Breve commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2008. Fermo amministrativo e Iscrizioni Ipotecarie: Riaperta la partita sulla giurisdizione

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Con la recentissima sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, la Corte Costituzionale ha riaperto la discussione sulla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’attribuzione a tali organi della cognizione delle cause in merito al canone per l’occupazione di aree pubbliche (cosap), dichiarando l’illegittimità dell’art. 2 comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 per come modificato dalla L. n. 248/2005.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale, ha ribadito che è la definizione di tributo a delimitare la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
In breve.
La Corte, ricordando quanto disposto dall’art. 102 e dalla VI disp. trans, ha ribadito, richiamando la propria giurisprudenza sembre costante (cfr. sent. 287/1974 e 215/1976 ), che è possibile ampliare le competenze delle stesse Commissioni Tributarie purchè non si violi l’art. 102 Cost. in quanto la loro giurisdizione deve rimanere confinata alle controversie tributarie: cioè il cui oggetto è un tributo e questo in contrasto con quanto cercava di affermare la difesa erariale nella sua memoria di costituzione secondi cui : "
(a) «Un ampliamento della competenza delle Commissioni Tributarie non equivale ad istituzione di un nuovo giudice speciale»;
b) «l’intervenuta revisione non vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati nell’ordinamento e nel funzionamento le Commissioni Tributarie come già revisionate»;
c) «Non può dirsi che la mera attribuzione della competenza a conoscere dei canoni di concessione per l’occupazione dei suoli pubblici snaturi le competenze originarie delle Commissioni: tale competenza si aggiunge a quella relativa alla materia propriamente tributaria, in una logica di sistema che considera la natura pubblicistica dell’entrata la quale, pur non essendo "stricto sensu" tributaria, è certamente "fiscale" ed altrettanto certamente non è "privatistica", rett[a], come è, da principi e regole non dissimili da quelli che presiedono la "tassa"»."   
La Corte ha ribadito, in buona sostanza, che il legislatore non ha la discrezionalità di attribuire alle Commissioni Tributarie (per questo tollerate nella loro "specialità" nel sitema dopo la nascita della Carta Costituzionale con la famosa sentenza costituzionale. 287/1974) tutte le controversie relative a prestazioni patrimoniali imposte che non siano tributi, di cui in sentenza ha ribadito i canoni.
Con la lapalissiana conseguenza che ove sia accertata la mancanza di tale nesso, si deve affermare la natura non tributaria della materia e di conseguenza l’impossibilità di attribuirla alla cognizione dei giudici tributari, per illegittimità costituzionale, secondo il principio per cui ogni obbligo patrimoniale imposto al cittadino dall’amministrazione pubblica, se non qualificabile come tributo in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, è escluso dalla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Conseguenze, possibili, della sentenza in esame
Il primo e più immediato, perchè oggetto della pronuncia posta all’attenzione della corte, è la giurisdizione del giudice ordinario delle controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (previsto dall’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Più in generale, la pronuncia riapre il dibattito sulla giurisdizione perchè va ad incidere sull’attuale assetto che è stato modificato sia dal legislatore della L. n.248/2005 che da quello dell’omonima L. n., 248/2006, riaffermando l’ambito delimitato di competenza delle Commissioni Tributarie e, nel contempo, ribadendo quello della giurisdizione ordinaria.
 
La ricaduta nel caso del Fermo dei beni mobili registrati e dell’Iscrizione Ipotecaria
 
Come da me argomentato in altro scritto pubblicato anche in questa rivista[1], seppur è vero che vige una giurisdizione “speciale e generale” esercitata dalle Commissioni tributarie, alle quali è affidato, specialmente dal recente legislatore, l’esame di tutte le controversie di natura fiscale, le questioni attinenti alla giurisdizione, sono questioni che attengono alla domanda (art. 5 c.p.c.) e la decisione è determinata dall’oggetto della domanda (art. 386 c.p.c.) o meglio dalla quaestio collegata al diritto soggettivo e all’illecito a questo collegato[2].secondo il brocardo jus persequendi judicio quod sibi debetur[3].
Richiamando il sopra citato articolo corroborato dalla sentenza n. 64/2008 della Corte Costituzionale che ha richimato i principi che delimitano la giurisdizione delle commissioni tributarie, non si può che ribadire quanto in conclusione affermavo in quello scritto in merito alla ricerca della giurisdizione che deve essere ricercata in base alla natura impositiva (commissioni tributarie) o meno ( giudice ordinario) della pretesa che sottende il fermo amministrativo o l’iscrizione ipotecaria.
In buona sostanza al Giudice Ordinario, ancor più oggi alla luce della citata sentenza, si può chiedere la sospensione del vincolo d’indisponibilità realizzatosi attraverso l’iscrizione del provvedimento del fermo dei beni mobili registrati e/o dell’ipoteca, se la pretesa posta a fondamento di tale vincolo non aveva natura tributaria perchè, giusto Sentenza n. 64/2008 Cort. Cost. e art. 29 D.Lgs. n. 46/99, la Giurisdizione appartiene (cfr. anche C. Cost n. 439/99 e Cass. civile n. 13534/05) al Giudice che sarebbe “…competente a conoscere la controversia…” e il rimedio esperibile[4], è quel previsto dall’art. 615 c.p.c. con cui si contesta il diritto a procedere ad esecuzione.
 
Avv. Francesco Molinari
Componente Camera Tributaria di Cosenza
Socio di Avvocati & Avvocati
 
 
 
 
 


[1]             Fermo dei beni mobili registrati (c.d. Fermo Amministrativo) .Processo tributario e garanzie giurisdizionali alla luce della L. n. 248/06, la c.d. Bersani-Visco: Un’altra occasione perduta.
            https://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/24364.html
[2]             E. Fazzari – Istituzioni di Diritto Processuale- in cui ci illumina su come nel processo, in realtà, quando si parla di “..oggetto …ci si riferisce alla constatazione che tutto un insieme di atti del processo, atti di parte, di giudice, ecc., operano intorno al thema disputandum costituito dall’esistenza del dovere, del diritto e dalla loro violazione..”, che per la varietà di quaestio ad essi collegabili, lo portano ad affermare che intorno all’oggetto degli atti processuali:”…è possibile l’analisi,ma non anche una sintesi teoricamente fondata..”-Cedam – pp. 307 e ss. Di diverso avviso, invece, la c.d. teoria statica del Chiovenda per come esposta in –Principi – pp. 379 e ss..
[3]             Satta – Diritto Processuale Civile – Cedam, pp. 153 e ss. Nel quale chiarisce come la domanda è sia “… una manifestazione del diritto che invoca la sua tutela ..(che)..atto del processo,introduttivo e costitutivo del processo”.
[4]             Permane, pertanto, quella divisione della giurisdizione che nella pratica si era fin qui realizzatasi che si concretizzava nel principio pratico per cui, se il credito per il quale il fermo è disposto ha natura tributaria, la Giurisdizione è delle CTP, nel caso, invece, di credito ordinario, spetterà all’A.G.O..

Molinari Francesco

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