Brevi considerazioni sulla figura dello Steward presente negli stadi

La morte dell’ispettore di Pubblica Sicurezza Filippo Raciti a seguito dei noti fatti accaduti a Catania il 2/2/2007,ha portato gli organi competenti ad una profonda riflessione e ad un loro un pronto intervento.Infatti,dopo pochi giorni,viene emanato il d.l. n. 8 del 8/2/2007 (c.d. Decreto Amato)convertito  nella legge 4/4/2007 n. 41 che reca misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni  di violenza connessi  a competizioni calcistiche.E’ un intervento del legislatore sicuramente più “duro”rispetto al passato,poichè finalmente si passa a misure più severe per i trasgressori.Viene istituito l’Osservatorio  Nazionale sulle manifestazioni sportive istituito presso il Ministero degli Interni.Inoltre l’ art. 2 ter  demanda a un decreto del Ministro dell’ Interno da emanare entro 60 gg. dall’ entrata in vigore della legge,per stabilire i requisiti,le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato  dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi,di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi,nonché le modalità di collaborazione con le Forze dell’ ordine.

Ed è proprio Il D.M. del 8/8/2007 pubblicato sulla G.U.  del 23/8/2007, che obbliga la presenza  di tali  soggetti,altresi noti col termine anglosassone di steward,in tutti gli stadi con una capienza superiore ai 7500 spettatori.Una figura,che gradualmente affiancherà il personale delle forze di Polizia nella gestione delle tifoserie in particolare agli ingressi,con compiti  di smistamento e di verifica del regolamento di uso degli impianti sportivi.Ogni società di calcio dovrà impiegare per ciascuna gara calcistica,un numero di steward non inferiore al rapporto di 1 ogni 150 spettatori effettivi,o di uno 1 ogni 250 spettatori in base alla capienza dell’ impianto prevedendo un’adeguata aliquota di personale femminile.Il loro impiego dovrà essere effettuato sulla base di un piano approvato dal Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S),almeno tre giorni prima della gara,redatto e presentato dal Delegato della sicurezza il quale pianifica l’impiego dei medesimi.L’elenco,con la relativa documentazione è altresi trasmesso al Questore.Infine,il giorno della gara viene  esibito dallo stesso delegato alla sicurezza al rappresentante della Procura Federale della FIGC.

Gli addetti durante lo svolgimento delle loro mansioni,indossano una casacca fluorescente di colore giallo o arancio,con la scritta”steward”,un numero progressivo associato al nominativo dell’ operatore,ed uno o più asterischi per individuare i compiti di:“capo unità”ogni 20 steward,”coordinatore” cioè responsabile di un settore dello stadio e di “responsabile di funzione”.In pratica questo è l’organigramma, che si completa con il responsabile alla sicurezza che è la figura apicale.

Inoltre, il  D.M. suddetto ha evidenziato:

– le disposizioni attinenti “i requisiti,le modalità di selezione e la formazione” degli steward,nonché l’obbligo per le società di calcio di comunicarne i nominativi al Prefetto,al fine dei necessari controlli;

-le sanzioni amministrative per quei club che abbiano dato l’ incarico in questione a”persone prive dei requisiti morali” indicati dall’ art. 11 del TULPS;

-le sanzioni nei confronti  delle società che impieghino gli steward”in numero inferiore a quello previsto dal piano approvato dal Gruppo Operativo di sicurezza”

-la possibilità di affidare agli steward”altri servizi ausiliari dell’ attività di polizia,relativi ai controlli nell’ambito dell’ impianto sportivo,per il cui espletamento non è richiesto l’ esercizio di pubbliche potestà o l’ impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia”

-la previsione che la violenza o minaccia e la resistenza ad uno steward,già punite equiparando tale soggetto ad un pubblico ufficiale dalla legge n. 401/1989 all’ art. 6 quater,articolo introdotto con le modifiche apportate nel 2007,godano dell’ aggravante di cui all’art. 339 terzo comma c.p.(in quanto commesse  da più di 5 persone con armi o da più di 10 persone anche senza armi);

-la previsione che le lesioni gravi o gravissime arrecate all’ addetto alla sorveglianza debbano essere punite con le medesime pene previste dall’ art. 583 quater c.p.,previsto dall’ art 6 quinquies introdotto  il 19/12/2010 con le modifiche apportate alla l. n. 401/89.

Quindi, è comprensibile che gli steward sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’ art. 358 c.p,con la possibilità di applicare le stesse pene previste per chi commette reati nei confronti di un pubblico ufficiale.

