso   una diversa allocazione delle ordinarie

risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione

alle medesime amministrazioni.

 

       

      

                               Art. 2.

           (Notizia all’INAIL, in taluni casi di esercizio

                         dell’azione penale)

 

1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio

colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e’ commesso con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia

professionale,   il pubblico ministero ne da’ immediata notizia

all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e

dell’azione di regresso.

 

       

      

                               Art. 3.

                  (Modifiche al decreto legislativo

                     19 settembre 1994, n. 626)

 

1. Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’ articolo 7 e’ sostituito dal seguente:

"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il

coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare

le interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto

di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si

applicano ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle imprese

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";

b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente:

"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e

salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti

pubblici,   nei contratti di somministrazione, di appalto e di

subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile,

devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza

del   lavoro.   A tali dati possono accedere, su richiesta, il

rappresentante   dei   lavoratori   di   cui all’articolo 18 e le

organizzazioni sindacali dei lavoratori.";

c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal

seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e’ di norma

eletto dai lavoratori";

d) all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

"4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,

territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di

contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su

tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del

Ministro   del   lavoro   e della previdenza sociale, sentite le

organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei

datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono

disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma.";

e) all’articolo 19, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

"5. Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per

la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua

funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3,

nonche’ del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo

4, comma 5, lettera o).";

f) all’articolo i9, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:

"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori,

di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le

attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le

unita’ produttive del territorio o del comparto di rispettiva

competenza".

 

       

      

                               Art. 4.

           (Disposizioni in materia di salute e sicurezza

                        sui luoghi di lavoro)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5

giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’

disciplinato il coordinamento delle attivita’ di prevenzione e

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai

comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,

sono individuati:

a) nell’ambito della normativa gia’ prevista in materia, i settori

prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di

attivita’ ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da

parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2.   Fino   all’emanazione   del decreto di cui al comma 1, il

coordinamento delle attivita’ di prevenzione e vigilanza in materia

di salute e sicurezza sul lavoro e’ esercitato dal presidente della

provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici

delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti

nell’ambito di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l’INAIL, l’

IPSEMA, l’ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella

materia predispongono le attivita’ necessarie per l’integrazione dei

rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di

banche  dati unificate relative ai singoli settori o comparti

produttivi, e per il coordinamento delle attivita’ di vigilanza ed

ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da

realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali

in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle

banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati

sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall’articolo 1,

comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle

finalita’ di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo

1, vengono cosi’ utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui

all’articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, a partire dal l° luglio 2007;

b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento

dell’attivita’ ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di

pronto intervento e per l’incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro

dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, e’ autorizzato ad apportare, con propri

decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di

previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai

sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta

d’ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina

in materia previdenziale,  applica la procedura di diffida di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della

pubblica  istruzione   avviano   a decorrere dall’anno scolastico

2007/2008, nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale

disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e

obiettivo   2, a titolarita’ del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei

percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza

delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di

lavoro.

 

       

      

                               Art. 5.

              (Disposizioni per il contrasto del lavoro

           irregolare e per la tutela della salute e della

                      sicurezza dei lavoratori)

 

1.   Fermo   restando   quanto   previsto dall’articolo 36-bis del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente

articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni

pubbliche   secondo   le   rispettive   competenze,   puo’   adottare

provvedimenti di sospensione di un’attivita’ imprenditoriale qualora

riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da

altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20

per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in

caso   di   reiterate violazioni della disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,

di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,

n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate

violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione e’

comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione

da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla

contrattazione    con    le   pubbliche   amministrazioni   ed   alla

partecipazione   a   gare   pubbliche di durata pari alla citata

sospensione nonche’ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non

inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non

superiore a due anni.

2. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte del

personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture

o da altra documentazione obbligatoria;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro

nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e

reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della

salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a

quelle   di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni

amministrative complessivamente irrogate.

3. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali,

civili e amministrative vigenti.

4. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera

c), e di cui al comma 5 integra  la dotazione del Fondo per

l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio   1993, n. 236, ed e’ destinato al finanziamento degli

interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui

all’articolo I. comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:

"b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva

rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un

quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".

6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale

ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono

estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie

locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali

complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime

aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni della

disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul

lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma

2, lettere b) e c).

 

       

      

                               Art. 6.

