Nel diritto del lavoro, si ? soliti parlare di omnicomprensivit? (e o unitariet?) della retribuzione, con riferimento a quel principio in base al quale la stessa includerebbe tutti indistintamente i compensi recanti i caratteri di continuit?, obbligatoriet?, corrispettivit?, determinatezza e o determinabilit?.
Ordunque, ponendo attenzione al quadro normativo ed alle pi? recenti riflessioni giurisprudenziali e dottrinali, si constata, da ormai pi? di un ventennio, la vigenza di un principio opposto a quello della omnicomprensivit? (e ci? a decorrere dall?indirizzo inaugurato da Cass., sez. un., 13 febbraio 1984, n. 1069; conf., id., 23 dicembre 1999 n. 14484).
Tuttavia, quando una norma legislativa depone nel senso della omnicomprensivit? della retribuzione, essa ? inderogabile in peius da qualsivoglia norma contrattuale collettiva (Cass., sez. unite, 4 aprile 1984 n. 2183).
?Da tutto quanto detto discende che ove una disposizione testuale (normativa e o pattizia) non stabilisca expressis verbis che un dato compenso, avente carattere continuativo nel tempo, costituisca base di calcolo di un dato istituto retributivo ? come accade per l?indennit? di mancato preavviso ai sensi e per gli effetti del chiaro disposto dell?art. 2121 c.c. ?, non ? a parlarsi di unitariet? della retribuzione, del che ? riprova il seguente pronunciato: ?L’inesistenza? di ?un ?principio di onnicomprensivit? della retribuzione comporta che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi e che la contrattazione collettiva possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilit? ai fini dei vari istituti ?indiretti, salvo che questi siano regolati da norma imperativa (come nel caso della tredicesima mensilit? la cui base di calcolo – ex art. 9 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 – ? costituita dalla retribuzione globale mensile di fatto); restando l’interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune riservata al giudice del merito, la cui valutazione ? censurabile in sede di legittimit? solo per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, l’impugnata sentenza, confermata in tale parte dalla S.C., aveva ritenuto che la contrattazione collettiva dei dipendenti di imprese di navigazione marittima non prevedeva, fino al c.c.n.l. 8 novembre 1991, la regola della computabilit? dell’indennit? per lavoro notturno prestato a turni avvicendati nella base di calcolo per quattordicesima mensilit?, ferie e permessi; tale pronuncia ? stata invece cassata nella parte in cui escludeva tale computabilit? nella gratifica natalizia o tredicesima mensilit? (in tal senso, espressamente, Cass., sez. lav., 5 novembre 1998, n. 11137; conff., in dottrina, tra gli altri, Persiani, Il tramonto del principio della omnicomprensivit? della retribuzione e il problema del giudice sulla contrattazione collettiva, nota a Cass., sez. un. sent. 1069/1984, cit., Giur. It., 1984, I, 1, 1557; carinci ed aa., Diritto del lavoro, Torino, 1994, 326).
Ad ogni modo, al fine di orientare l?interprete nei numerosi casi – limite che abbiano a riguardare la materia de qua, la giurisprudenza ha anche suggerito l?adozione di un criterio di accertamento ex ante del requisito della continuativit? di un istituto retributivo: ?Con riguardo ad istituti retributivi indiretti il cui importo, in mancanza di una regola legale di onnicomprensivit?, debba essere determinato alla stregua della retribuzione normale definita dalla disciplina collettiva (nella specie, art. 6, c.c.n.l. del 1976 per gli autoferrotranvieri), la continuativit? di un compenso (nella specie, per lavoro notturno), ai fini dell’inclusione di esso nella retribuzione predetta, deve essere accertata ex ante e non gi? ex post e, quindi, con riferimento alla sussistenza o no di una previsione astratta di sua corresponsione e non gi? alla stregua della continuativit? in concreto della sua erogazione? (in tal senso, espressamente, Cass., sez. lav., 11 giugno 1990, n. 5654).
Ancora di recente,
Giorgio Vanacore
Avvocato in Napoli
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