Conseguentemente è evidente la volontà dello Stato di attribuire agli addetti privati alla sicurezza dignità e tutele simili a quelle da tempo conferite alle forze dell’ ordine pubblico,pur non prevedendo giustamente la possibilità per gli steward di avvalersi dell’ uso delle armi.

I compiti degli steward comprendono:

– la bonifica preventiva dell’ impianto cioè:verifica delle stabilità delle strutture mobili,rimozione di oggetti proibiti e materiali pericolosi,eliminazione di ostacoli o di intralci alle vie di fughe,verifica degli impianti antincendio,delle uscite di sicurezza e dei sistemi di videosorveglianza.

-le operazioni di prefiltraggio ai varchi di accesso cioè:verifica dei biglietti,rispetto del regolamento d’ uso dell’impianto al fine di evitare l’ introduzione di oggetti e materiali pericolosi o proibiti,controllo di bandiere e striscioni,accoglienza e indirizzo del pubblico verso i tornelli.

-quelle di filtraggio in prossimità dei preselettori di incanalamento,regolamento dei flussi ed ulteriori verifiche,controllo sommario e visivo delle persone e delle borse eventualmente in loro possesso per un’aliquota non inferiore al 40% degli spettatori,instradamento al settore prescelto.

-le attività all’interno dello stadio che comprende:indicazione del posto a sedere,vigilanza sugli indebiti accessi,osservazione del pubblico al fine di prevenire situazioni e comportamenti illeciti o pericolosi,vigilanza delle aree interdette,perimetrazione del terreno di gioco ove non già prevista dalla stessa struttura,eventuale separazione di gruppi all’ interno di uno stesso settore,concorso attivo quanto alle emergenze ed agli altri servizi previsti dal “Piano di sicurezza”,assistenza alle persone diversamente abili,ogni controllo o attività disposti dalle autorità di Pubblica Sicurezza non richiedenti l’esercizio di pubbliche potestà.

Le facoltà di intervento degli steward sono essenzialmente limitate al richiamo dei trasgressori alla osservanza delle regole di comportamento all’interno dello stadio,all’ accertamento dell’ identità e del possesso del titolo di accesso.Curano la successiva segnalazione alle forze dell’ ordine.Sono  tenuti ad agire in linea con le disposizioni che vengono impartite dal responsabile della sicurezza da cui dipendono,direttamente e/o tramite i coordinatori della sicurezza,e delle autorità pubbliche di controllo.

I requisiti richiesti per accedere alla funzione sono stabiliti nell’ allegato A del sopracitato decreto e precisamente:

-fisici:età compresa tra i 18 e i 55 anni,con minimo elevato a 21 anni per le mansioni di maggiore impegno e responsabilità;buona salute fisica e mentale;prestanza fisica adeguata ed assenza di problematiche legate all’ uso di alcol e stupefacenti;

-culturali:diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera per le mansioni di maggiore responsabilità;diploma di scuola media inferiore e conoscenza di una lingua straniera per le mansioni più semplici;

-soggettivi:possesso dei requisiti morali di cui all’ art. 11 TULPS;assenza di DASPO o di misure di prevenzione;assenza di denunce o condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni;

-psicoattitudinali:capacità di concentrazione e controllo,attitudine ai contratti con il pubblico ed alla percezione delle situazioni di pericolo.

Inoltre,devono essere in possesso dell’ attestato alla frequenza di corsi professionali,per dare una approfondita formazione e devono altresi partecipare a delle selezioni che prevedono oltre alla presenza dei requisiti suddetti,anche una prova preliminare ed a test attitudinali.

L’ elenco delle persone formate è tenuto  costantemente aggiornato dalla Questura della Provincia ove ha sede l’impianto sportivo,anche al fine di verificare,prima di ogni stagione calcistica,la permanenza dei requisiti richiesti per l’ impiego presso gli impianti sportivi.Il Prefetto della Provincia,su segnalazione del Questore,dispone la sospensione di impiego negli stadi per la perdita dei requisiti.

Si  precisa,che la figura dello steward è stata altresi rafforzata con il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/7/2011 recante definizione di nuovi servizi ausiliari dell’ attività di polizia affidati agli stessi,nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto n. 8 del 2007.Il decreto del 2011 prevede che l’attestazione di steward è revocata,anche se richiesto dal Questore della Provincia interessata,quando è accertata la perdita dei requisiti(vedasi allegato B del D.M. 28/7/2011).Da notare che il  precedente decreto disponeva invece   la  sospensione di  impiego negli stadi.Inoltre ancora ,possono essere affidati agli steward dalla stagione 2011/2012,servizi ausiliari di polizia:

-controllo  anche a campione  manuali sull’ abbigliamento e delle cose portate dai soggetti  che accedono all’impianto sportivo,per evitare l’ introduzione all’ interno dell’ impianto sportivo di oggetti,strumenti e materiali illeciti proibiti,atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità.Il D.M. precisa che i suddetti servizi possono essere svolti dagli steward,preventivamente indirizzati,che hanno acquisito una specifica attestazione nell’ambito dei corsi di formazione,previo assenso del Questore e sotto la costante supervisione degli agenti ed ufficiali di P.S. preposti agli specifici servizi.