(Tessera   di   riconoscimento   per   il   personale delle imprese

                   appaltatrici e subappaltatrici)

 

1. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o

subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di

apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata di fotografia,

contenente le Generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore

di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori

autonomi   che esercitano direttamente la propria attivita’ nel

medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per

proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere

all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito

registro    vidimato   dalla   direzione   provinciale   del   lavoro

territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli

estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del

presente comma, nel computo delle unita’ lavorative, si tiene conto

di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei

rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i

quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta

l’applicazione,   in   capo al datore di lavoro, della sanzione

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il

lavoratore munito della tessera di’ riconoscimento di cui al Comma 1

che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa

da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e’

ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

       

      

                               Art. 7.

                 (Poteri degli organismi paritetici)

 

1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi

di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di

competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle

vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui

luoghi di Iavoro::

2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la

competente autorita’ di coordinamento delle attivita’ di vigilanza.

3.   Gli   organismi paritetici possono chiedere alla competente

autorita’ di coordinamento delle attivita’ di’ vigilanza di disporre

l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro

mirati a specifiche situazioni.

 

       

      

                               Art. 8.

(Modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo

                       12 aprile 2006, n. 163)

 

1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006,   n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e’

sostituito dai seguenti:

"3-bis.   Nella   predisposizione delle gare di appalto e nella

valutazione   dell’anomalia   delle   offerte   nelle   procedure di

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,

gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico

sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato

e risultare congruo rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei

lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il

costo del lavoro e’ determinato periodicamente, in apposite tabelle,

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei

valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata

dai’ sindacati comparativa-mente piu’ rappresentativi, delle norme in

materia   previdenziale   ed   assistenziale,   dei diversi settori

merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di

contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato

in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’

vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo’ essere comunque

soggetto a ribasso d’asta".

 

       

      

                               Art. 9.

             (Modifica del decreto legislativo 8 giugno

                            2001, n. 231)

 

1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, e’ inserito il seguente:

"Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o

gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e

sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione

ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice

penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e

sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro, si applica una

sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si

applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

 

       

      

                              Art. 10.

                         (Credito d’imposta)

 

1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e’ concesso per il

biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari

a 20 milioni di curo annui, un credito d’imposta nella misura massima

del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei

lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo

in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini

del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalita’

della certificazione della formazione. Il Ministro dell’economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o piu’ decreti per

determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito

d’imposta di cui al presente comma puo’ essere fruito nel rispetto

dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina dei minimi di

cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15

dicembre 2006.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 20

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede

mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione

per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo,

di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e

all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

 

       

      

                              Art. 11.

                (Modifica dell’articolo 1 della legge

                      27 dicembre 2006, n. 296)

 

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198

e’ sostituito dal seguente:

"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato

l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di

un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le

eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e

vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione

di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei

lavoratori.   Resta   ferma la facolta’ dell’organo ispettivo di

verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero

emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine

dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore

di   lavoro. L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta

condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di

salute e sicurezza dei lavoratori".

 

       

      

                              Art. 12.

                (Assunzione di ispettori del lavoro)

 

1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul

lavoro e di rendere piu’ incisiva la politica di contrasto del lavoro

sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’

autorizzato all’immissione in servizio, a decorrere dal mese di

gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unita’ di

personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi

pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di

ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di

ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l’arca

funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale.

2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui

al comma 1, per le spese relative all’incremento delle attivita’

ispettive, all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature,

nonche’ per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni

svolte dal medesimo personale e’ autorizzata,a decorrere dall’anno

2008, la spesa di euro 9.448.724.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in curo

10.551.276 a decorrere dall’anno 2008, e del comma 2, pari ad euro

9.448.724 a decorrere dall’anno medesimo, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, utilizzando

la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero

della solidarieta’ sociale.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio

degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione

dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli

eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,

numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in

vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,

sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite

relazioni illustrative.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 3 agosto 2007

 

                             NAPOLITANO

 

                              Prodi, Presidente del Consiglio dei

                              Ministri

                              Damiano, Ministro del lavoro e della

                              previdenza sociale

                              Turco, Ministro della salute

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

                              LAVORI PREPARATORI

 

          Senato della Repubblica (atto n. 1507):

              Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza

          sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18

          aprile 2007.

              Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza

          sociale), in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri

          delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e

          questioni regionali.

              Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile

          2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.

              Esaminato in aula il 15 e 29 maggio 2007; 13 e 21

          giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.

 

          Camera dei deputati (atto n. 2849):

 

              Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico

          e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente il

          2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V,

          VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali.

              Esaminato dalle commissioni riunite il 5-10-11-17 e

          24 luglio 2007.

              Esaminato in aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1°

          agosto 2007.

Belli Matteo ~ Petracci Fabio

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