La sentenza n.571.04 della Corte Suprema affronta la poco conosciuta problematica della libertà del cittadino imputato non abbiente di nominare un difensore di fiducia iscritto negli elenchi speciali di un Consiglio dell’Ordine appartenente ad un Distretto di Corte d’appello diverso da quello ove è ubicato l’ufficio giudiziario militare. In particolare,la vicenda riguarda la problematica della sussistenza del diritto agli onorari, ovviamente a carico del’Erario, per il difensore iscritto nell’albo degli avvocati di Napoli(e nel corrispettivo elenco speciale di cui all’art. 80 d.p.r. 115/02) che abbia curato la difesa del suo assistito presso la Corte di appello militare di Verona.
La recente riforma dell’art.82 d.p.r. 115/02, che ha riconosciuto espressamente il diritto dell’imputato ha nominare un difensore di fiducia “extra-districtum” con corresponsione allo stesso dei soli onorari a carico dello Stato (e con esclusione del’indennità di trasferta), non è stata ritenuta applicabile dalla corte di merito in quanto legge entrata in vigore sucessivamente al conferimento dell’incarico.
Da qui il quesito, risolto dalla Corte di Cassazione: competono al difensore “extra-districtum” gli onorari per l’attività svolta anche quando sia iscritto, evidentemente, in un elenco presso un Consiglio dell’Ordine diverso da quello presso il quale pende il procedimento? La questione, peraltro è ancora più problematica posta la particolarità dell’ordinamento giudiziario militare che con la l.n.180.1981 ha istituito come giudice militare di secondo grado la Corte militare di appello di Roma( competente per La Spezia,Roma e Cagliari) con sezioni distaccate operanti a Verona(competente per Torino, Verona e Padova) e Napoli( competente per Napoli, Bari e Palermo).
La Corte d’appello militare, nel rigettare l’istanza di liquidazione avanzata dall’avvocato ha evidentemente ritenuto che per il riconoscimento del diritto agli onorari il difensore dovesse essere iscritto (ante-riforma) nell’ albo di un Consiglio dell’Ordine appartenente al “sub-distretto” di Verona, sede del procedimento giudiziario.
Contro tale interpretazione insorgeva il difensore, lamentando il fatto che l’unico distretto di appello operante sul territorio sia quello di Roma, anche se per ragioni organizzative ulteriormente ripartito in due sez. distaccate:Verona e Napoli.
La tesi veniva accolta dalla Suprema Corte che evidenziava come non potesse trovare applicazione, nel caso di specie, la diversa disciplina normativa prevista dall’art.80 co.2 d.p.r.115/02 che statuisce, in fattispecie sostanzialmente analoghe, “che nel caso di procedimento pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato o alle sezioni giurisdizionali presso la Corte dei Conti- gli elenchi da cui sciegliere i difensori sono quelli istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto di Corte di appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”, posto che il legislatore non fa riferimento alcuna alla magistratura militare d’appello ne tantomeno a quella di sorveglianza (anch’essa incardinata per tutto il territorio nazionale a Roma).
La sensazione di chi scrive è che il mancato richiamo del legislatore sia dovuta alla ormai cronica dimenticanza delle problematiche afferenti la giurisdizione militare ogni qual volta essa venga ad interferire con una qualche normativa di nuovo conio: invero non si comprenderebbe il perchè di una così palese diversità di disciplina con le analoghe situazioni di patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Tuttavia è indubbio che anche ove vi fose stata la prospetata dimenticanza la sentenza si isrive nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale propenso ad ampliare la facolta di scelta dell’imputato e quindi del diritto di difesa al di la di ogni anacronistica limitazione territoriale.
avv. Massimiliano Strampelli
vicepresidente comitato penale A.N.V.A.G.
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