Rilevante ai fini dell’ impiego operativo degli steward è Il Gruppo operativo sicurezza (GOS) istituito presso ogni impianto sportivo.Le società di calcio che ospitano l’ evento,sono responsabili del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori.L’ intera attività viene svolta sotto la vigilanza del Gos,il quale opera in permanenza presso ogni impianto sportivo ed è presieduto da un funzionario della polizia di stato nominato dal Questore(delegato per la sicurezza).Fanno parte anche funzionari dei Vigili del Fuoco,del Servizio Sanitario, della Polizia Municipale ed il delegato alla sicurezza della società ospitante, figura obbligatoriamente presente in ogni società di calcio professionistico.

Il giorno in cui si disputa l’ incontro,il Gruppo assume la funzione di “Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione”.Tale Centro,riunito per tutta la durata dell’ evento avrà,tra i suoi compiti,quelli di stabilire gli orari di apertura dei cancelli,fissare le frequenze dei controlli a campione mediante metal detector,coordinare gli interventi per la gestione della sicurezza e gestire le eventuali emergenze.In ogni impianto dovrà essere previsto un “dispositivo standard” composto dalle forze di polizia territoriali,da un adeguato numero di steward ed altre professionalità tecniche,che  permetterà di garantire le condizioni di funzionalità dell’ impianto per l’ incolumità degli spettatori e la vigilanza degli spalti.Ciascun componente opererà in maniera integrata e nel rispetto delle proprie professionalità,fermo restando i profili di responsabilità per l’ ordine e la sicurezza pubblica che il quadro normativo vigente affida ai funzionari di pubblica sicurezza.

Ebbene precisare altresi,che in data 8/9/14, una  task force costituita presso il Ministero degli Interni e composta da rappresentanti del Coni,dell’Osservatorio Nazionale, dell’ordine pubblico a livello Nazionale,dai rappresentanti della lega calcio di serie A,B e lega Pro e della Procura federale,ha varato un pacchetto di misure per la sicurezza e la partecipazione delle manifestazioni sportive,dove per quanto riguarda la figura dello steward oltre a ribadire quanto previsto con le leggi precedenti,prevede anche una ulteriore  valorizzazione del servizio di stewarding.Infatti, nell’ ambito del GOS le società sportive,attraverso il Delegato alla Sicurezza,condividono la stewarding policy,che deve tener conto di un impiego qualificato sulla base delle caratteristiche personali delle risorse umane disponibili,delle attitudini,del percorso formativo e delle performance assicurate sul campo.Sempre nell’ ambito del Gos devono essere promosse attività di aggiornamento formativo professionale tra gli steward e le Forze di Polizia territoriali con il principale scopo di armonizzare e rendere efficace la collaborazione sul campo degli operatori sopracitati.I corsi di aggiornamento per gli steward devono essere con cadenza annuale e verifiche dei risultati ottenuti nello svolgimento delle attività.Inoltre ancora,cosa molto importante,è previsto nell’ambito della stewarding policy che ciascuna società sportiva,obbligatorio per le società di serie A e B e facoltativo per quelle della lega Pro,deve prevedere l’eventuale impiego dei propri  steward,appositamente selezionati e formati,da inserire nel piano operativo di sicurezza dello stadio che ospita la gara.Il piano d’impiego degli steward in trasferta,deve tenere conto del numero ipotizzato di tifosi che partecipano all’evento.

In conclusione,la figura dello steward   si pone come un utile mezzo di ausilio alle forze dell’ ordine,e con il passare degli anni la sua presenza si è rilevata indispensabile,prova né sia il fatto che il ruolo e la competenza   vengono  continuamente rafforzati .Inoltre,cosa di non di poco conto, come pubblicato  da stampa autorevole,nonché come  dichiarato dal Ministro degli Interni, nelle ultime stagioni calcistiche gli incidenti negli stadi sono notevolmente diminuiti,anche se in qualche occasione tale figura è stato oggetto di violenza e conseguentemente il tifoso autore del gesto ha ricevuto provvedimenti di  divieto di assistere a manifestazioni sportive (Daspo) per 5 anni.

Cogliandro Antonio

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