Tribunale di Napoli del 29.03.07
Fermo amministrativo,iscrizione ipotecaria, beni immobili, credito inferiore a 8000 euro
– iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 illegittima quando effettuata per un credito inferiore ad ottomila euro –
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Napoli
quinta sezione civile
Il giudice istruttore ***************, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa civile iscritta al n° 19703/06 R.G., di opposizione all’esecuzione esattoriale e per la declaratoria di illegittimità di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n° 602 del 1973, vertentetra C.G. (nato a Napoli il …. maggio 19……), rappresentato e difeso dall’avvocato *********** (con studio in Napoli, ………)
e *******************, in persona del legale rappresentate in carica, quale commissario governativo del servizio riscossione tributi delle province di Napoli e Caserta, rappresentata e difesa dall’avvocato ***** (con studio in Napoli, …………………….)
conclusioni
All’udienza del 12 dicembre 2006, l’avvocato *****, per l’attore concludeva chiedendo che, in caso di accoglimento delle eccezioni della Gest Line S.p.A, in tema di giurisdizione e di competenza, fossero compensate le spese di giudizio. Il difensore della Gest Line S.p.A si riportava alla comparsa di risposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2006, C.G. esponeva che la ***************, in data 23 febbraio 2006, aveva iscritto ipoteca su due immobili di sua proprietà, per un presunto credito di € 7.314,46. Contestava la legittimità di tale iscrizione, per i seguenti motivi: 1) violazione dell’articolo 50 del D.P.R. n° 602 del 1973, per la mancata notificazione dell’avviso di pagamento, decorso un anno dalle presunte notifiche delle cartelle di pagamento; 2) violazione dell’articolo 76 del D.P.R. citato, avendo la **************** iscritto ipoteca per un credito inferiore ad € 8.000,00; 3) omessa o irregolare notificazione delle cartelle esattoriale, con estinzione per prescrizione dei crediti in esse riportati;4) decadenza per la mancata notificazione delle cartelle esattoriali entro il termine del quinto mese dalla consegna del ruolo (art. 19 comma 2° del D. Lgs n° 119 del 1999); 5) violazione dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), per non essere stata garantita l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e per la non comprensibilità degli atti del concessionario alla riscossione; 6)violazione dell’articolo 24 della costituzione, dell’articolo 3 comma 4° della legge n. 241 del1990, e dell’articolo 7 comma 1° della legge n. 212 del 2000, non essendo stato indicato, nella comunicazione della iscrizione ipotecaria, l’organo competente cui proporre ricorso; 7) la violazione dell’articolo 47 comma 1° del D.P.R. n. 602 del 1973, per l’indebita richiesta di compensi.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l’illegittimità dell’operato della **************** e l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con ordine di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali (da attribuirsi ai sensi dell’articolo 93c c.p.c.).
La Gest Line S.p.A (commissario governativo del servizio riscossione tributi delle province di Napoli e Caserta), in comparsa di risposta, deduceva il difetto di giurisdizione del giudica ordinario, e, nel marito, l’infondatezza della domanda.
All’udienza di prima comparizione, in data 24 ottobre 2006, il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, sulle questioni preliminari di giurisdizione e di competenza per materia (eventualmente spettante a giudice di pace, in ordine alle somme iscritteci ruolo per violazioni del codice della strada), e, alla successiva udienza del 12 dicembre 2006, si riservava la decisione, concedendo alle parti il termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
Motivi della decisione
In più occasioni, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato, con argomentazioni valide sia per il fermo amministrativo sia per l’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tali atti si deve realizzare davanti al giudice ordinario, con le forme, consentite dal vigente art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. S.U. ord. 31 gennaio 2006 n. 2053, 23 giugno 2006 e 17 gennaio 2007 n. 875).
Tale orientamento, tra l’altro, ha ricevuto adesione in numerose pronunce di questo tribunale (cfr. ad esempio, Trib. Napoli, 26 ottobre 2006 n. 10746, *********** c. ****************, *************), ma è stato disatteso in altre decisioni rese dalla quinta sezione dello stesso tribunale (Trib. Napoli, 12 gennaio 2007, ****** c. ****************, ******************; 2 febbraio 2007, ****** c. ****************, G.U. *******), essenzialmente sul rilievo che l’articolo 35 comma 26° della legge 4 agosto 2006 n. 248, nell’aggiungere il fermo e l’ipoteca all’elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie (art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992), ferma restando l’esclusione della giurisdizione di giudici speciali per gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento, avrebbe confermato l’estraneità dei provvedimenti in questione dall’ambito dell’esecuzione forzata esattoriale, di cui intendono solo, ab externo, assicurare gli effetti: la loro natura di provvedimenti autoritativi, in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridico-patrimoniale dei debitori, li renderebbe sindacabili con ricorso al giudice amministrativo, ove per la natura dei crediti cui ineriscono non debbano impugnarsi ai sensi dell’articolo 19 citato (esclusa, ex art. 5 c.p.c., la giurisdizione delle commissioni tributarie per le cause promosse prima dell’entrata in vigore della legge n. 248 del 2006).
