Brevi note sull’art. 32 cost.

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Introduzione:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
 
Come prima cosa sarà necessario stabilire il significato di salute in materia giuridica. Secondo l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la salute è definita come :“ uno stato di benessere fisico,mentale, sociale e non consiste soltanto nell’ assenza di malattie o infermità”.
 
1 COMMA:
Nel primo comma si evidenziano due aspetti: diritto e interesse, fortemente collegati nel caso in cui un soggetto possa essere affetto da malattie infettive la cui cura, diventando interesse collettivo, trasforma il diritto in dovere alla salute chiarendo in questo modo il: “se non per disposizione di legge” che troviamo nel secondo comma. Malattie infettive, infermità mentale, tossicodipendenza etc. appartengono alla categoria dei TSO (trattamenti sanitari obbligatori).
 
Attualmente, la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti, ma non è sempre stato così. Alla base di questo problema troviamo l’ interpretazione di tale norma che inizialmente si ritenne soltanto programmatica (da applicarsi sul piano burocratico organizzativo) e alla quale soltanto in seguito si attribuì un valore anche precettivo (volto alla tutela della salute non più solo del singolo, ma anche della collettività che necessita uno stato di salute generale per crescere e affermarsi in modo migliore).
La prima forma di diritto alla salute tutelava solo una parte della popolazione, ma le cose cambiarono con la legge n. 883 del 1978. Venne istituito l’ SSN (sistema sanitario nazionale) avente l’ obbligo di fornire tutto ciò da ritenersi essenziale e indispensabile per il mantenimento della salute di ogni cittadino senza alcuna limitazione.
Il sistema di dare tutto a tutti si rivelò presto inefficace, facendo sentire il bisogno di un collegamento tra politica sanitaria e finanziaria a causa di periodi di crisi e di vari debiti. Con i decreti legislativi n. 502/1992 e n. 229/1999 il sistema fu ulteriormente rinnovato dotando le nuove strutture di personalità giuridica pubblica, autonomia imprenditoriale e improntando la gestione economica su criteri di efficienza efficacia ed economicità.
  
 2 COMMA:
Ritornando all’ art. 32 esaminiamo ora la sua parte finale: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. *
 
Come tutti sappiamo il medico non può impedirci di fumare un pacchetto di sigarette al giorno, sebbene a lungo andare le conseguenze di questo vizio possano essere pericolose. Si deve ritenere invariata la procedura se la nostra scelta neghi un intervento medico fondamentale per la nostra vita il cui rifiuto porti con ogni probabilità alla morte?
Essenziale in situazioni di questo genere è il c.d. consenso informato. Infatti l’ operatore sanitario ha l’ obbligo d’ informare in maniera esauriente il paziente sulla sua situazione e i mezzi tramite i quali si tenterà di migliorarla, quest’ obbligo va adeguato all’ età e all’ istruzione del paziente al fine di renderlo consapevole di ciò che sta per affrontare e delle sue conseguenze. Se il paziente, dopo aver appreso dettagliatamente la propria situazione deciderà di revocare il consenso, il medico sarà costretto a rispettare la sua volontà potendo soltanto invitarlo a riesaminare la situazione. Neppure un giudice potrà intervenire imponendo al medico di agire in modo diverso dalle decisioni prese dall’ ammalato.
 
Tutte queste conclusioni necessitano però di una premessa: la prestazione del consenso e la sua eventuale revoca deve ritenersi valida soltanto se il paziente sia capace di intendere e di volere e abbia superato la maggiore età (diciotto anni).
L’ assenza di uno di questi due fattori complica fortemente la normale procedura. La scelta quindi passerà dalla persona interessata ai suoi parenti o tutori che in ogni caso non potranno avere “parere definitivo”, infatti la scelta, nel caso sia coinvolto un minore o un interdetto, può essere sottoposta al vaglio del giudice tutelare che potrà anche prendere una decisione diversa da quella dei tutori, nel caso consideri questa più favorevole agli interessi del minore.
Questo problema si è posto in un interessante caso in cui i genitori (appartenenti ai testimoni di Geova), per motivi religiosi, decisero di rifiutare una trasfusione alla propria figlia.
In questo caso si trovarono in contrasto due articoli della costituzione italiana: l’ art. 3 (diritto alla libertà di religione) e l’ art. 32 (diritto alla salute). Il PM (pubblico ministero) come portatore degli interessi dello stato sottopose il caso al giudice tutelare che fece prevalere il diritto alla vita consentendo la trasfusione.
 
Per quanto riguarda invece i limiti imposti dal rispetto della persona umana bisogna precisare che tutti i diritti della persona sono accomunati da varie caratteristiche: non patrimoniali, assoluti(erga omnes), inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili e irrinunziabili.
Il diritto alla vita e all’ integrità fisica è in stretto rapporto con l’ art.32 cost. Del primo abbiamo già parlato a lungo, ora prenderemo in considerazione il secondo. Il diritto all’ integrità fisica. Ci si domanda se si deve considerare lecito un atto (un esempio è il c.d. testamento biologico) che abbia come oggetto una parte del nostro corpo (un esempio potrebbe essere la vendita dei propri capelli o del proprio sangue). Tale contratto non ammetterà esecuzione coattiva, per il rispetto alla dignità della persona, ma potrà considerarsi illegittimo solo quando l’ attuazione di esso porti a una diminuzione permanente ex art. 5 cod. civ: “… gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ ordine pubblico o al buon costume…”
Se vogliamo però essere precisi a ciò sopra detto c’è un’ eccezione: il c.d. bilanciamento degli interessi (abwagung o balancing test) difatti nel caso in cui un soggetto chieda l’ espianto di un suo organo al fine di garantire la sopravvivenza di una terza persona (di solito un parente stretto) l’ ordinamento tollera interventi invasivi e che andrebbero a contrastare l’ art. 5 cod. civ. affinché essi mirino alla salvaguardia della salute di un altro individuo.                
 
 
Alberto Tessier
 
 
* E’ stato volontariamente eliso il: “se non per disposizione di legge” poiché già spiegato nella parte iniziale della relazione (i TSO).

Tessier Alberto

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