La funzione attribuita dalla legge alla Corte di Cassazione, quale organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), induce a superare l’opinione espressa in precedenza, specie in considerazione dell’apparente consolidarsi dell’orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità.Va, peraltro, considerato che la natura amministrativa sia degli atti di esecuzione forzata, sia degli atti che precedono e legittimano l’esecuzione (la cartella di pagamento e, eventualmente, l’intimazione ad adempiere di cui all’articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973), non esclude che il giudizio sulla loro validità e legittimità sia demandato al giudice ordinario, in virtù dei poteri riconosciuti mediante il richiamo normativo agli istituti dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, e, dunque, sia quando si discute del diritto di procedere all’esecuzione forzata (nei limiti in cui sia consentita, in tale materia, l’opposizione all’esecuzione: art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973) sia quando vengono in questione vizi formali ovvero ragioni di invalidità o illegittimità di singoli atti del procedimento di riscossione coattiva, si tratti di atti esecutivi in senso stretto o di atti meramente propedeudici.
Del resto, la giurisdizione del giudice ordinaria è stata affermata, ove si agisca per il recupero di crediti estranei all’ambito di giurisdizione delle commissioni tributarie (art. 2 del D.Lgs. n. 56 del 1992), anche in relazione ai vizi degli atti successivi alla formazione del titolo, e, in particolare, alle irregolarità formali della cartella di pagamento (cfr. Cass. 9 novembre 2000 n. 1162, Cass. 9 marzo 2001 n. 3450), onde è plausibile ritenere che l’intera fase della riscossione coattiva sia subordinata, riguardo al rispetto delle norma che la regolano, al sindacato del giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli atti in essa compresa possa essere adito il giudice amministrativo, e, salva la competenza attribuita agli organi della giurisdizione tributaria dall’articolo 2 del D.Lgs n. 546 del 1992 (che, riguardo agli atti impugnabili e in relazione ai soli crediti tributari, si estende, a decorrere dal 12 agosto 2006 e salva la previsione dell’articolo 5 c.p.c per i giudizi pendenti, anche all’iscrizione di ipoteca e al fermo amministrativo: v. art. 35 comma 26 quinquies del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006 n. 248).
La fase della riscossione, è il caso di aggiungere, comprende non soltanto gli atti esecutivi in senso stretto ma anche quelli che, come l’ipoteca prevista dall’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, assicurano gli effetti della successiva espropriazione forzata.
Ciò premesso, va osservato che l’ipoteca è stata iscritta in data 23 febbraio 2006, presso l’Agenzia del Territorio di Napoli 1, Servizio di Pubblicità Immobiliare, e che l’opponente C.G. ne ha avuto notizia non più tardi del 28 marzo 2006, allorché, per mezzo del proprio legale avvocato ***********, inviò alla **************** un messaggio fax per contestare la legittimità dell’iscrizione.
Ne consegue che l’opposizione, proposta con atto di citazione notificato il 28 maggio 2006, deve considerarsi tardiva (ex art. 617 c.p.c.) ove rivolta a sindacare la legittimità dell’iscrizione, con riferimento all’asserita violazione delle norme che regolano il procedimento di riscossione: resta, pertanto, preclusa ogni indagine inerente all’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento (la cui eventuale mancanza non esclude il diritto di procedere all’esecuzione forzata, che trova fondamento nel ruolo, cui la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo: art. 49 primo comma del D.P.R. n. 602 del 1973, avendo la **************** iscritto l’ipoteca pur essendo il credito risultante dal ruolo inferiore, compresi gli accessori e le spese, all’importo di € 8.000,00.
Tale questione, infatti, pone in discussione la concreta assoggettabilità dei beni immobili indicati nell’iscrizione al procedimento di esecuzione immobiliare esattoriale, dal momento che il limite d’importo previsto dalla legge si pone come ragione di impignorabilità dei beni immobili del contribuente, tale da configurarsi, nei confronti degli atti di espropriazione forzata, come motivo di opposizione all’esecuzione, ammissibile [ ex art. 57 primo comma lettera a) del D.P.R. n. 602 del 1973] qualunque natura abbiano i crediti iscritti a ruolo: negli stessi termini, essa va considerata con riferimento all’iscrizione ipotecaria, anche riguardo alla legittimità di tale singolo atto, poiché ciò che viene in rilievo non è soltanto il modus operandi del concessionario ma l’idoneità stessa del ruolo a consentire, nella concreta circostanza, l’iscrizione ipotecaria.
Tale qualificazione, peraltro, non induce a ritenere competente il giudice di pace, in relazione ai crediti derivanti da violazioni del codice della strada (i quali, nella specie, assorbono quasi del tutto le somme iscritte a ruolo), sia perché la competenza per materia di tale giudice può venire in rilievo solo per le contestazioni attinenti all’esistenza di tali crediti (anche per fatti estintivi sopravvenuti all’ingiunzione e deducibili ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.: si veda oltre), laddove il giudizio sulla legittimità dell’iscrizione prescinde da tale accertamento, sia, in ogni caso, perché l’iscrizione è stata eseguita a garanzia anche di un credito di natura diversa, che non rimanda alla competenza di un giudice ordinario diverso dal tribunale.
L’articolo 76 del D.P.R. consente al concessionario di procedere all’espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8.000,00 euro.
Se l’espropriazione immobiliare principia con l’avviso di vendita previsto dall’articolo 78, come si evince dall’articolo 77 secondo comma (….il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione….procede all’espropriazione), è possibile ipotizzare che l’ipoteca, quale misura meramente conservativa, sia sganciata dal limite anzidetto, mirando il concessionario, con tale strumento, unicamente a conseguire le finalità tipiche dell’istituto, ossia il diritto di espropriare i beni vincolati anche in confronto del terzo acquirente e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art. 2808 c.c.).
Tale funzione, però, può venire concretamente in rilievo solo se il bene gravato dell’iscrizione sia aggredito esecutivamente da altri creditori o se maturino ulteriori crediti in favore dei soggetti pubblici che si avvalgono della riscossione mediante ruolo (art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46), sì da raggiungere l’importo minimo che consente al concessionario l’espropriazione immobiliare.
Il concessionario avrebbe, dunque, la facoltà di iscrivere ipoteca nonostante le condizioni per il concreto esercizio del diritto reale di garanzia (nelle sue espressioni di diritto di seguito e della causa di prelazione) potrebbero non verificarsi mai: si tratterebbe, dunque, non di una misura conservativa prevista, nell’ambito del procedimento di riscossione coattiva, per assicurare i beni colpiti alla garanzia del credito esattoriale e, nel contempo, favorire il recupero del credito senza il ricorso (altrimenti doveroso) al rimedio estremo dell’espropriazione forzata (tale funzione è, in particolare, resa evidente dal secondo comma dell’articolo 77, che impone al concessionario l’iscrizione dell’ipoteca in presenza di crediti di modesta entità ed introduce un ulteriore termine dilatorio per l’inizio dell’espropriazione forzata), ma di uno strumento di pressione nei confronti del debitore, da indurre all’adempimento spontaneo pena la compressione sine die delle facoltà di disposizione dei propri beni immobili.
Se, in genere, il legislatore guarda con sfavore, perché contrari all’economia generale, gli istituti che ostacolano la circolazione dei beni e l’erogazione del credito, e, perciò, ad esempio, vieta le ipoteche generali (sancendo il principio di specialità dell’ipoteca, con riguardo sia ai beni da vincolare sia al credito garantito: art. 2809 c.c.) e pospone la prelazione ipotecaria a quella derivante dai privilegi immobiliari (art. 2748 comma 2° c.c.), diviene poco plausibile ritenere che, nella materia della riscossione mediante ruolo, sia consentito al concessionario vincolare uno o più beni immobili senza avere anche la possibilità di sottoporre i medesimi beni all’espropriazione forzata, sì da creare un vincolo che ha il solo effetto di danneggiare il debitore moroso senza arrecare alcun immediato vantaggio agli enti creditori: il debitore che più pervicacemente ritenga di sfuggire ai propri doveri verso il fisco e verso le pubbliche amministrazioni creditrici, ben potrebbe disinteressarsi dell’iscrizione, ove non debba alienare l’immobile ovvero accedere al credito, in tal modo frustrando, nonostante l’iscrizione, le ragioni degli enti creditori.
In più, una delle prerogative essenziali che l’ipoteca attrice al creditore consiste nel diritto di espropriare i beni vincolanti anche in confronto del terzo acquirente (il cosiddetto ius sequelae: art. 2808 c.c.), senza del quale l’iscrizione avrebbe limitato effetto di privilegiare il creditore ipotecario rispetto agli altri creditori, ove il bene oggetto dell’iscrizione sia ancora patrimonio del debitore e sottoposto ad espropriazione forzata.
Ammettere che l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale prescinda dalla facoltà dell’agente della riscossione di sottoporre all’esecuzione forzata significa, di fatto, scludere lo ius sequelae, ove la somma garantita sia inferiore ad € 8.000,00.
E’ bene precisare, al riguardo, che l’ipoteca deve essere iscritta per una somma determinata di denaro (art. 2809 c.c.) da indicare nella nota da presentare in conservatoria dei registri immobiliari [art. 2839 comma 2° n.4)c.c.]: la garanzia ipotecaria sussiste solo per tale somma, oltre le spese e gl interessi (entro i limiti previsti dall’articolo 2855 c.c.), sia nei confronti dei terzi (e, in particolare, degli altri creditori) per quanto concerne l’estensione della causa di prelazione, sia tra le parti, nel senso che gli effetti dell’ipoteca assistono unicamente il rapporto obbligatorio cui il titolo inerisce, non anche ulteriori ragioni di credito nei confronti del medesimo debitore.
Se, pertanto, dopo l’iscrizione, maturano, in favore del fisco o degli altri enti che si avvalgono della riscossione mediante ruolo, ulteriori ragioni creditorie, fino a superare la soglia minima per procedere all’espropriazione forzata, il concessionario potrà procedere all’espropriazione forzata solo se il bene colpito dall’ipoteca legale sia ancora nel patrimonio del debitore.
Se invece, nonostante l’iscrizione dell’ipoteca, il debitore abbia alienato il bene ad un terzo, quest’ultimo non risponderà, ex artt. 2910 c.c. e 602 c.p.c., che per la somma indicata nella nota e per il relativo debito, non anche per i debiti ulteriori maturati contro il suo dante causa; per la stessa ragione, neppure potrà subire alcuna espropriazione forzata come terzo acquirente del bene ipotecato, né subito né quando il dante causa abbia maturato debiti per almeno ottomila euro.
L’iscrizione ipotecaria per una somma inferiore all’importo minimo che, per l’articolo 76 citato, legittima l’espropriazione forzata, non realizza dunque, il risultato tipico dell’istituto, di consentire al creditore di far espropriare il bene vincolato anche se uscito dal patrimonio del suo debitore. Né può valorizzarsi la circostanza che l’ipoteca, svincolata dall’ammissibilità dell’azione esecutiva, conserverebbe la funzione di attribuire agli enti creditori una causa di prelazione da far valere nel concorso con gli altri creditori: per i crediti di natura tributaria (artt. 2771 3 2772 c.c.) e per altri crediti il cui recupero è affidato alla riscossione esattoriale (artt. 2774, 2775, 2776 commi 2° e 3° c.c.), la materia dei privilegi immobiliari è dettagliatamente regolata dal codice civile, che limita l’estensione del privilegio richiedendo che si tratti di crediti imputabili ai redditi immobiliari (per di più, per le sole imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente) o inerenti alla cessione degli stessi immobili (art. 2772 c.c.), o ancora riconosce carattere solo sussidiario al privilegio immobiliare, sì da esigere l’infruttuosa esecuzione sui mobili (art. 2776 c.c.).
L’ipoteca esattoriale, dunque, non è stata introdotta allo scopo di incidere sul regime della prelazione ( pur se, nella successiva esecuzione forzata, essa realizza anche tale risultato, connesso agli effetti tipici dell’istituto), tant’è che l’analoga figura del fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973) non conferisce alcun diritto di prelazione sul ricavato.Se, pertanto, il legislatore, in materia di esecuzione esattoriale, consente il ricorso all’espropriazione forzata immobiliare solo quando il credito per cui si procede supera gli ottomila euro, tale limitazione non può che riguardare anche l’ipoteca che procede il pignoramento: la stretta correlazione tra tale istituto e l’espropriazione immobiliare, di modo che l’ammissibilità dell’iscrizione esige che il concessionario abbia la facoltà di promuovere l’esecuzione forzata sugli immobili del debitore, può del resto, evincersi anche dall’articolo 77 nella parte in cui stabilisce, per l’ipotesi contemplata dal secondo comma, che al decorso del termine di sei mesi dall’iscrizione il concessionario proceda all’espropriazione.
E’ da ritenere, in conclusione, che il ruolo, come titolo esecutivo, consente l’ipoteca se ed in quanto attribuisce anche il diritto di procede ad esecuzione forzata sui beni del debitore.
Se tale diritto manca perché i crediti iscritti a ruolo non raggiungono l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, i beni immobili non possono essere svincolati.
La cancellazione dell’ipoteca, specificamente richiesta dall’attore nelle conclusioni articolate nell’atto di citazione, pur ordinata con la presente sentenza, sarà eseguibile solo al suo eventuale passaggio in giudicato (art. 2884 c.c.)
Le questioni che attengono all’esistenza dei crediti iscritti a ruolo ovvero del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per l’eccepita estinzione dei crediti dovuta a prescrizione e per la decadenza dell’azione esecutiva, danno luogo anch’essi ad opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c.
Riguardo al credito per la tassa di smaltimento dei rifiuti, cui inerisce la cartella di pagamento n. 071/…………., i motivi di opposizione all’esecuzione sono inammissibili ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Per gli altri crediti, tutti inerenti a violazioni del codice della strada (cartelle di pagamento n. 071/………., 071/………….., 071/…………….. 071/……………… 071/……………….., 071/………………, 071/…………………………. , 071/………………. e ……………. così come anticipato all’udienza di prima comparizione, la competenza per materia attribuita al giudice di pace dall’articolo 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 si estende anche alle opposizioni all’esecuzione, con cui si faccia valere l’inesistenza del credito o la sua successiva estinzione (cfr. Cass. 18 luglio 2005 n. 15149, secondo la quale ove si contesti, prima dell’inizio dell’esecuzione, la legittimità dell’iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo idoneo, o si adducano fatti estinti sopravvenuti alla formazione del titolo, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio ex art. 615 primo comma c.p.c. quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio).
Riguardo le spese processuali, l’attore C.G. risultava vittorioso sull’unico motivo di opposizione attinente alla violazione dell’articolo 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 (norma ritenuta applicabile anche all’iscrizione di cui al successivo articolo 77), sulla cui interpretazione si registrano opinioni contrastanti:
ricorrono, pertanto, giusti motivi per la parziale compensazione delle spese processuali, con la condanna della Gest Line S.p.A. solo nella misura di un terzo (da attribuirsi, ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., all’avvocato *****, per la dichiarazione resa nell’atto di citazione)
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
– dichiara l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria iscritta (presso l’Agenzia del Territorio di Napoli 1) dalla Gest Line S.p.A, contro C.G. (nato a Napoli il .. maggio 19….., codice fiscale …………) in data 23 febbraio 2006, orinandone la relativa cancellazione (da eseguirsi secondo la previsione dell’articolo 2884 c.c.);
– dichiara inammissibile l’opposizione all’esecuzione in ordine al credito risultante dalla cartella di pagamento n. 071/2003/00675009/07/000;
– dichiara la propria incompetenza per materia, per essere competente il giudice di pace di Napoli, per l’opposizione all’esecuzione relativa alle cartelle di pagamento n. 071……….., 071/…………………. 071/……………, 071/………………. salva la competenza attribuita agli organi della giurisdizione tributaria dall’articolo 2 del D.Lgs n. 546 del 1992 (che, riguardo agli atti impugnabili e in relazione ai soli crediti tributari, si estende, a decorrere dal 12 agosto 2006 e salva la previsione dell’articolo 5 c.p.c per i giudizi pendenti, anche all’iscrizione di ipoteca e al fermo amministrativo: v. art. 35 comma 26 quinquies del D.L/. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006 n. 248)./………………., 071/………………., 071/……………….. , 071/………….. e 071……………, con termine di giorni sessanta per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente;
– dichiara compensata per due terzi le spese processuali e condanna la **************** al pagamento, in favore dell’avvocato ***********, di € ……., di cui € …..00 per spese, € .., 00 per diritti, € …..0,00 per onorari ed € ….. ……. per spese generali, oltre IVA, CPA come per legge (così liquidate, nella misura di un terzo, le spese processuali anticipate per l’attore)
Così deciso in Napoli il 29 marzo 2007
Breve commento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 29/03/2007 in tema di illegittimità della ipoteca esattoriale
La sentenza in commento si pone come elemento di novità nel panorama delle esecuzioni esattoriali. Da essa infatti è possibile cogliere l’affermarsi anche in tale materia di un orientamento che già da qualche tempo sta diffondendosi nella giurisprudenza che mostra di voler affermare nuovi principi a tutela del debitore-esecutato. Un recente esempio di tale cambiamento, proviene dalla Corte di Cassazione la quale ha, con la sentenza n°23726 del 15/11/2007 emessa a Sezioni Unite, stabilito che il frazionamento giudiziale di un credito unitario operato dal creditore rappresenta un abuso del processo esecutivo contrario al generale dovere di correttezza e buona fede ma anche al principio di solidarietà di cui all’art.2 Cost.. Tale decisione ha ribaltato il precedente orientamento espresso dalle stesse SS.UU. con la sentenza n°108 del 2000 affermando a giustificazione di un tale cambiamento di rotta, l’esistenza di un dovere sovragiuridico di correttezza in capo al creditore esecutante del quale però non v’è traccia in nessuna norma.
Tornando alla decisione in commento appare opportuno a questo punto tracciarne i punti salienti. Orbene il Tribunale di Napoli ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata su un bene immobile da parte del concessionario, quando il credito azionato non superi gli 8.000 euro. Una siffatta decisione parte da una reinterpretazione degli art. 76 e 77 del D.P.R. n°602 del 1973, dei quali il primo consente al concessionario di procedere all’esprorpriazione immobiliare solo se il credito complessivamente azionato superi gli 8.000 euro; il secondo impone allo stesso concessionario di iscrivere ipoteca prima di procedere alla esecuzione forzata.
Ciò che deve venire in rilievo difronte all’obbligo di iscrizione ipotecaria di cui è gravato il concessionario procedente, è il significato o meglio il ruolo giuridico che occorre dare all’ipoteca stessa. Tracciando quindi un quadro generale sull’istituto ipotecario, il giudicante ha rivelato come nell’esecuzione tributaria, in mancanza di crediti superiori al detto limite di 8000 euro, la stessa ipoteca non è ingrado di garantire il credito azionato.
Infatti, i vantaggi essenziali dell’iscrizione ipotecaria indicati nell’art.2808 c.c., sono da un lato quello di poter espropriare i beni vincolati anche se venduti a terzi (ius sequelae), e dall’altro quello di acquisire un privilegio rispetto agli altri creditori in caso di esecuzione forzata sul bene facente ancora parte del patrimonio del debitore.
Senonchè, la garanzia ipotecaria sussiste solo per la somma determinata ed indicata nella nota di iscrizione e limitatamente al rapporto obbligatorio sancito nel titolo per mezzo del quale l’iscrizione è avvenuta; da ciò consegue che nel caso in cui tale somma sia inferiore al detto limite legale si verrebbe a creare una situazione nella quale il concessionario non potrebbe mai sottoporre il bene ad esecuzione forzata e, in caso di vendita del bene a terzi da parte del debitore, questi risponderanno solo per il debito indicato nella nota di trascrizione senza poter essere sottoposti di conseguenza ad esecuzione forzata; il chè fa venire meno lo ius sequelae di cui al citato art. 2808 c.c..
Come può facilmente intuirsi da tali brevi considerazioni, l’iscrizione ipotecaria è realmente fonte di garanzia per il creditore fintanto che questi possa realmente procedere ad esecuzione forzata, venendo meno, in caso contrario, i suddetti vantaggi essenzialmente raggiungibili dallo stesso attraverso l’iscrizione ipotecaria.
A seguito di tale analisi, non deve stupire il fatto che il giudicante concluda mettendo in rilievo la circostanza che consentire al concessionario l’iscrizione ipotecaria anche qualora in concreto l’espropriazione possa non verificarsi mai, significa permettere allo stesso di adoperare un istituto giuridico come mero strumento di pressione psicologica sul debitore il quale potrebbe essere indotto al pagamento spontaneo per evitare di vedere compromesso, senza limite temporale, il potere di disposizione sui propri beni immobili.
Stante ancora il fatto che non può attribuirsi all’ipoteca esattoriale un effetto di prelazione nel concorso con gli altri creditori poichè l’ordinamento riserva tale privilegio a crediti di altra natura, non può che concludersi che la limitazione posta dall’art.76 del citato D.P.R. non può che riguardare anche l’ipoteca eventualemnte iscritta dal concessionario, che deve quindi essere cancellata.
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